"INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14820 presentata da CUSCUNA' NICOLO' ANTONIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19980114" . "CUSCUNA' NICOLO' ANTONIO (ALLEANZA NAZIONALE)" . "19980114-" . . "0"^^ . "4/14820" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14820 presentata da CUSCUNA' NICOLO' ANTONIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19980114"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . "Ai Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Per sapere - premesso che: con la legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 56, 56-bis e seguenti, legge n. 140 del 1997 e con circolari ministeriali della funzione pubblica sono state abrogate tutte le norme ed i regolamenti che vietano ai dipendenti pubblici in part time al 50 per cento di svolgere attivita' libero-professionali, ivi compresa quella di avvocato, consentendone l'iscrizione negli albi professionali; il legislatore ha voluto esplicitamente derogare le norme speciali di riferimento, pur lasciando ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attivita'; tali misure, abrogative anche della previgente disciplina di cui al regio decreto-legge n. 15 del 1933 e regio decreto-legge n. 1578 del 1933, avrebbero dovuto consentire ai dipendenti pubblici in part time al 50 per cento, anche l'esercizio dell'attivita' di avvocato, pur limitandone l'attivita', prescrivendo con l'articolo 6, n. 2, della legge n. 140 l'impossibilita' per \"gli stessi dipendenti di assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione\", ove il \"patrocinio\" si riferisce esclusivamente agli avvocati; in applicazione di tali disposizioni di legge, molti dipendenti pubblici hanno da un lato scelto il lavoro a tempo parziale al 50 per cento con tutte le conseguenze, soprattutto economiche, dall'altro i consigli forensi ne hanno respinto pretestuosamente ed immotivatamente le istanze d'iscrizione, con grave pregiudizio economico per i richiedenti e per le casse dello Stato, che non vedono cosi' realizzati i risparmi di spesa preventivati in 1.500 miliardi di lire; tale situazione, infatti, impedisce che altri dipendenti pubblici, interessati alla trasformazione del loro rapporto di lavoro in part time, facciano nuove istanze formali in tal senso, perche' preoccupati di potersi trovare con uno stipendio ridotto senza poter esercitare la professione di avvocato; il comportamento della maggior parte degli Ordini professionali forensi e' quello di rifiutarsi di applicare vigenti norme dello Stato, il che e' indice di incapacita' di funzionamento regolare, sanzionabile ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 382 del 23 novembre 1944, con il commissariamento dei consigli medesimi; il consiglio dell'ordine di Camerino, per esempio, ha iscritto con delibera del 12 maggio 1997, l'avvocato Birocco Luciano, pur se il Consiglio nazionale forense, inopinatamente, aveva raccomandato (con parere n. 1 - C/1997) ai vari ordini professionali di non iscrivere i dipendenti pubblici in part time; la proposta di legge n. 3274, avanzata da alcuni parlamentari della sinistra democratica, tra cui il penalista Siniscalchi, che ipotizza di sbarrare l'accesso ai pubblici dipendenti che intendono iscriversi all'albo degli avvocati, e' la prova che attualmente, avendone i requisiti prescritti, essi possono farlo; e' anacronistico il comportamento del garante della libera professione, che mentre riferisce che l'attuale regolamentazione degli ordini professionali e' superata ed e' necessaria una vera e propria industrializzazione delle professioni, per poterle valorizzare pienamente, consente che nel 2000 l'Ordine nazionale forense parli ancora di una legge del 1933 non riconoscendo l'attualita' e l'utilita' delle leggi n. 662 del 1997 e n. 140 del 1997; il 29 gennaio 1998 al collegio, presso il Consiglio nazionale forense in Roma, sara' discusso il ricorso del malcapitato dottor Erra Alfonso, cittadino d'Italia, culla del diritto, uno dei pochi che e' riuscito a far esaminare la sua richiesta d'iscrizione al consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli e che ne ha impugnato il provvedimento di diniego d'iscrizione, attendendo molti mesi, in posizione economica sfavorevole (al 50 per cento dello stipendio), per poter far valere il proprio diritto, purtroppo presso il Consiglio nazionale, giusta il disposto del \"recente\" regio decreto-legge citato del 1933 -: se non ritengano opportuno predisporre immediatamente una misura di legge che sanzioni, anche penalmente, il comportamento dei consiglieri che neghino o ritardino l'iscrizione all'Albo degli avvocati dei dipendenti pubblici in part time, accelerando le procedure d'impugnativa dei provvedimenti \"illegittimi\" posti in essere, con conseguente risarcimento del danno ai cittadini-richiedenti, in possesso dei requisiti di legge; quali concrete misure intendano, inoltre, essi adottare per dare effettivita' alla normativa citata e porre fine, cosi', a questi comportamenti contrari a norme vigenti, per consentire agli aventi diritto l'iscrizione all'Albo degli avvocati. (4-14820)" . "2014-05-15T11:25:31Z"^^ . . . .