INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15348 presentata da TREMAGLIA PIERANTONIO MIRKO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19980209

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_15348_13 an entity of type: aic

Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: a seguito di segnalazione del Centro informativo del dipartimento delle entrate, gli uffici distrettuali delle imposte dirette, sulla base dei dati indicati nei questionari modello 55/SINI, hanno provveduto ad emettere e notificare numerosi avvisi di accertamento Irpef-Ilor relativi agli anni 1989 e 1990 avvalendosi della procedura sintetica di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 600/1973, come modificato dall'articolo 1 legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dei decreti ministeriali 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992; tali avvisi di accertamento sono stati riconosciuti illegittimi dalla Commissione tributaria di primo grado di Ravenna, sezione I, e dalla Commissione regionale di Bologna, sezione X (dec. n. 773 del 12 maggio 1994 e sentenza n. 10 del 3 febbraio 1997); tale illegittimita' deriva dall'applicazione "retroattiva" del nuovo redditometro, di cui al decreto ministeriale 10 settembre 1992, successivamente modificato con decreto ministeriale 19 novembre 1992; con i due citati decreti ministeriali sono stati determinati gli indici presuntivi di reddito in relazione agli elementi indicativi della capacita' contributiva, emanati in base al dettato dell'articolo 11 comma 1, lettera b) della legge 431/1991; il potere regolamentare, esercitato dal ministero delle finanze con i due decreti sopracitati, era stato a lui conferito dalla legge 413/1991, la quale non prevedeva alcuna retroattivita' dei nuovi indici; e pertanto, in assenza di esplicita previsione legislativa, tale potere poteva quindi essere esercitato solo ed esclusivamente per i periodi di imposta successivi al 1991; l'estensione retroattiva, ossia ai periodi d'imposta precedenti il 1992, degli indici fissati con tali decreti ministeriali, non trova previsione in alcuna disposizione di legge, ma esclusivamente nell'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 10 settembre 1992; il citato decreto ministeriale, fonte normativa subordinata alla legge, non puo' comunque avere effetto retroattivo, in quanto cio' gli e' precluso dall'articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile; infine sostenere la tesi della retroattivita' dei nuovi indici comporterebbe una conseguenza aberrante, ovvero la surrettizia abrogazione di due norme di legge, l'articolo 38, comma 4, e l'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 600/1973, nei testi vigenti prima dell'entrata in vigore della legge n. 413/1191 (ovvero prima dell'1 gennaio 1992) da parte di un semplice atto amministrativo -: se non ritenga doveroso disporre urgentemente l'annullamento degli avvisi di accertamento anteriori all'anno 1992 operati sulla base dell'applicazione "retroattiva" del nuovo redditometro, con il conseguente abbandono del contenzioso tributario gia' instaurato onde evitare inutili costi all'erario e ai contribuenti. (4-15348)
xsd:string INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15348 presentata da TREMAGLIA PIERANTONIO MIRKO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19980209 
xsd:integer
19980209- 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15348 presentata da TREMAGLIA PIERANTONIO MIRKO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19980209 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
xsd:dateTime 2014-05-15T11:28:09Z 
4/15348 
TREMAGLIA PIERANTONIO MIRKO (ALLEANZA NAZIONALE) 

data from the linked data cloud

DATA