_:Be94ae3a8452067a39da33add317e1dd3 "Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedi' 1 ottobre 2012 nell'allegato B della seduta n. 694 All'Interrogazione 4-15580\n presentata da ANTONIO DI PIETRO Risposta. - Con l'atto in esame, l'interrogante riporta le dichiarazioni rese l'8 marzo 2012 dal Presidente della Corte dei conti del Molise, Michael Sciascia, circa il «costo» delle condanne inflitte nei confronti degli amministratori pubblici che sarebbe pari a un milione e 168 mila euro e i settori coinvolti sono, oltre alla sanita', le opere pubbliche e la gestione del personale, ove in particolare «(...) si denotano cedimenti all'illegalita' con scarsi controlli sul rispetto dell'orario di servizio, corresponsione degli incentivi a pioggia, compensi ed indennita' speciali senza alcun collegamento all'effettivo svolgimento delle particolari mansioni che li giustificano o con il raggiungimento degli obiettivi, che spesso non sono stati nemmeno posti, e con il ricorso disinvolto alle consulenze esterne, peraltro molto gravose per l'Erario, pur in presenza di adeguate professionalita' non valorizzate esistenti nell'apparato amministrativo». L'interrogante riferisce, poi, che il 9 marzo 2012 il Procuratore della Corte dei conti del Molise, Francesco Paolo Romanelli, in relazione a casi di mala gestione perpetrati da enti locali e amministrazioni, ma soprattutto dalle societa' pubbliche partecipate, riconducibili alla stessa regione Molise ha segnalato il caso dell'ente «Molise acque» «(...) condannata a risarcire oltre 2 milioni di euro per avere affidato la costruzione di un acquedotto a 4 impiegati sprovvisti del titolo di studio necessario - laurea in ingegneria - per progettare le opere dell'appalto» e quello dell'Agenzia regionale per lo sviluppo l'innovazione dell'agricoltura in Molise (Arsiam), per la quale la citata Procura della Corte dei conti avrebbe appurato l'illecita liquidazione, in favore del direttore generale, di indennita' non dovute per un ammontare di circa euro 179 mila e rimborsi spese non dovuti, in favore del Presidente, per un importo di circa euro 11 mila. Cio' premesso, si rappresenta che, sulla base delle indicazioni contenute nella direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 6 dicembre 2007, n. 8, al punto 5, concernente «Omessa attivazione delle procedure sanzionatorie come danno all'immagine delle Amministrazioni», e tenuto conto delle disposizioni sul procedimento disciplinare di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l'Ispettorato della funzione pubblica, con nota del 18 aprile 2012, ha chiesto all'Amministrazione regionale del Molise di fornire chiarimenti circa le iniziative intraprese e gli atti adottati a fronte delle accertate responsabilita' di cui all'interrogazione in esame. Al riguardo, il riscontro del direttore generale della regione Molise, dottor Antonio Francioni, riporta le argomentazioni fornite sul caso dal Presidente dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise, nonche' dal Commissario straordinario dell'azienda «Molise acque». Relativamente alla citata Agenzia, stanti i giudizi instaurati dinanzi al tribunale di Campobasso, nonche' i procedimenti avviati da parte della competente procura della Corte dei conti per l'accertamento e la quantificazione dei conseguenti danni erariali, non si puo' che rinviare alle definitive pronunce da parte dei predetti organi di giudizio. Infatti, come richiamato dal Presidente dell'Agenzia nella propria nota, il tribunale di Campobasso, con decreto del 29 marzo 2011, ha disposto il rinvio a giudizio dell'ex direttore generale e dell'ex Presidente, comprovando, di fatto, l'estraneita' dell'attuale compagine amministrativa rispetto ai fatti delittuosi richiamati dall'interrogante. Analogamente, sulla base degli elementi forniti dal direttore Generale della «Molise acque» e concernenti la condanna risarcitoria emessa a carico della citata azienda, si ritiene che gli aspetti rilevanti della questione possano essere valutati soltanto nella completezza degli atti di causa e nel rispetto dei termini procedimentali e del contraddittorio. Per quanto concerne, invece, la mancata attivazione ad oggi delle previste procedure sanzionatorie, si prende atto delle precisazioni fornite dal predetto dottor Trancioni, secondo cui «(...) allo stato attuale non si e' inteso attivare alcuna procedura sanzionatoria poiche' le circostanze contestate risultano essere sottoposte al