INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14830 presentata da MARENCO FRANCESCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19951018

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_14830_12 an entity of type: aic

Ai Ministri dell'interno, del tesoro, delle finanze, dei trasporti e della navigazione, di grazia e giustizia, dei beni ambientali e culturali e per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Per sapere - premesso che risulta all'interrogante che: la concessione alla societa' Pietra di Luna, di Zoagli (Genova), di un'area demaniale e i relativi lavori di sistemazione in localita' Arenella del comune di Zoagli - piu' precisamente su due terrazzamenti della scogliera detta "dello Svizzero" - hanno suscitato proteste dei cittadini residenti in zona circa l'operato della Giunta municipale, proteste riprese dai consiglieri comunali di minoranza, ed in particolare dal consigliere Roberto Cuneo, il quale avrebbe presentato a tale proposito un esposto all'autorita' giudiziaria ed al prefetto di Genova; il comportamento della giunta municipale di Zoagli e in particolare del sindaco apparirebbe in contrasto con la normativa vigente e comunque tale da far emergere riserve sulla trasparenza degli atti inerenti la concessione in questione, considerando il seguente svolgersi dei fatti: 1) il comune di Zoagli risulterebbe attualmente titolare di una concessione per l'occupazione di una zona demaniale marittima situata nel litorale di Zoagli, in rinnovo di precedenti, rilasciata dalla capitaneria di porto di Genova (concessione demanio marittimo n. 772, registro concessioni anno 1994, n. 779 del repertorio), per una superficie complessiva di mq. 1771,75 e di una durata di mesi 48, dal 1^ gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, in localita' Chiappara, Arenella e lungomare Canevaro, allo scopo di mantenere una passeggiata a mare, comprendente opere incamerate dallo Stato, nella disponibilita' pubblica; tale area di mq. 1771,75 risulta evidenziata in grafici trasmessi dal comune di Zoagli alla delegazione di spiaggia di Rapallo in allegato alla lettera protocollo n. 3.199 del 20 aprile 1990, dai quali grafici risulta compresa nella concessione demaniale anche l'area delle due terrazze in oggetto; 2) le due terrazze sarebbero state occupate - e lo sarebbero tuttora - dalla societa' Pietra di Luna che avrebbe acquisito concessione sulla medesima area in seguito ad asta pubblica bandita dall'Intendenza di finanza; 3) con provvedimento n. 41 a data 23 marzo 1995, la provincia di Genova, sezione urbanistica, ufficio protezione bellezze naturali, avrebbe rilasciato alla societa' Pietra di Luna l'autorizzazione per la realizzazione di un magazzino interrato, con demolizione di un terrapieno e la sistemazione dell'area per l'installazione di uno stabilimento balneare in localita' Arenella; 4) in data 27 marzo 1995 tale provvedimento sarebbe stato notificato dalla provincia di Genova alla Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici della Liguria per il successivo inoltro al Ministero per i beni culturali ed ambientali, onde lo stesso, ai sensi e per gli effetti del 5^ comma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 41 del 1985, potesse esercitare il potere di annullamento dell'autorizzazione nei sessanta giorni successivi all'acquisizione degli atti; 5) in data 4 marzo 1995 il sindaco di Zoagli avrebbe rilasciato un'autorizzazione per l'allaccio alla fognatura comunale (protocollo n. 2.576) alla societa' Pietra di Luna, relativa all'area in oggetto, prima dell'ottenimento dell'autorizzazione alla sistemazione dell'area; 6) nel mese di aprile 1995 sarebbero stati eseguiti, dalla stessa societa' Pietra di Luna, lavori di posa di tubazioni per acqua e scarico acque nere interessanti il lungomare e la scogliera, tra la spiaggia Arenella e la scogliera detta "dello Svizzero"; 7) in data 4 maggio 1995, protocollo n. 3.801, il sindaco di Zoagli avrebbe ricevuto una lettera, a firma di 69 cittadini, nella quale, considerata l'esiguita' degli esistenti spazi pubblici di supporto alla balneazione e il pregio