INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14970 presentata da BORGHESI ANTONIO (ITALIA DEI VALORI) in data 20120216
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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-14970 presentata da ANTONIO BORGHESI giovedi' 16 febbraio 2012, seduta n.587 BORGHESI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che: la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 ed il decreto attuativo dell'11 settembre 2009 ha stabilito una presunzione legale circa l'intervento economico a favore dei soggetti talidomici che si fonda su due presupposti: a) la data di nascita (1959-1965); b) la condizione fisica riconducibile al farmaco (Talidomide) e cioe' i soggetti affetti da amelia, emimelia, focomelia e macromelia; il ruolo delle commissioni medico-ospedaliere militari e' verificare l'esistenza dei presupposti della presunzione sancita dal legislatore; sono 5 persone in tutta Italia (per quanto si conosce) ad essere state escluse dall'indennizzo da due commissioni medico-ospedaliere militari: commissione medico-ospedaliera di La Spezia: S.G. - Focomelia avambraccio sinistro; R.B. - focomelia mano destra; M.P. - focomelia bilaterale arti inferiori; commissione medico-ospedaliera di Firenze: G.B. focomelia mano; commissione medico-ospedaliera di Padova: D.R. - disformismo congenito arti superiori (ectromelia bilaterale arti superiori); questi 5 signori sono gia' stati sottoposti a visita presso le rispettive commissioni medico-ospedaliere con esito che risulterebbe (errato) negativo; il colonnello G. del Ministero della difesa, ha in una occasione pubblica riconosciuto l'errore di 2 commissioni medico-ospedaliere ed ha assicurato il suo intervento. Anzi in un caso ha addirittura riconvocato un soggetto talidomidico gia' visitato modificando il giudizio precedente; deve essere pero' il Ministero della salute ad accettare la domanda di chi ha avuto esito negativo di ripetere la visita; dalla dottoressa S., dopo ben 8 mesi viene comunicato (a firma della dottoressa M.) che le loro seconde domande sono inammissibili con una motivazione a giudizio dell'interrogante del tutto inaccettabile e cioe' che la nuova documentazione poteva essere presentata anche seconda visita vale a dire in precedenza; i signori sopra citati sono in grado di dimostrare di avere tutti i requisiti richiesti dalla legge, sono in possesso di tutta la documentazione sanitaria occorrente ed hanno le stesse disabilita'/malformazioni di tutte le altre persone a cui e' stato riconosciuto l'indennizzo (che pero' sono state visitate da altre commissioni medico-ospedaliere); alla dottoressa S., anche se la comunicazione e' firmata dalla dottoressa M., sono stati necessari 8 mesi per scrivere una risposta che, a detta di numerosi legali che l'hanno letta, non ha assolutamente alcun fondamento giuridico; questa stessa dirigente non risponde nemmeno a precise lettere di chiarimenti inviate da deputati nell'esercizio delle loro funzioni; e' inaccettabile che per veder riconosciuto un loro sacrosanto diritto gli interessati, debbano instaurare un contenzioso giudiziale nei riguardi del Ministero; il signor G., ad esempio, e' nato nel 1959, ha tutti i requisiti e i documenti occorrenti e gli manca un braccio. A tantissime persone nelle sue stesse condizioni e' stato riconosciuto il diritto, ma a lui no. E tutto questo, a quanto pare, per errore della Commissione che lo ha visitato la prima volta; il signor C.B. di Bologna a ottobre 2010 si sottopone a visita alla commissione medico-ospedaliera di Firenze, e a marzo 2011 riceve la notifica negativa da parte del Ministero della salute; ritorna allora personalmente alla commissione medico-ospedaliera di Firenze, la quale riconosce l'errore e lo sottopone a nuova visita; il 3 maggio 2011 la stessa commissione medico-ospedaliera di Firenze, composta dagli stessi dottori, lo visita con esito positivo; viene redatto un verbale integrativo a quello della prima visita, che viene inviato al Ministero della salute; a ottobre 2011 il Ministero della salute scrive al signor B. di aver ricevuto il suo secondo verbale ma di non poterne tenere conto in quanto la visita non era stata disposta dal Ministero medesimo. Tuttavia, il signor B. avrebbe potuto chiedere il Ministero di riesaminare la sua pratica; Brunini ripresenta la domanda e il 2 gennaio 2012 riceve la stessa risposta data agli altri 4 esclusi sempre a opera della dottoressa S. -: di quali elementi disponga in merito ai fatti riportati in premessa; se intenda rivedere il comportamento del Ministero, autorizzando una nuova visita per chi e' in grado di presentare nuova documentazione; se intenda avviare ogni iniziativa di competenza, anche disciplinare, in relazione all'inaccettabile comportamento della dottoressa S. (4-14970)
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