vaglio delle autorita' competenti sia giurisdizionali che contabili e, pertanto, non sussistono ancora le sufficienti condizioni di certezza per attivare eventuali procedimenti di sorta». Il caso portato ad esempio dall'interrogante, al di la' delle questioni specifiche di merito, orienta l'attenzione e l'interesse del Governo verso strategie che assicurino la prevenzione e il contrasto del fenomeno della corruzione e della cattiva gestione nella pubblica amministrazione. In proposito, si ricorda che il Ministro della giustizia e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in continuita' con gli obiettivi perseguiti dal precedente Esecutivo, stanno seguendo con particolare attenzione l'iter parlamentare del progetto di legge in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione, attualmente all'esame in terza lettura presso le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia del Senato della Repubblica. Nel provvedimento in questione, con specifico riferimento alle iniziative sollecitate dall'interrogante, si segnala, in particolar modo, quanto previsto dagli articoli 1, comma 12, e 16 in materia di danno all'immagine della pubblica amministrazione. Il citato comma 12 stabilisce che, nel caso in cui, nell'ambito dell'amministrazione, si verifichi un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile per la prevenzione della corruzione, risponde di tale reato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Tale responsabilita' e' accertata non solo sul piano disciplinare ma anche in relazione al danno erariale provocato alla pubblica amministrazione ed alla sua immagine. L'esclusione di tale responsabilita' puo' esservi soltanto nel caso in cui il responsabile per la prevenzione della corruzione abbia predisposto il relativo piano di prevenzione prima della commissione del fatto contestato come reato e nel caso in cui abbia vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano medesimo. L'articolo 16, invece, reca disposizioni in materia di danno all'immagine della pubblica amministrazione, mediante novella dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che disciplina il giudizio di responsabilita' amministrativa. Il danno all'immagine della pubblica amministrazione e' istituto che trae origine dalla giurisprudenza, in specie contabile, volta a contrastare condotte che danneggiano l'immagine e la reputazione di un'amministrazione in cui si e' consumato un reato di corruzione. In tal senso, la citata norma introduce una presunzione relativa alla quantificazione del danno all'immagine della pubblica amministrazione: si dispone infatti che, qualora sia stato commesso un reato contro la pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato, l'entita' del danno all'immagine della amministrazione derivante da tale reato e' valutata in via presuntiva, salvo prova contraria, in misura pari al doppio della somma di denaro, o del valore di altra utilita' «patrimoniale», che sia stata indebitamente percepita dal dipendente. È di tutta evidenza, quindi, la ferma determinazione del Governo nell'affrontare il fenomeno della corruzione e della cattiva gestione da parte degli amministratori pubblici - di cui i casi segnalati dall'interrogante rappresentano soltanto alcuni tipologie - attraverso efficaci interventi normativi volti a prevenirne l'insorgere e a contrastarne la diffusione. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione: Filippo Patroni Griffi." . _:Be94ae3a8452067a39da33add317e1dd3 "20121001" . _:Be94ae3a8452067a39da33add317e1dd3 "MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE" . _:Be94ae3a8452067a39da33add317e1dd3 . _:Be94ae3a8452067a39da33add317e1dd3 . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15580 presentata da DI PIETRO ANTONIO (ITALIA DEI VALORI) in data 20120403"^^ . