INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15107 presentata da BERNARDINI RITA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120227
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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-15107 presentata da RITA BERNARDINI lunedi' 27 febbraio 2012, seduta n.593 BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: nel maggio 2008 il Governo ha adottato un pacchetto di misure d'emergenza che conferivano poteri straordinari ai prefetti di Napoli, Roma e Milano per l'adozione di provvedimenti aventi come destinatari i rom residenti nei cosiddetti campi nomadi di Campania, Lazio e Lombardia. Nel maggio 2009 lo stato di emergenza e' stato prorogato fino alla fine del 2010 ed esteso alle regioni del Piemonte e del Veneto; le predette misure d'emergenza sono state utilizzate per condurre un censimento dei campi nomadi e, conseguentemente, delle persone di etnia rom e sinti residenti in Italia, che ha implicato il rilevamento delle loro impronte digitali, o delle loro fotografie, o dei loro documenti e la creazione di una o piu' banche dati rom presso le amministrazioni locali responsabili del censimento. Secondo il Ministero dell'interno, durante il primo anno della cosiddetta «emergenza nomadi», 167 campi rom sono stati soggetti al censimento e sono stati compiuti controlli d'identita' su 12.346 persone, di cui 5.436 erano minori. Il censimento e' proseguito nel 2009 e 2010 con l'estensione dell'emergenza ad altre due regioni. Il Ministero, dopo le garanzie fornite all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e alla Commissione europea con le linee guida del luglio 2008, non ha mai riferito su quale sia stato e quale sara' l'impiego dei dati personali sensibili raccolti; dal mese di dicembre 2009, le autorita' amministrative del comune di Roma, in accordo con il prefetto-commissario, hanno avviato le procedure di raccolta di rilievi dattiloscopici e fotografici finalizzate: 1) al rilascio della tessera Dast, necessaria agli abitanti per poter risiedere negli insediamenti autorizzati; 2) alla richiesta di protezione internazionale, necessaria per regolarizzare la posizione giuridica al fine di rilasciare - sussistendone i presupposti - il permesso di soggiorno per motivi umanitari; la procedura e' stata decisa con l'intento dichiarato di risolvere il problema dello status giuridico degli apolidi di fatto che non sono in possesso di alcun documento, peraltro chiedendo a questi «cittadini di nessun paese» il passaporto per poter rilasciare loro il permesso di soggiorno; secondo le informazioni fomite all'Associazione 21 luglio (associazione per la difesa dei diritti umani) da un vice-prefetto della prefettura di Roma, queste operazioni, fino al 31 luglio 2011, hanno coinvolto tutti gli abitanti degli insediamenti formali di Salone, Gordiani, Camping River, Candoni, Castel Romano, Cesarina, Lombroso, il centro di via Salaria e gli insediamenti sgomberati e da sgomberare: ex Casilino 900, ex La Martora e Foro Italico. Secondo la stessa fonte, al 31 luglio 2011, «le persone richiedenti protezione internazionale sono state 693. Di queste richieste, 327 istanze sono risultate incomplete (per lo piu' carenti della necessaria documentazione); 119 sono stati i permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari; 56 sono stati invece quelli rifiutati; 57 richiedenti sono in attesa di essere convocati dalla competente Commissione territoriale per il colloquio; 134 sono le persone cui notificare la decisione della predetta Commissione»; i rilievi dattiloscopici e fotografici sono stati utilizzati in entrambe le procedure e hanno pero' riguardato non solo gli apolidi di fatto, ma anche coloro che erano gia' in possesso di un documento di identificazione, i rom cittadini italiani, i rom in possesso della cittadinanza di uno dei Paesi membri dell'Unione europea e i rom in possesso di un permesso di soggiorno (o che in passato lo avevano ottenuto) cittadini di un Paese terzo; in due casi sono stati riportati episodi che hanno visto il coinvolgimento di minori con eta' inferiore a 14 armi nella procedura di raccolta dei dati dattiloscopici e fotografici; secondo la documentazione raccolta dall'Associazione 21 luglio, nelle