. "MEO ZILIO GIOVANNI (LEGA NORD)" . "19951108-" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15446 presentata da MEO ZILIO GIOVANNI (LEGA NORD) in data 19951108"^^ . . . . . "0"^^ . "2014-05-14T20:31:16Z"^^ . "4/15446" . "FOGLIATO SEBASTIANO (LEGA NORD)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15446 presentata da MEO ZILIO GIOVANNI (LEGA NORD) in data 19951108" . "Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per conoscere - premesso che: il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, non e' stato ricondotto allo spirito informativo delle direttive CEE, volte alla effettiva tutela del lavoratore, e alla riduzione all'indispensabile degli adempimenti burocratici; non e' stata data attuazione al comma IV dell'articolo 5 della direttiva 89/391/CEE, affinche' il datore di lavoro non debba essere sempre e comunque colpevolizzato; inoltre il decreto legislativo n. 626 del 1994, non ha recepito il suddetto articolo ove si precisa che e' riconosciuta agli stati membri la facolta' di prevedere l'esclusione o la diminuzione della responsabilita' del datore di lavoro nel caso sopra descritto; nella direttiva 391/CEE non compare la figura del medico competente le cui funzioni sono tassativamente elencate all'articolo 17 del decreto legislativo n. 626 del 1991; solo nell'articolo 14 della direttiva 391/CEE si parla di controllo sanitario e si dice che: \"per assicurare un adeguato controllo sanitario vengono stabilite misure conformemente alla legislazione\", pertanto non e' prevista la collaborazione tra il medico competente e il servizio di prevenzione; nel decreto legislativo n. 626 del 1994, all'articolo 11 e' prevista, nelle aziende con piu' di 15 dipendenti, la riunione periodica, di prevenzione e protezione dei rischi. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti tale riunione e' provocata dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; nella direttiva 89/391/CEE non vi e' alcun riferimento a tale riunione; nel decreto legislativo n. 626 del 1994 all'articolo 6, sono previsti obblighi particolari a carico di alcune categorie di addetti all'industria, progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori; una tale disposizione non e' prevista nella direttiva 89/391/CEE; all'articolo 7 del decreto legislativo n. 626 del 1994 si prevede, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, alcune prescrizioni delle quali non vi e' alcuna menzione nella direttiva comunitaria. In particolare il comma 1, lettera a), richiede la verifica da parte del datore di lavoro dell'idoneita' tecnico professionale delle imprese appaltatrici; il capo VII \"disposizioni concernenti la pubblica amministrazione\" e il capo VIII \"Statistiche degli infortuni e malattie professionale\" sono stati aggiunti in toto al decreto legislativo n. 626 del 1994; in materia di vie e uscite di emergenza nel decreto legislativo n. 626 del 1994, sono aggiunte rispetto alla 654/CEE, le disposizioni degli articoli 5 e 12 (altezza e larghezza minima delle porte e predisposizione scale in base al numero dei lavoratori); in materia di temperatura dei locali, nel decreto legislativo n. 626 del 1994 all'articolo 33 comma 7 sono stati aggiunti i punti 2 e 5 rispetto a quanto previsto dalla direttiva 654/CEE (bisognerebbe considerare il grado di umidita' e movimenti d'aria, in caso si potrebbe ricorrere a misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione); in materia di illuminazione naturale ed artificiale dei locali, nel decreto legislativo n. 626 del 1994, all'articolo 33 comma 3 presenta il punto 4 (pulizia delle superfici vetrate) in piu' rispetto alla 654/CEE; in materia di porte e portoni nel decreto legislativo n. 626 del 1994 articolo 33 comma 2, i punti da 1 a 7 (concernenti disposizioni relative alle dimensioni delle porte e portoni, al numero di porte per numero di lavoratori eccetera) non sono previsti dalla direttiva 394/CEE; in materia di locali da riposo, nel decreto legislativo n. 626 del 1994, l'articolo 33 comma 10, presenta in piu' rispetto alla 654/CEE il punto 6 per il quale, \"L'organo di vigilanza puo' prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta cio' non pregiudica la normale esecuzione del lavoro\"; in materia di vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi, il decreto legislativo all'articolo 33, comma 3 presenta tre punti in piu' e precisamente i punti 9, 10 e 11 per i quali i \"pavimenti non devono presentare buche o sporgenze pericolose ... non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione ... diversamente gli ostacoli devono essere segnalati\"; in materia di pavimenti e muri, il decreto legislativo n. 626 del 1994 articolo 33 comma 9, presenta i punti 3, 4 e 5 \"Pendenza pavimenti sufficiente se abitualmente si versano liquidi, se il pavimento si mantiene sempre bagnato, esso deve essere munito di palchetti o graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili; le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara\"; la direttiva 89/655/CEE pone un limite temporale per l'adeguamento dell'attrezzatura di lavoro ai requisiti minimi, attrezzature gia' nello stabilimento prima del 31 dicembre 