INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14695 presentata da PAISSAN MAURO (MISTO) in data 19980108

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_14695_13 an entity of type: aic

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: la sentenza sulla vicenda dell'affondamento della superpetroliera Haven, il piu' grave incidente di questo genere mai verificatosi nel Mediterraneo, pronunciata dalla seconda sezione penale del tribunale di Genova il 21 novembre 1997 ha sancito l'assoluzione di primo grado "perche' il fatto non sussiste" degli armatori greco-ciprioti Joannou dalle imputazioni di disastro colposo, omicidio colposo, inquinamento; il pubblico ministero dottor Lenuzza ha preannunciato ricorso a questa sentenza e ha chiesto un supplemento di perizia sulle cause e le conseguenze dell'affondamento; la superpetroliera Haven, che affondo' a largo di Arenzano tra l'11 e il 14 aprile 1991, aveva a bordo trentasei membri di equipaggio, cinque dei quali perirono nel disastro (fra cui il comandante della nave) e un carico di 144 mila tonnellate di Iranian Heavy Oil, 40-50 mila tonnellate delle quali si sono depositate sui fondali del mar ligure, provocando un inquinamento persistente di sostanze che producono effetti teratogeni, mutageni e cancerogeni; la superpetroliera Haven arrivo' nel porto di Genova, nel gennaio 1991, dopo aver compiuto il suo primo viaggio da Kharg Island in Arabia Saudita alle nostre acque territoriali, appena uscita dalle riparazioni effettuate nei cantieri Keppel di Singapore, a seguito dell'attacco missilistico subito durante la cosiddetta guerra del golfo; la superpetroliera Haven, una volta Amoco Milford Haven, poteva essere considerata una vera e propria carretta dei mari: era la piu' vecchia di una classe di navi costruite nei cantieri Aesa di Cadice in Spagna che hanno registrato gravi problemi (fra cui la Amoco Cadiz, affondata davanti alle coste africane e la Micene, anch'essa esplosa), aveva raggiunto gli oltre diciassette anni di attivita', doveva essere disarmata nel 1985 dalla societa' multinazionale Amoco, aveva registrato nel tempo numerosi malfunzionamenti addirittura ai sistemi di controllo centrali (cargo control room); nel suo primo e ultimo viaggio dopo le riparazioni a Singapore aveva registrato numerosi malfunzionamenti e non funzionamenti agli impianti di pompaggio, di inertizzazione e di zavorra, che erano stati segnalati tempestivamente agli armatori; gli armatori hanno avuto in tutta la vicenda un'evidente responsabilita' che e' culminata con l'elusione delle procedure di controllo che dovevano essere compiute dalle autorita' portuali di Genova prima che iniziassero le operazioni di scarico; l'esito della vicenda processuale penale ha evidenziato in maniera eclatante le contraddizioni e le lacune della condotta dell'avvocatura dello Stato che sono state confermate dalle dichiarazioni rese alla stampa del 21 novembre scorso dal Sottosegretario al ministero dell'ambiente, con delega al danno ambientale, onorevole Calzolaio, il quale ha affermato letteralmente: "Ritengo necessario e doveroso ricorrere al successivo grado di giudizio affinche' sia data risposta alle molte domande rimaste sospese. A tale scopo e' opportuno rivedere anche la linea processuale fin qui seguita dallo Stato come parte civile"; l'avvocatura dello Stato il 18 novembre 1997, il primo giorno del dibattimento finale del procedimento penale, confermava pubblicamente quanto annunciato dalla difesa degli armatori imputati, cioe' il testo di un preaccordo e di un disegno di legge che avrebbe sancito la transazione sul risarcimento del danno ambientale fra lo Stato e la controparte, condizionando pesantemente il dibattito processuale in corso; lo stesso 18 novembre, il Wwf - parte interveniente nel procedimento - censurava questo modo di procedere e il sottosegretario al ministero dell'ambiente onorevole Calzolaio smentiva categoricamente l'avvocatura dello Stato affermando in una nota stampa, fra l'altro: "Non c'e' alcun preaccordo tra lo Stato italiano e il proprietario della petroliera cipriota Haven, il cui naufragio ha provocato morti e gravissimi danni ambientali... Non capisco perche' e a che titolo l'avvocatura dello Stato annuncia oggi l'esistenza di un disegno di legge, che non esiste e che dovrebbe essere comunque valutato prima dai ministeri interessati e poi approvato dal Parlamento"; a quanto risulta, dalle dichiarazioni rese a Il Secolo XIX il 23 novembre 1997 dall'avvocato degli armatori Mordiglia, l'avvocatura dello Stato avrebbe fatto riferimento a una nota trasmessa a quest'ultima dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Micheli; il Governo ha notevoli responsabilita' istituzionali sull'indirizzo processuale sin qui seguito dall'avvocatura dello Stato; il Governo, in particolare i ministeri dell'industria, commercio ed artigianato, degli affari esteri, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, con il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, stanno conducendo una trattativa con Iopcf - il Fondo internazionale