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-15580 presentata da ANTONIO DI PIETRO martedi' 3 aprile 2012, seduta n.616 DI PIETRO. - Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: l'8 marzo 2012 nel corso di una conferenza stampa, il presidente della Corte dei conti del Molise - Michael Sciascia - ha affermato che il valore delle condanne inflitte nei confronti di amministratori pubblici e' stato, in un anno, di un milione e 168 mila euro. Al primo posto, nell'elenco degli sperperi, c'e' la sanita', ma anche il settore delle opere pubbliche e la gestione del personale; nella nota del presidente si legge, proprio riguardo quest'ultimo campo, «si denotano cedimenti all'illegalita' con scarsi controlli sul rispetto dell'orario di servizio, corresponsione di incentivi a pioggia, compensi ed indennita' speciali senza alcun collegamento all'effettivo svolgimento delle particolari mansioni che li giustificano o con il raggiungimento degli obiettivi, che spesso non sono stati nemmeno posti, e con il ricorso disinvolto alle consulenze esterne, peraltro molto gravose per l'Erario, pur in presenza di adeguate professionalita' non valorizzate esistenti nell'apparato amministrativo»; il 9 marzo 2012 e' stato inaugurato l'anno giudiziario 2012 con la relazione illustrata del procuratore della Corte dei conti del Molise - Francesco Paolo Romanelli - che riporta un elenco di casi di mala gestione messi in campo da enti locali e amministrazioni, ma soprattutto, dalle societa' pubbliche partecipate riconducibili alla regione Molise; Molise Acque - ente sub regionale le cui quote fanno capo alla regione Molise - e' stata condannata a risarcire oltre 2 milioni di euro per avere affidato la costruzione di un acquedotto a 4 impiegati sprovvisti del titolo di studio necessario - laurea in ingegneria - per progettare le opere dell'appalto. Il Tar prima e il Consiglio di stato poi hanno condannato Mo lise Acque ad un risarcimento del danno di oltre 2 milioni di euro in favore dell'impresa seconda classificata determinando cosi' un grave danno erariale di pari importo all'ente sub regionale; e' stata evidenziata una mancanza di trasparenza nella gestione di risorse pubbliche all'interno dell'Arsiam - agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura in Molise - anch'esso ente sub regionale; la Corte dei conti ha appurato l'illecita liquidazione di indennita' non dovute in favore del direttore regionale per un ammontare di circa 179.000 euro e rimborsi spese non dovuti in favore del presidente per un importo di circa 11.000 euro; la procura della Corte dei conti ha riscontrato un numero consistente di consulenze di dubbia utilita' e trasparenza affidate dalle pubbliche amministrazioni: si passa dall'affidamento di consulenze che mascherano vere e proprie assunzioni di personale per l'espletamento di ordinarie attivita' istituzionali - ovvero di cui non sono ben chiari i contenuti e l'utilita' - alla mancata osservanza dei tetti di spesa fissati dalla legge, all'attribuzione di compensi sproporzionati rispetto alla natura e all'oggetto dell'incarico, alla violazione del criterio di oggettiva trasparenza durante le specifiche operazioni di selezione; in questi casi, diversi e a piu' livelli, si incorre sistematicamente in sanzioni pari allo stesso importo dell'incarico affidato; la procura della Corte dei conti ha affrontato il caso di un soprintendente ai beni culturali della Regione Molise che ha autorizzato un'impresa privata a stendere del misto di cava su un antico tratturo di epoca sannitica e dal notevole interesse archeologico alterandone profondamente i caratteri originari cosi' da consentire il passaggio degli automezzi in direzione dell'impianto eolico realizzato dalla stessa impresa; la Corte dei conti ha contestato al soprintendente una «macroscopica negligenza e imperizia, tradottasi in oggettivi e indebiti vantaggi ottenuti dall'impresa privata» richiedendo un risarcimento pari a circa 1.140.000 euro; le numerose indagini della magistratura contabile hanno ormai rivelato come, la struttura messa in piedi di assunzioni, attribuzioni di cariche sociali e favoritismi nei confronti dei privati, non si possa esattamente definire finalizzata a una piu' efficiente ed oculata gestione dei servizi pubblici bensi' «strumentalmente diretta a sottrarsi alle stringenti regole del patto di stabilita', se non proprio ad esclusivi fini clientelari»; ad avviso dell'interrogante i fatti esposti, oltre alle responsabilita' amministrative o penali, mettono in pregiudizio l'uso responsabile di denaro pubblico, con grave ricaduta sulla spesa e sui contribuenti -: quali siano gli orientamenti dei Ministri interrogati in ordine ai fatti indicati in premessa e con quali strumenti, per quanto di competenza, intendano porvi rimedio, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. (4-15580)" . "4/15580" . "2014-05-15T01:32:11Z"^^ . "20120403-20121001" . "1"^^ . "DI PIETRO ANTONIO (ITALIA DEI VALORI)" . . . . . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15580 presentata da DI PIETRO ANTONIO (ITALIA DEI VALORI) in data 20120403" .