dell'area in oggetto, si sarebbe: a) lamentato come la sottrazione degli spazi in questione avrebbe costituito una penalizzazione per la collettivita'; b) chiesto un chiarimento circa le modalita' di acquisizione degli spazi stessi da parte di una societa' privata; c) chiesto quale fosse la nuova prevista utilizzazione; d) chiesto di conoscere le motivazioni che avevano guidato l'amministrazione comunale nella scelta di rinunciare alla disponibilita' dell'area per uso pubblico; 8) il giorno successivo, 5 maggio 1995, il sindaco di Zoagli avrebbe rilasciato alla societa' Pietra di Luna l'autorizzazione per l'esecuzione di lavori di sistemazione dell'area in oggetto in localita' Arenella (protocollo n. 3.865); 9) tale autorizzazione edilizia - che parrebbe in evidente contrasto con le norme stabilite dal piano territoriale di coordinamento paesistico della Liguria e con il vigente piano regolatore generale del comune di Zoagli - sarebbe stata rilasciata, tra le altre, alla seguente condizione: "che prima dell'inizio dei lavori venga ottenuto il silenzio-assenso da parte del Ministero per i beni culturali ed ambientali, tramite la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici della Liguria, cosi' come prescritto dal 5^ comma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 312/1985, convertito con modificazioni nella legge n. 431/1985"; 10) con lettera del 15 maggio 1995 (Prot. n. 5.844) la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria avrebbe comunicato alla societa' Pietra di Luna e al Sindaco di Zoagli di aver proposto al proprio superiore Ministero l'annullamento del provvedimento espresso dalla Provincia di Genova (il n. 41 del 23 marzo 1995, gia' citato) relativo al progetto di demolizione di un terrapieno, la costruzione di un magazzino, l'installazione di cabine, di bar, di servizi, di un deposito e la messa in opera di condutture per acque bianche e fognature; tale lettera sarebbe stata protocollata presso il Comune di Zoagli al n. 4.276 in data 18 maggio 1995; 11) in data 27 maggio 1995 la societa' Pietra di Luna avrebbe dato inizio ai lavori edilizi, con l'impiego di un elicottero per il trasporto in loco delle attrezzature necessarie all'esecuzione delle opere e per l'approvvigionamento dei materiali; 12) la societa' avrebbe provveduto subito all'installazione di un cancello di ferro a chiusura dell'accesso all'area, provvedendo altresi' alla demolizione di una panca di mattoni di proprieta' del demanio pubblico; 13) con lettera del 28 giugno 1995 (Prot. n. 5.731) il Sindaco di Zoagli avrebbe risposto alla richiesta di chiarimento da parte dei cittadini di cui alla lettera sopracitata al punto 7), affermando, tra l'altro, che l'area in questione era stata acquisita in concessione dalla societa' Pietra di Luna in seguito ad asta pubblica bandita dall'Intendenza di finanza e che "erano state soddisfatte tutte le prescrizioni di legge ed ottenute tutte le autorizzazioni da parte degli organi competenti"; 14) con lettera del 3 luglio 1995, il consigliere comunale Roberto Cuneo avrebbe richiesto al Sindaco di Zoagli la convocazione straordinaria del Consiglio comunale per un'ampia discussione sull'argomento; 15) con telegramma del 4 luglio 1995 (n. 15203A, Prot. del Comune di Zoagli n. 6.180 in data 5 luglio 1995), il Ministro per i beni culturali ed ambientali avrebbe comunicato l'annullamento dell'autorizzazione provinciale n. 41 del 23 marzo 1995; 16) con lettera del 7 luglio 1995 il Sindaco di Zoagli avrebbe convocato il Consiglio comunale per il giorno 13 luglio 1995, con l'ordine del giorno che presentava all'ultimo punto, n. 3: "Comunicazioni del Sindaco su questioni di pubblico interesse (concessione area alla soc. Pietra di Luna S.r.l.)"; 17) del desiderio di fare maggiore chiarezza possibile sull'argomento il Sindaco avrebbe fatto menzione in un'intervista da egli concessa, pubblicata sul quotidiano "Il Secolo XIX" dell'11 luglio 1995; 18) in data 7 luglio 1995, con ordinanza sindacale n. 11/1995, il Sindaco di Zoagli in seguito alla citata comunicazione del Ministero per i beni culturali e ambientali (vedi sopra il punto