INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14855 presentata da LABOCCETTA AMEDEO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20120209
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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-14855 presentata da AMEDEO LABOCCETTA giovedi' 9 febbraio 2012, seduta n.584 LABOCCETTA, D'ANNA, DE GIROLAMO, DI CATERINA, FORMICHELLA, CASTIELLO, CESARIO e PAOLO RUSSO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: con le interrogazioni presentate alla Camera n. 4-11543 concernente infiltrazioni della criminalita' organizzata nel comune di Gragnano e irregolarita' nelle elezioni amministrative n. 4-14558 (gravi vicende del comune di Gragnano) e con l'interrogazione n. 4-04084 presentata al Senato della Repubblica il 16 novembre 2010 e' stata portata all'attenzione del Governo la vicenda del comune di Gragnano; e' stata altresi' inviata la commissione d'accesso, peraltro sollecitata dallo stesso sindaco di Gragnano dopo le accuse rivoltele; in concomitanza dei lavori della commissione d'accesso sono state diffuse notizie a mezzo stampa riportate in particolare sui quotidiani il Mattino, Metropolis, La Repubblica, nella sua edizione napoletana; tutte le predette informazioni, alcune delle quali del tutto destituite di fondamento, hanno creato un clima di grande suggestione intorno alla vicenda di Gragnano, tentando in particolare di dilatare gli aspetti della vicenda di brogli elettorali che ha visto coinvolto il presidente del consiglio comunale; quest'ultimo, invero, e' stato rinviato a giudizio innanzi al tribunale di Gragnano, in composizione monocratica, per rispondere dei reati previsti dall'articolo 51 della legge n. 18 del 1979, in relazione agli articoli 100, 103 e 104 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, nonche' dagli articoli 90, comma 1 e 2, e 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960: nella sostanza l'ex presidente del consiglio comunale di Gragnano e' stato accusato di essere il beneficiario del fatto che Coticelli Ciro e Coticelli Sebastiano esercitavano il diritto di voto con duplicati delle schede elettorali intestate a Sicignano Marco e Sicignano Vincenzo dei quali assumevano falsamente il nome; non esiste alcun rapporto di parentela tra il Coticelli Giuseppe e gli altri due Coticelli, Ciro e Sebastiano, come erroneamente indicato in alcuni articoli di stampa; nel processo in questione, alla prima udienza del 31 marzo 2011, il comune di Gragnano si costituiva parte civile a tutela della legalita' dell'azione amministrativa; e' stata riportata erroneamente la notizia che il comune non si era costituito; invece, veniva respinta la richiesta di costituzione di parte civile presentata dai candidati sindaco perdenti, considerato che il giudice ha ritenuto che non era stata superata la prova di resistenza, trattandosi di due voti, e che il voto poteva anche essere disgiunto (al consigliere ed al sindaco di diversa coalizione), e, dunque per la mancanza di qualsiasi danno; dall'istruttoria dibattimentale ed in particolare dall'escussione del teste del p.m. Maresciallo Sossio Giordano, comandante della locale stazione dei carabinieri udienza del 31 marzo 2011, e' emerso che delle 800 persone ascoltate in caserma, e cioe' tutte quelle per le quali il duplicato delle tessere elettorali era stato ritirato da terzi, non si era riscontrata alcuna irregolarita' e/o anomalia; il presidente del consiglio comunale all'esito del processo, udienza del 5 gennaio 2012, e' stato condannato alla pena di anni 3 e mesi due di reclusione, perche' ritenuto beneficiario dei due voti illecitamente espressi; con lettera del 9 gennaio 2012, indirizzata al prefetto di Napoli, dottor Andrea De Martino, ed al sindaco del comune di Gragnano, avvocato Annarita Patriarca, il Coticelli Giuseppe rassegnava le dimissioni dalla carica di consigliere comunale; il Coticelli Giuseppe non risulta indagato per fatti collegati alla criminalita' organizzata; nelle indagini della direzione distrettuale antimafia di Napoli nel procedimento Golden goal emergevano dei dati investigativi chiari che anche le notizie della stampa non hanno riportato; in particolare, alla pagina 550 del decreto di fermo, emesso nel procedimento penale di cui sopra, e' riportata la risultanza di un'intercettazione ambientale di un colloquio avvenuto nella casa di lavoro di Sulmona l'11 giugno 2009, pochi giorni prima del ballottaggio tra Annarita Patriarca e Michele Mascolo, tra Di Martino Leonardo, il figlio Fabio e la moglie del primo Anna; in questa conversazione Fabio dice: «Mo che con Michele vinciamo il ballottaggio!», ottenendo sul punto l'implicito assenso alla comune posizione criminale di appoggio al candidato opposto alla Patriarca; dal tenore dell'intercettazione ambientale appare evidente a giudizio degli