suddette procedure di raccolta dati sono state interessate esclusivamente persone appartenenti alle comunita' rom e sinte. I rom sono stati il piu' delle volte accompagnati con un mezzo della societa' di trasporto pubblico (Atac) negli uffici della questura di Roma - ufficio immigrazione - di via Teofilo Patini a Roma presso uno sportello a loro dedicato dove e' stato apposto un cartello con la scritta «Sportello Nomadi-No asilo politico». Presso questo ufficio sono state rilevate le impronte digitali d ciascuno individuo rom con una eta' superiore a 14 anni. Sono state scattate foto alla stessa persona, da sola e insieme all'intero gruppo familiare. I bambini con eta' inferiore a 14 anni sono stati fotografati con i genitori. Secondo alcune testimonianze e' stata rilevata l'altezza di ogni persona. Tre persone rom intervistate hanno affermato che e' stata registrata anche l'eventuale presenza e tipologia di tatuaggi. In due casi e' stato riportato il coinvolgimento di minori con eta' inferiore a 14 anni nella raccolta di impronte digitali; durante le operazioni che hanno coinvolto gli abitanti dell'insediamento di Casilino 900, effettuate fra il dicembre 2009 e il gennaio 2010, un gruppo di montenegrini non-rom abitanti nel campo, non e' stato coinvolto nelle procedure di raccolta foto e impronte digitali che sono state invece utilizzate per i rom abitanti del campo. Inoltre un gruppo familiare di rom con cittadinanza italiana, abitante nello stesso campo, che aveva rifiutato di sottoporsi alle procedure di raccolta dei rilievi dattiloscopici e fotografici, non ha potuto partecipare al trasferimento in un altro insediamento formale e non e' stata proposta una sistemazione alternativa; nel corso di una visita effettuata dagli osservatori dell'Associazione 21 luglio presso l'insediamento Tor de Cenci a Roma una donna non rom con cittadinanza italiana - abitante nel campo e sposata con un rom con cittadinanza macedone anch'egli residente nello stesso insediamento - ha affermato di aver potuto non partecipare alla procedura di raccolta dei rilievi dattiloscopici e fotografici perche' non appartenente alla comunita' rom mentre altri abitanti rom, con cittadinanza italiana, dello stesso campo hanno dovuto seguire la procedura per poter ottenere di risiedere in un «villaggio attrezzato» previsto dal piano nomadi; le informazioni sono state archiviate in un ambiente appositamente realizzato all'interno dell'ufficio stranieri della questura di Roma. Durante il monitoraggio delle operazioni di raccolta dei rilievi dattiloscopici e fotografici un ricercatore dell'Associazione 21 luglio presso l'ufficio immigrazione della questura di Roma, ha potuto brevemente visionare una scheda sui cui ha potuto leggere: «Titolo scheda - Task Force Nomadi; campi per l'inserimento di nome, cognome, insediamento di provenienza e numero di accesso allo sportello "per nomadi"»; le linee guida del 17 Luglio 2008 («Linee guida per l'attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2008, nn. 3676, 3677 e 3678, concernenti insediamenti di comunita' nomadi nelle regioni Campania, Lazio e Lombardia») affermano quanto segue: «Principi fondamentali. L'attuazione delle ordinanze deve avvenire nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignita' della persona, in conformita' con i principi generali dell'ordinamento giuridico e delle direttive comunitarie, come espressamente richiamato nell'articolo 3 dei provvedimenti. In tal senso, le operazioni demandate ai Commissari non devono riguardare specifici gruppi, soggetti, o etnie, ma tutti coloro che risultano presenti negli insediamenti, autorizzati od abusivi che siano, qualunque sia la nazionalita' o il credo religioso. Sara' cura dei Commissari procedere in modo da escludere effetti che possono essere considerati direttamente o indirettamente discriminatori [...]»; per quanto riguarda le procedure di raccolta dei rilievi dattiloscopici e fotografici le stesse linee guida stabiliscono: «Identificazione. Per garantire la necessaria identificazione - a tutela del diritto all'identita' della persona - le ordinanze prevedono che si possa procedere, anche nei confronti dei minori e in relazione alle esigenze sopra richiamate, a rilievi segnaletici. Tale