. "4/14977" . . . "Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, per la solidarieta' sociale e degli affari esteri. - Per sapere - premesso che: in data 18 novembre 1997 l'interrogante ha presentato l'atto ispettivo n. 4-13887, sollecitandone la risposta durante la seduta dell'assemblea della Camera svoltasi in pari data, alla luce dell'urgenza della valutazione dei fatti, senza ottenere, a tutt'oggi, alcun riscontro in merito; rimangono valide, pertanto, tutte le premesse contenute nel citato atto ispettivo n. 4-13887, in particolare quella relativa al giallo del blocco, da parte della polizia di frontiera, dei protagonisti della vicenda in una saletta dell'aeroporto di Fiumicino, per quattro giorni consecutivi, e al ritiro dei passaporti dei coniugi e dei minori (questi ultimi gia' con il cognome Nanchi) cui si aggiunge la scomparsa di questi documenti mai restituiti ai due coniugi; in data 14 novembre 1997 il Tribunale per i minori di Reggio Calabria ha emesso provvedimento urgente e provvisorio, n. 73/94 VG cron. 436, con il quale ha affidato i minori Ananieva Julia e Smirnov Alexei al dirigente dell'ufficio stranieri presso la locale questura, \"... con incarico di collocamento in struttura protetta in attesa che l'autorita' competente possa provvedere al rimpatrio ...\"; detto provvedimento e' stato eseguito nello stesso giorno con la sottrazione dei nominati minori ai coniugi Nanchi Antonio e Raco Colomba, che li avevano adottati in Russia con provvedimento del tribunale di San Pietroburgo del 31 ottobre 1997, ed in forza del visto del consolato generale d'Italia in San Pietroburgo li avevano introdotti in Italia ed accolti presso il loro domicilio in Taurianova (R.C.); successivamente al citato provvedimento emanato dal tribunale per i minori di Reggio Calabria, i coniugi Nanchi, al fine di regolarizzare, per quanto attiene la legge italiana, il loro rapporto con detti minori hanno presentato, al tribunale per i minori di Reggio Calabria, istanza di affidamento in loro favore, anche in considerazione di un legame affettivo gia' instaurato e consolidato; in data 15 novembre 1997, i coniugi Nanchi hanno provveduto ad inoltrare alla Corte di appello di Reggio Calabria - sezione minori - ricorso avverso il decreto del 14 novembre 1997 emesso dal tribunale dei minori di Reggio Calabria nel procedimento n. 73/94 VG; l'udienza relativa al citato ultimo ricorso e' avvenuta, presso la sezione per i minori della Corte d'Appello di Reggio Calabria, in data 19 dicembre 1997. In pari data la corte d'appello si e' riservata di decidere; la sentenza, non ancora notificata agli avvocati difensori dei coniugi Nanchi-Raco, risulta essere stata depositata in data 19 dicembre 1997; il quotidiano \"il Giornale di Calabria\" dell'11 gennaio 1998 ha riportato la notizia clamorosa secondo la quale il tribunale dei minori di Reggio Calabria, in data 27 dicembre 1997 avrebbe affidato, alla famiglia Catalano, residente a Roma, ma di origine pugliese, i due bambini russi, rispettivamente di dieci e dodici anni; la stessa citata stampa ha dichiarato che \"la famiglia Catalano avrebbe alloggiato per qualche giorno in un ampio albergo del centro di Reggio Calabria e dopo vari incontri con il personale addetto a questa questione e con gli stessi minori (ospitati in luogo segreto senza poter ricevere alcuna visita dai coniugi di Taurianova) e' ripartita in auto alla volta di Roma, il pomeriggio del 27 dicembre con Alexei e Julia\"; se la notizia di quanto riportato dalla stampa corrispondesse a verita', apparirebbe grave ed ingiustificata la decisione assunta dal tribunale dei minori, non nuovo, per la verita', a decisioni che creano grandi dubbi e perplessita'; non si riesce, infatti, a comprendere con quali criteri, peraltro assunti durante la fase dibattimentale in corso in corte d'appello, il tribunale dei minori abbia deciso di sottrarre la possibilita' di affidamento ai coniugi Nanchi (si ribadisce che