interroganti che il clan Di Martino avesse intenzione di votare il candidato sindaco Michele Mascolo avversario di Annarita Patriarca; a parere degli interroganti, appare grave che il contenuto della conversazione, avvenuta nella settimana precedente il turno di ballottaggio, non sia stato oggetto di approfondimento da parte dell'autorita' inquirente; la notizia non e' stata riportata dalla stampa; va segnalato che al ballottaggio Michele Mascolo, e dal movimento Gragnano dei Valori espressione territoriale del partito dell'IDV; la stampa coeva ha invece parlato di altri fatti non collegati alla vicenda del processo Coticelli creando collegamenti assolutamente non riscontrati; in particolare, sui quotidiani La Repubblica, Il Mattino e Metropolis del 9 gennaio 2012 appariva la notizia che collegava l'incendio dell'autovettura del signor Mosca Vincenzo alla condanna di Coticelli per il solo fatto che il figlio del primo risultava essere un teste a carico nel processo del secondo; il testimone Mosca Salvatore, dal canto suo smentiva la notizia di un collegamento dell'incendio dell'autovettura paterna, peraltro in uso esclusivo al fratello Enzo Maria, con il processo, ma la stampa non dava risalto alla lettera di smentita, che il Mosca ha pubblicato sulla sua bacheca di Facebook; ancora, nella lettera il Mosca dice di: «non aver ricevuto alcuna forma di minaccia, pressione o condizionamento come piu' volte ho affermato agli organi inquirenti, anche perche' non avrei esitato un istante a denunciare tale situazione»; le elezioni amministrative del comune di Gragnano si sono tenute nel giugno 2009 sotto la gestione del commissario prefettizio dottor Umberto Cimmino; il sindaco Patriarca ha adottato una serie di azioni coraggiose e significative volte a contrastare il clan Di Martino; invero in data 24 novembre 2010, il comune di Gragnano ha proceduto all'abbattimento della casa abusiva del boss Leonardo Di Martino (il soggetto delle intercettazioni ambientali di cui sopra), con procedimento iniziato in data 11 agosto 2010, RESA n. 121/2006, nota prot. 25349 dell'11 novembre 2010) mettendo in esecuzione un provvedimento definitivo gia' da quando sindaco era Michele Serrapica che nelle indagini della DDA viene individuato come l'inventore dei brogli elettorali; il Serrapica e' stato sfiduciato con l'approvazione della mozione di sfiducia votata anche da Annarita Patriarca in consiglio comunale; il Serrapica e' stato, a quanto risulta, lo sponsor politico di Michele Mascolo alle elezioni amministrative; il sindaco Patriarca ha presentato una denuncia-querela alla procura della Repubblica di Torre Annunziata per le calunnie contenute in particolare in uno scritto il cui autore ha una grafia che presenta una compatibilita' funzionale con quella dello stesso Serrapica, come risulta dalla perizia di parte; l'istituzione e l'invio di una commissione di accesso nascono da una lunga serie di scritti anonimi che hanno invaso la prefettura e la stessa procura della Repubblica, creando un clima di sospetto non corrispondente al vero; nessuno dei consiglieri comunali di maggioranza dell'amministrazione Patriarca risulta indagato per reati di camorra; ancora, in data 5 febbraio 2010, veniva inoltrata dal sindaco Patriarca una nota al prefetto di Napoli con la quale si segnalava che il Di Martino Michele, figlio del boss Leonardo aveva aperto sul territorio di Gragnano un'attivita' commerciale di somministrazione di bevande, al fine di voler sollecitare ogni accertamento per consentire all'ente di adottare gli eventuali consequenziali provvedimenti antimafia, senza pero', e quanto risulta, riscontro da parte della prefettura; successivamente, in seguito ad azione congiunta della polizia municipale e dei carabinieri si e' provveduto alla chiusura del bar e di un ristorante gestito dal clan Di Martino; con nota del 22 ottobre 2010, il sindaco di Gragnano chiedeva alla prefettura di Napoli ed al provveditore delle opere pubbliche l'adesione alla stazione unica appaltante (SUAP), al fine di garantire legalita' e massima trasparenza nelle procedure di affidamento delle gare di appalto per opere pubbliche e servizi; in data 11 gennaio 2011, veniva sottoscritta la convenzione, tra il comune di Gragnano e la prefettura di Napoli ed il provveditore interregionale alle opere pubbliche per la creazione della stazione unica appaltante; la materia dello scioglimento del consiglio comunale e' disciplinato dall'articolo 143 del T.U.E.L., come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 (pacchetto sicurezza); il nuovo testo ha recepito le elaborazioni giurisprudenziali in materia e, in particolare, la Corte costituzionale, con sentenza n. 103 del 19 marzo 1993, ha evidenziato che nella circolare ministeriale n. 7102 M/6 del 25 giugno 1991: «...si afferma che dagli elementi oggetto di