1992; l'adeguamento e' previsto per il 31 dicembre 1996. Nel decreto legislativo invece, il termine e' fissato al 31 maggio 1995 ed e' quindi piu' restrittivo; il decreto legislativo impone al datore di lavoro, nel caso in cui la movimentazione manuale del carico non possa essere evitata, di sottoporre a sorveglianza sanitaria gli addetti alle attivita' relative alla movimentazione normale dei carichi; la direttiva 269/CEE non ne fa alcun cenno; il decreto legislativo n. 626 del 1994 all'articolo 30 comma 2, elenca le categorie di lavoratori alle quali si applicano le norme del titolo IV; le stesse categorie sono invece escluse dall'applicazione della direttiva 270/CEE ai sensi dell'articolo 2 punto 3 della stessa; ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 626 del 1994, la valutazione dei rischi va fatta dal datore di lavoro anche nei riguardi delle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale; disposizione che la direttiva 270/CEE non prevede; per l'articolo 53 del decreto legislativo n. 626 del 1994, il datore di lavoro deve provvedere a che il lavoro che comporti l'uso di videoterminali sia distribuito in modo tale che consenta di evitare il piu' possibile la ripetitivita' e la monotonia delle operazioni; la direttiva 270/CEE nulla dice a tale proposito; il decreto legislativo n. 626 del 1994 all'articolo 55 \"Sorveglianza sanitaria\", prevede che i lavoratori, prima di essere addetti alle attivita' previste da tale titolo, vengano sottoposti a visita medica; in base alle risultanze emerse da tale accertamento i lavoratori vengono classificati in: idonei, con o senza prescrizione; non idonei; i lavoratori classificati come idonei, con prescrizione, ed i lavoratori che abbiano compiuto il 45^ anno di eta' sono sottoposti a visita di controllo con periodicita' almeno biennale; tali disposizioni non sono previste nella direttiva 270/CEE; l'articolo 78 comma 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994 risulta ancora una volta differente dalla direttiva 90/679/CEE, laddove afferma che il datore di lavoro puo' prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81 commi 1 e 2, 32, comma 3 e 86, che concernono le disposizioni riguardanti le misure igieniche, qualora i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che l'attuazione di tali misure non e' necessaria; nella direttiva 679, articolo 4, comma 2 nelle medesime condizioni il datore di lavoro puo' evitare anche di prendere altre misure, quali le informazioni da fornire all'autorita' competente, le informazioni dei lavoratori in casi particolari (incidenti), l'elenco dei lavoratori esposti (da tenersi per 10 anni), la comunicazione all'autorita' competente, la sorveglianza sanitaria. In tal senso la 626 e' piu' restrittiva, ossia da' maggior oneri al datore di lavoro; la direttiva 679 all'articolo 13, parla di notifica all'autorita' competente per le aziende che trattano agenti biologici del gruppo 2, 3 e 4. Invece, la 626/94 agli articoli 76 e 77, parla di comunicazione all'autorita' competente per le aziende di cui sopra e di autorizzazione del Ministro della sanita' per agenti del gruppo 4; vi sono casi limite di aziende con un numero di lavoratori che va da 1 a 10, in cui e' assurdo pensare alla nomina del rappresentante della sicurezza, degli addetti alla prevenzione incendi, al pronto soccorso eccetera -: se il Governo non ritenga opportuno intervenire rapidamente al fine di eliminare le incongruenze sopra citate, in modo che le imprese possano adempiere alle previste norme comunitarie in materia di sicurezza del lavoro senza essere gravate dagli inutili quanto eccessivi oneri previsti dal citato decreto legislativo n. 626 del 1994, che solo rallenta la gia' difficile ripresa economica; se non ritenga altresi' opportuno sospendere l'efficacia del provvedimento fin tanto che non saranno definite le procedure semplificate di cui al comma 9 dell'articolo 4, nella cui formulazione dovra' essere tenuto conto della natura delle attivita' e delle dimensioni dell'impresa, specificando inoltre, quali siano le piccole e medie aziende; se non sia consentito alle aziende di ottemperare in un lasso di tempo assai piu' lungo quale quello previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della direttiva 89/654/CEE, senza quindi \"scaricare\" sulle aziende stesse il ritardo in cui e' incorso il Governo italiano nel recepire le direttive comunitarie; se non intenda rivedere la modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, al fine di non estendere indiscriminatamente a tutti i luoghi di lavoro l'obbligo dell'altezza dei locali non inferiore a 3 metri ma solo a quelli produttivi, con esclusione del terziario, oppure imporre cubatura e superficie unitaria per lavoratore lievemente superiore ai valori prescritti dallo stesso articolo 6 proporzionalmente alla minor altezza, ponendo per questa il limite minimo di 2,70 metri; se non intenda altresi' opportuno conformare l'articolo 55 alla direttiva 90/270/CEE ed analogamente per tutti gli altri articoli del decreto legislativo n. 626 del 1994 che introducono prescrizioni piu' restrittive rispetto alle direttive CEE. (4-15446)" . . .