modalita' comprende, com'e' noto, diverse forme di riconoscimento (descrittive, fotografiche, dattiloscopiche e antropometriche). Pur restando nella discrezionalita' dei commissari determinare quale forma di riconoscimento sia da adottare, in relazione alla finalita' di rendere certa l'identificazione, va aggiunto che i rilievi dattiloscopici devono essere effettuati, secondo le ordinarie procedure previste dalla legislazione vigente, nei casi in cui l'identificazione, che deve essere certa, non sia altrimenti possibile in base a documenti disponibili e circostanze attendibili, sulla base di quanto previsto dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione [...]»; le linee guida affermano espressamente che «Tutti i rilievi effettuati non dovranno essere oggetto di alcuna raccolta autonoma, bensi' saranno conservati negli archivi gia' previsti dall'ordinamento come, ad esempio, l'archivio stranieri della questura e della prefettura, per coloro che avviano la pratica per il permesso di soggiorno, o quello della cittadinanza per coloro che ne richiedono il riconoscimento»; il prefetto-commissario Giuseppe Pecoraro, aveva dichiarato in una intervista a un ricercatore dell'Associazione 21 luglio, nel gennaio 2010, che la procedura di raccolta dei rilievi dattiloscopici e fotografici riguardanti le comunita' rom e sinte a Roma sarebbe servita a «dividere i buoni dai cattivi». Dai riscontri effettuati con un'indagine svolta dall'Associazione 21 luglio tra il dicembre 2009 e il gennaio 2012 appare evidente come tale procedura violi le norme nazionali e internazionali in materia di discriminazione etnica o razziale; ed invero le operazioni di raccolta dei rilievi dattiloscopici e fotografici effettuati all'interno degli insediamenti romani hanno riguardato esclusivamente rom e sinti al di la' del loro status giuridico. Sotto l'apparente copertura fornita dalla definizione di «nomadi» sono stati interessati dalla procedura solo e tutti i componenti delle comunita' rom e sinte dei campi oggetto delle operazioni delle forze di polizia; l'identificazione ha riguardato i rom e i sinti a prescindere dalla presenza dei requisiti normativi tassativamente indicati dall'articolo 4 R.D. n. 773 del 1931 Testo unico pubblica sicurezza secondo cui: «L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identita' siano sottoposti a rilievi foto segnaletici». Le persone rom intervistate spesso hanno riferito di essersi sentiti direttamente o indirettamente costrette a sottoporsi alla procedura di raccolta di impronte e fotografie. L'alternativa sarebbe stata quella di non poter continuare ad avere un alloggio nell'insediamento informale che sarebbe stato da li' a poco sgomberato o all'interno di un «villaggio attrezzato». A fronte delle 5.000 persone rom sottoposte alle procedure, al 31 luglio 2011 sono stati solo 119 i permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dalla questura di Roma. Secondo i riscontri effettuati, al termine della procedura di richiesta protezione internazionale molti rom apolidi di fatto e quindi evidentemente impossibilitati a ottenere un qualsiasi documento che attesti la loro identita' non hanno potuto ottenere dalla questura di Roma il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari perche' privi del passaporto; sono stati rilevati dati, la cui raccolta non e' legittimata da alcuna forma di censimento o identificazione in base alla normativa italiana, in particolare tramite foto che coinvolgono l'interno gruppo familiare o i minori di 14 anni congiuntamente ai genitori. Esiste la possibilita' che tali operazioni abbiano permesso la creazione di una banca dati con le informazioni archiviate in un ambiente appositamente realizzato all'interno dell'ufficio stranieri della questura di Roma e con una procedura esclusivamente predisposta per le persone rom e sinte e diversa dal resto della popolazione e di coloro che richiedono la protezione internazionale; il termine informale «censimento», utilizzato delle autorita' locali e dai media per individuare tali procedure di raccolta e archiviazione di impronte e foto delle persone rom e sinte a Roma, sembra agli interroganti voler dunque nascondere il reale intento delle operazioni: un'identificazione e schedatura