sui passaporti scomparsi i bambini russi avevano acquisito il cognome Nanchi); e' assurdo pensare che, pur in presenza di richiesta di affidamento provvisorio dei due minori da parte dei coniugi Nanchi, il tribunale dei minori di Reggio Calabria abbia preferito una diversa struttura familiare; tutta la vicenda richiede immediati interventi alla luce del fatto che i coniugi Nanchi-Raco hanno osservato rigorosamente tutte le condizioni previste dalla normativa vigente per l'ingresso in Italia di minori stranieri; in tutto quanto sopra esposto non si evince, peraltro, alcuna tutela dei due minori russi -: quali urgenti iniziative intendano assumere perche' sia fatta chiarezza in tale dolorosa vicenda, nella quale non sembrano tenuti in alcuna considerazione gli interessi dei minori coinvolti, e in particolare quali valutazioni e quali provvedimenti intenda assumere in relazione al comportamento tenuto dalla polizia di frontiera. (4-14977)" . . "NAPOLI ANGELA (ALLEANZA NAZIONALE)" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14977 presentata da NAPOLI ANGELA (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19980120"^^ . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14977 presentata da NAPOLI ANGELA (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19980120" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . _:Ba0554638f602104088f3c2af4da1c05e . "2014-05-15T11:26:19Z"^^ . "1"^^ . "19980120-19980323" . . _:Ba0554638f602104088f3c2af4da1c05e "Con riferimento all'interrogazione parlamentare menzionata in oggetto, sono stati acquisiti presso l'Autorita' giudiziaria gli elementi occorrenti alla risposta. Com'e' noto la Legge 4 maggio 1983, n. 184 \"Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori\" e' la normativa, attualmente vigente in Italia, che regolamenta la materia. L'articolo 6 della suddetta legge, applicabile sia in caso di adozione nazionale che internazionale di minorenni, prevede tra i requisiti obbligatori che la differenza d'eta' tra i coniugi adottanti ed il minore da adottare non superi i quaranta anni. Inoltre, il Legislatore con l'articolo 30, I co., della Legge n. 184/83 ha espressamente previsto che, per quei coniugi che intendano adottare un minore straniero, il tribunale per i minorenni emetta un decreto motivato di idoneita' all'adozione internazionale, basato sull'accertamento di un'attitudine genitoriale in astratto di quegli stessi coniugi. Pertanto, conformemente a quanto su rappresentato, anche nel caso di specie citato dall'interrogante, il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria con decreto 29.4.1997 ha dichiarato i coniugi N. \"idonei all'adozione di uno o due minori stranieri nati non dopo il 14.5.1980\". Tale menzione del limite della data di nascita del minore veniva calcolato nel rispetto del summenzionato divario massimo d'eta' tra ciascuno degli adottanti e l'adottato, essendo nato il piu' anziano dei coniugi N. a Taurianova (RC) in data 14.5.1940. Per quanto sopra esposto, non risponde al vero che \"la coppia di coniugi calabrese aveva ricevuto l'idoneita' ad adottare due bambini russi, nonostante l'eta' della signora superasse palesemente il limite sopra citato\", trattandosi, bensi' di un regolare decreto di idoneita' all'adozione internazionale di uno o due minori stranieri (in astratto), contenente precise indicazioni sui limiti di eta'. Inoltre, risulta da apposito verbale agli atti del T.M. di Reggio Calabria che, precedentemente all'emissione di tale decreto, i coniugi N. erano stati appositamente convocati in data 25.3.1997 davanti a due giudici onorari dello stesso Tribunale, i quali li informarono specificamente della differenza massima d'eta' tra adottanti ed adottato prevista dalla Legge n. 184/83 dissuadendoli, altresi', dal ritenere che vi fosse per loro una qualche possibilita' di adottare la minore Julia A., che gli stessi coniugi riferirono di avere gia' visitato in Russia a scopo di adozione. In