n. 15) e constatata, inoltre, l'avvenuta esecuzione di lavori in difformita' dal progetto approvato, avrebbe annullato l'autorizzazione n. 3.865 del 5 maggio 1995, ordinando l'immediata sospensione dei lavori e intimando la demolizione delle opere edilizie realizzate, con il ripristino dello stato dei luoghi preesistenti; 19) il giorno 13 luglio 1995, in sede di riunione del Consiglio comunale di Zoagli, al momento di trattare il punto 3) del citato ordine del giorno (vedi sopra il punto 16 del presente atto ispettivo), il Sindaco avrebbe comunicato che la seduta del Consiglio comunale sarebbe stata ufficialmente chiusa e che pertanto la discussione che ne sarebbe seguita non sarebbe stata n! avrebbe potuto essere verbalizzata, in quanto l'argomento in questione non sarebbe stato di competenza del Consiglio comunale; 20) in risposta a richiesta del consigliere comunale di Zoagli Roberto Cuneo, il Sindaco avrebbe comunicato - con lettera dell'8 agosto 1995, Prot. n. 7.392 - che non era stata reperita copia del bando dell'Intendenza di finanza per l'aggiudicazione dell'area di scogliera detta "dello Svizzero", di cui il Comune di Zoagli a suo tempo avrebbe curato la pubblicazione ed in seguito alla quale la societa' Pietra di Luna si sarebbe aggiudicata la concessione dell'area; 21) nello svolgimento dei fatti parrebbero emergere irregolarita' con particolare riferimento ai seguenti aspetti: a) al consigliere comunale di Zoagli Roberto Cuneo sarebbe stato comunicato, in seguito a varie richieste al Sindaco di documentazioni riguardanti la vicenda in oggetto, che non sarebbe stata reperita dalla civica amministrazione copia del presunto bando d'asta dell'Intendenza di finanza, in relazione al quale la societa' Pietra di Luna avrebbe acquisito la concessione demaniale dell'area in questione; b) l'autorizzazione e l'esecuzione dei lavori relativi all'allaccio della fognatura comunale, che sarebbero necessari in caso di effettiva ristrutturazione dell'area, risulterebbero anteriori al rilascio dell'autorizzazione edilizia per la sistemazione dell'area stessa; c) i lavori sarebbero stati iniziati il 27 maggio 1995 senza osservare la condizione prescritta dal Sindaco (di cui al punto 9 del presente atto ispettivo, in relazione a quanto precisato al punto 10); d) il Sindaco di Zoagli avrebbe negato la trattazione di un argomento in Consiglio comunale, per di piu' dopo che avrebbe ammesso lo stesso argomento all'ordine del giorno, richiamando il fatto che le pratiche edilizie non sono di competenza del Consiglio comunale, mentre oggetto di discussione, di competenza del consiglio comunale, avrebbe dovuto esserlo comunque, sotto il profilo della dismissione di un'area pubblica; e) in merito alle procedure prettamente edilizie, l'area in oggetto, secondo il vigente piano regolatore generale del comune di Zoagli, ricadrebbe in zona G e sarebbe altresi' interessata da una passeggiata a mare in previsione; all'articolo 32 delle norme di attuazione del suddetto PRG, relativo appunto alle zone G, si prescriverebbe tra l'altro che: "Queste zone individuano la fascia costiera, caratterizzata da alto valore paesaggistico, da riservare alle attivita' balneari e sportive, con esclusione di qualsiasi nuovo insediamento residenziale, commerciale o turistico"; f) l'autorizzazione edilizia sarebbe stata rilasciata in data 5 maggio 1995, ignorando la richiesta di chiarimenti sull'argomento che sarebbe pervenuta al Comune, da parte di numerosi cittadini, il giorno precedente; g) il Sindaco di Zoagli sarebbe intervenuto solo in seguito alla comunicazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonostante i lavori fossero stati gia' iniziati senza il richiesto ottenimento del silenzio-assenso da parte del Ministero stesso e nonostante fossero gia' stati eseguiti lavori in difformita' dall'autorizzazione edilizia rilasciata -: se i fatti descritti corrispondano al vero; in caso affermativo, se non si intenda appurare l'avvenuta violazione delle leggi vigenti e quali iniziative in tal senso si intendano intraprendere. (4-14830)
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