per l'inquinamento da idrocarburi - proprio sulla vicenda Haven, in cui l'esecutivo si e' dichiarato disponibile a far valere per il disastro Haven avvenuto nell'aprile 1991, le regole dettate dall'emendamento 1976, allora non in vigore; il Governo ha rinunciato ufficialmente nell'ottobre 1996, in occasione della sessione annuale dell'Assemblea Iopcf, a reclamare quanto dovuto e si e' dichiarato disponibile a una transazione che fa riferimento a un massimale, stabilito con l'emendamento 1976 ai protocolli istitutivi del Fondo (Bruxelles, 1971), che e' un settimo (130 miliardi di lire) di quello allora vigente (770 miliardi di lire), come confermato dalle sentenze di primo e secondo grado della giustizia civile italiana. Inoltre, in quella stessa sede la delegazione governativa, coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, aveva dichiarato l'adesione dell'Italia anche all'emendamento 1992 ai protocolli istitutivi del Fondo che nega la risarcibilita' del danno ambientale, in aperto contrasto con la normativa nazionale vigente nel nostro paese (legge n. 979/82 sulla difesa del mare e legge n. 394/91 sulla istituzione del ministero dell'ambiente); in particolare la decisione sull'entita' del massimale del tribunale e della Corte d'appello civile di Genova e' conseguita all'accertamento che alla data dell'affondamento Haven l'unico Fondo in vigore era quello del 1971, nella sua versione originaria, non essendo ancora entrato in vigore l'emendamento 1976 e non essendo imputabile allo Stato italiano alcuna violazione di interim obbligation, ai sensi dell'articolo 18, b) del Trattato di Vienna 1969, in quanto il cosiddetto emendamento 1992 e' entrato in vigore, come stabiliscono le regole di Iopcf, soltanto il 22 novembre 1994, a seguito dell'adesione del Giappone; il ministero degli affari esteri, nelle more dell'atteso pronunciamento della Corte di cassazione sul massimale, ha formato un comitato di tre saggi che avrebbe prodotto una relazione che contraddice quanto sostenuto dai primi due gradi della giustizia italiana e confermato da alcuni fra i massimi esperti di diritto internazionale marittimo, fra cui il professor Carbone; tale parere, se reso pubblico dal Governo, costituirebbe un'ulteriore indebita ingerenza nelle vicende giudiziarie legale alla Haven, che andrebbe a tutto svantaggio della stessa posizione processuale sin qui sostenuta dallo Stato -: quale sia la posizione collegiale del Governo sulla vicenda processuale penale Haven e come si pensi di sostenere la magistratura, fornendo strumenti e mezzi finanziari che le consentano di affrontare adeguatamente gli ulteriori gradi di giudizio effettuando le operazioni peritali integrative che si riterranno necessarie; quali siano state le verifiche sulla dinamica degli avvenimenti che hanno portato all'ingiustificabile condotta dell'avvocatura dello Stato in occasione del dibattimento finale del procedimento penale Haven; quali siano gli eventuali provvedimenti che il Governo intende prendere nei confronti degli uffici centrale e periferico dell'avvocatura dello Stato; se esista o sia in preparazione un decreto ministeriale specifico sulla vicenda del massimale Haven e sulla risarcibilita' del danno ambientale e quali siano i suoi contenuti; quale sia la posizione collegiale del Governo riguardo alla stima del massimale Haven e come si pensi di sostenere le ragioni dello Stato nel procedimento civile dinanzi alla Corte di cassazione; quale sia la posizione collegiale del Governo sull'adesione all'emendamento 1992 di Iopcf che cancella di fatto il risarcimento del danno ambientale, in aperto contrasto con la normativa italiana vigente; quale risposta sia stata data dal Presidente del Consiglio dei ministri onorevole Prodi alla lettera del 3 settembre 1996 a firma del Ministro dell'ambiente Ronchi nella quale il Ministro chiedeva se non fosse opportuno che l'Italia denunciasse la Convenzione 1971 e esplicitasse la non adesione ai protocolli 1992 di Iopcf e nella quale auspicava che il nostro paese si dotasse di una normativa analoga a quella vigente negli Stati Uniti (oil pollution act, 1990), che prevede norme di prevenzione, controllo e garanzia finanziaria molto piu' articolate e severe di quelle del Fondo, a cui gli Usa non aderiscono; quali provvedimenti urgenti intenda adottare il Governo sulla sicurezza del traffico marittimo del petrolio e delle sostanze pericolose e quali siano stati gli atti concreti per la mitigazione e l'eliminazione del rischio dopo gli studi, le analisi e le proposte consegnate al Governo nel 1993 dalla commissione interministeriale sulla sicurezza degli scali petroliferi italiani, costituita nel 1991, dopo i gravissimi incidenti della Jolly Rosso a Livorno e della Haven a Genova, che aveva esaminato le condizioni di 41 porti italiani, 11 dei quali (Genova e Livorno compresi) erano stati considerati degni di "massima attenzione per la latente pericolosita'". (4-14695)
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DE BENETTI LINO (MISTO) 
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