tale circostanza, i coniugi N. dichiararono di prendere atto con dispiacere di tale impedimento, pur soggiungendo di non condividere la normativa suindicata. Inoltre, in data 13.10.1997, sempre su apposita richiesta dei coniugi N., la cancelleria del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, provvedeva a rilasciare un attestato circa il disposto dell'articolo 31 della Legge 4 maggio 1983, n. 184. In data 9.11.1997, quando i suddetti coniugi giunsero all'Aeroporto internazionale di Fiumicino (Roma) con i minori russi Julia e Alexei, risulta che, tra i vari documenti attestanti una presunta regolarita' dell'adozione, gli stessi esibirono alla polizia di Frontiera anche la predetta dichiarazione della cancelleria con l'aggiunta manoscritta della dicitura \"per uso di adozione A. Julia e S. Alexei\". Risultando dagli atti che i minori erano nati in data successiva quella espressamente indicata nel decreto del T.M. di Reggio Calabria, l'Ufficio di Polizia di Frontiera di Fiumicino ne disponeva il respingimento per inammissibilita' sul territorio nazionale. Nelle more della procedura di respingimento, veniva consentito ai coniugi N. di poter trascorrere la notte in albergo con i minori. I coniugi N., invece, lasciavano Roma per recarsi con i minori a Taurianova (RC); pertanto, su richiesta del P.M., il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria con decreto 14.11.1997 disponeva l'affidamento in via provvisoria ed urgente dei minori al dirigente dell'Ufficio Stranieri presso la locale Questura, con incarico di collocarli in idonea struttura protetta, in attesa che l'Autorita' competente avesse provveduto al loro rimpatrio. Con successivo decreto 25.11.1997, pertanto, il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria dichiarava la non efficacia in Italia del provvedimento di adozione dei minori A. Julia e S. Alexei, emesso in data 31.10.1997 dal Tribunale di San Pietroburgo nei confronti dei coniugi N., disponendo che fossero attivate le Autorita' competenti per il rimpatrio dei minori, ai sensi degli artt. 33 e segg. della Legge 4.5.1983, n. 184. In data 23.12.1997 il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, rilevato lo stato di abbandono dei minori ne disponeva l'affidamento temporaneo ad una diversa coppia anche ai fini adottivi nominando il Sindaco protempore tutore provvisorio. Su attenta valutazione del caso ed in base alle iniziative assunte al riguardo dallo Stato di provenienza dei minori (Federazione Russa) spettera' alle AA.GG. minorili competenti stabilire se questa risulti la soluzione piu' confacente alle loro reali esigenze ed aspettative rispetto al ritorno in patria. Circa le iniziative connesse alla riforma della legge 184/83 e piu' specificamente sulla questione dell'eta', si rileva - come gia' espresso in altre risposte ad interrogazioni a riguardo - che e' ipotizzabile ripristinare il precedente limite di eta' dei quarantacinque anni, con l'introduzione di qualche opportuna deroga, ma va respinta - ad avviso dell'Ufficio per la Giustizia Minorile - l'idea della completa abolizione del limite stesso, con la valutazione del requisito anagrafico caso per caso da parte del Tribunale per i Minorenni, sia pure in presenza di qualche difficolta' verificatasi in presenza di detto limite, attenuata poi in alcune recenti sentenze in materia (Corte Costituzionale sent. n. 303/96, Corte Cassazione, S.U. n. 5130/97). Se la legge venisse modificata secondo quest'ultimo orientamento proposto dall'interrogante, non si otterrebbe alcun concreto beneficio per i minori dichiarati in stato di abbandono, in considerazione del numero ridotto di questi rispetto a quello delle coppie che intenderebbero adottarli. Il Ministro di grazia e giustizia: Giovanni Maria Flick." . _:Ba0554638f602104088f3c2af4da1c05e "19980312" . _:Ba0554638f602104088f3c2af4da1c05e "MINISTRO MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA" . _:Ba0554638f602104088f3c2af4da1c05e .