di massa di rom e sinti realizzate su base etnica; l'Associazione 21 luglio, in un memorandum inviato il 31 gennaio 2012 al CERD (The Committee on the Elimination of Racial Discrimination) delle Nazioni Unite, in base alla documentazione prodotta ha chiesto alle autorita' competenti, senza ricevere ad oggi nessuna risposta: a) la chiusura dello sportello, ubicato a Roma presso i locali dell'ufficio immigrazione della questura, dedicato esclusivamente alla procedura di raccolta e archiviazione dei rilievi dattiloscopici e fotografici che ha coinvolto le comunita' rom e sinte; b) attraverso il coinvolgimento del garante per la protezione dei dati personali, la cancellazione di tutti i dati che sono stati raccolti in base alla dichiarazione dello stato di emergenza a prescindere dalla comprovata legittimita' in sede giudiziaria, caso per caso, della procedura posta in essere; a giudizio della prima firmataria del presente atto la creazione di una o piu' banche dati sui rom tramite la raccolta e il trattamento di dati sensibili di natura etnica riguardanti i soli rom viola il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e l'articolo 8 della direttiva europea 95/46/CE sulla protezione dei dati personali, che vieta ai Governi di raccogliere informazioni sull'origine razziale senza un obiettivo dichiarato e senza adeguate tutele. In Italia i dati sono stati ottenuti senza consenso informato o chiara necessita' e con il coinvolgimento ad avviso degli interroganti intimidatorio e illegittimo delle Forze di polizia e dell'esercito, in violazione del diritto al rispetto della vita privata e all'abitazione garantito dall'articolo 8 della CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea -: se il Governo intenda verificare il rispetto da parte dell'autorita' amministrativa delle ordinanze di attuazione connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza del 21 maggio 2008 e delle linee guida emanate dal Ministero dell'interno il 17 luglio 2008; se le identificazioni effettuate dopo l'adozione delle linee guida del 2008 e nel contesto dell'estensione temporale e geografica dell'emergenza nomadi (2009-2010) siano avvenute in ottemperanza alle garanzie di consenso informato e libero e di anonimato dei dati etnici richieste dalla legge; se le autorita' incaricate della raccolta e del trattamento di tutti i dati personali acquisiti nei campi nomadi dal 2008 in poi siano le stesse identificate come responsabili dell'attuazione delle misure emergenziali; se i dati del censimento dei nomadi siano accessibili e modificabili da parte delle persone censite e con quali modalita'; se i dati siano mantenuti per un obiettivo specifico, e quale esso sia; se i dati siano stati utilizzati ad oggi, con quale obiettivo e in quale forma (anonima o meno); se il Governo intenda verificare la presenza dello sportello «per nomadi» all'interno della, questura di Roma e, se del caso, se non intenda disporne l'immediata chiusura alla luce del memorandum inviato il 31 gennaio 2012 dall'Associazione 21 luglio al CERD (The Committee on the Elimination of Racial Discrimination) delle Nazioni Unite; se il Governo intenda verificare il rispetto da parte dell'autorita' amministrativa della sentenza del Consiglio di Stato del 16 novembre 2012 con la quale e' stato annullato lo stato di emergenza decretato il 21 maggio del 2008 con le ordinanze nn. 3676, 3677 e 3678, concernenti insediamenti di comunita' nomadi nelle regioni Campania, Lazio e Lombardia e tutti i provvedimenti ad esso connessi. (4-15107)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15107 presentata da BERNARDINI RITA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120227
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20120227-20120228
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15107 presentata da BERNARDINI RITA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120227
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA (PARTITO DEMOCRATICO)
BELTRANDI MARCO (PARTITO DEMOCRATICO)
MECACCI MATTEO (PARTITO DEMOCRATICO)
TURCO MAURIZIO (PARTITO DEMOCRATICO)
ZAMPARUTTI ELISABETTA (PARTITO DEMOCRATICO)
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2014-05-15T01:28:44Z
4/15107
BERNARDINI RITA (PARTITO DEMOCRATICO)