valutazione debba emergere chiaramente il determinarsi di uno stato di fatto nel quale il procedimento di formazione della volonta' degli amministratori subisca alterazioni per effetto dell'interferenza di fattori, esterni al quadro degli interessi locali riconducibili alla criminalita' organizzata»; inoltre, il Consiglio di Stato, VI sezione, con sentenza n. 06657/2009 ha chiarito che la commissione d'accesso nel relazionare debba seguire un percorso lineare teso a dimostrare come da concreti elementi di fatto si possa, in modo plausibile, giungere ad una diagnosi di condizionamento dell'amministrazione controllata da parte della criminalita' organizzata, in modo rigoroso non potendo sopperire a tale obbligo l'indicazione generica di indagini; dovendo altresi' comparare gli elementi raccolti con gli sforzi, gli atteggiamenti e le azioni poste in essere dall'amministrazione per contrastare il fenomeno mafioso; ancora, il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza n. 4135/2006, ha stabilito che l'omessa ponderazione degli elementi positivi, come ad esempio le azioni di contrasto ai clan, in sede di valutazione del quadro complessivo degli elementi, a disposizione del Ministro dell'interno, comporta l'illegittimita' del provvedimento di scioglimento, vertendosi in tema di accertamento per presunzioni, che esige indizi gravi, precisi e concordanti per pervenire alla dissoluzione degli organi elettivi; a parere degli interroganti sarebbe opportuno che la magistratura inquirente iniziasse un'indagine al fine di accertare se dietro le notizie apparse sui quotidiani locali ci siano persone che, traendo in inganno gli organi di stampa abbiano inteso simulare tracce di reato ai danni dell'amministrazione Patriarca, considerato il numero impressionante di denunce anonime rivolte alle diverse autorita' giudiziarie ed amministrative aventi ad oggetto il comune di Gragnano, in funzione teleologica rispetto all'obiettivo finale di ottenere lo scioglimento del consiglio comunale per camorra, creando un clima di suggestione e di grande allarme sociale presso le autorita', con l'aggravante a giudizio degli interroganti di turbare l'attivita' della commissione d'accesso, del prefetto e in modo indiretto dello stesso Ministro dell'interno e del Governo nel tentativo di utilizzare per finalita' di parte le stesse istituzioni, potendosi configurare nei fatti descritti ipotesi di reati perseguibili di ufficio; e' particolarmente sconcertante ad avviso degli interroganti che si possa ipotizzare lo scioglimento di un'amministrazione comunale al cui vertice siede un sindaco che si e' contraddistinto per interventi tesi a contrastare concretamente la presenza e l'ingerenza del crimine organizzato nelle attivita' del comune amministrato -: se le evidenziate attivita' del sindaco di Gragnano di contrasto al clan Di Martino siano state prese in considerazione dalla commissione d'accesso e dal prefetto di Napoli nella relazione ispettiva; se siano state compiute ulteriori verifiche al fine di accertare se effettivamente, come risulta agli interroganti e si evidenzia dalla prefata intercettazione ambientale, il clan Di Martino abbia votato il candidato sindaco Michele Mascolo; se la commissione d'accesso ed il prefetto di Napoli abbiano acquisito il dato emerso dal processo Coticelli che i brogli elettorali hanno riguardato solo due voti, che non incidono per la prova della resistenza ne' sull'elezione del sindaco ne' su quella dello stesso consigliere comunale, e che il reato contestato non e' collegato a fatti di camorra; se, in particolare, l'organo ispettivo abbia preso contezza delle dimissioni del consigliere Coticelli Giuseppe, e che, comunque, la sua vicenda personale non puo' assolutamente incidere sulle conclusioni dei lavori della commissione, sia perche' riguarda il momento precedente alla costituzione dell'assemblea, e, dunque, all'esistenza della stessa amministrazione, sia per le ragioni indicate in premessa (cfr. dichiarazioni Maresciallo Sossio Giordano), ma, soprattutto, perche' difetta il requisito dell'attualita', non essendo piu' il Coticelli consigliere comunale. (4-14855)
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20120209-20121127
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14855 presentata da LABOCCETTA AMEDEO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20120209
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
CASTIELLO GIUSEPPINA (POPOLO DELLA LIBERTA')
DE GIROLAMO NUNZIA (POPOLO DELLA LIBERTA')
DI CATERINA MARCELLO (POPOLO DELLA LIBERTA')
FORMICHELLA NICOLA (POPOLO DELLA LIBERTA')
RUSSO PAOLO (POPOLO DELLA LIBERTA')
CESARIO BRUNO (POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE))
D'ANNA VINCENZO (POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE))
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