"0"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . "2014-05-14T21:05:08Z"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14349 presentata da POLI BORTONE ADRIANA (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19930520"^^ . . . . "4/14349" . . "Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: con messaggio n. 05495 del 24 febbraio 1993 l'INPS diramava negli uffici centrali e periferici la circolare n. 50 del 23 febbraio 1993 interpretativa del decreto-legge 30 dicembre 1992 n. 503, con la quale, al punto 5, chiariva i requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo (articolo 4 del decreto-legge n. 503 del 1992); alla lettera a) della citata circolare e' detto testualmente: \"ai soggetti non coniugati, ovvero coniugati ma legalmente ed effettivamente separati, che posseggano redditi propri assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1^ gennaio di ciascun anno; alla lettera b) della citata circolare e' testualmente detto: \"ai soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, che posseggano redditi propri per un importo superiore a quello di cui alla lettera a), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 3 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1^ gennaio di ciascun anno (...) e' disposto che l'integrazione al minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori dell'Enasarco\" non spettano; nella stessa circolare e' chiarito che: \"per i soggetti coniugati, e non legalmente ed effettivamente separati, il limite di reddito personale ed il limite di reddito cumulato operano congiuntamente; pertanto, l'integrazione al minimo non puo' essere comunque riconosciuta ove l'importo del reddito personale ovvero l'importo del reddito cumulato sia superiore al limite di legge\" ed inoltre che: \"per l'anno 1993 i limiti di reddito che escludono l'integrazione al minimo delle pensioni aventi decorrenza nell'anno sono i seguenti: a) limite di reddito personale: lire 15.021.500, pari a lire 577.750 per 13 per 2; b) limite di reddito cumulato: lire 22.532.250, pari a lire 577.750 per 13 per 3\"; la circolare dispone, infine, che: \"secondo quanto espressamente stabilito dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 503, del 1992, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1^ gennaio 1993 rimane in vigore la previgente disciplina\"; e' quindi evidente il diverso trattamento fra lavoratori che hanno acquisito lo stesso diritto alla pensione; dagli effetti prodotti dal decreto-legge n. 503 del 1992 sono state duramente colpite, ancora una volta, le casalinghe, alle quali non solo non e' stato ancora riconosciuto un reddito mensile, ma che addirittura, nonostante le consuete promesse preelettorali, sono state duramente penalizzate anche nei diritti pensionistici acquisiti; le casalinghe attualmente sono l'unica categoria di lavoratori non retribuiti e peraltro truffati, dal momento che i versamenti contributivi effettuati anche volontariamente sono stati del tutto vanificati, sicche' non producono effetto alcuno ai fini pensionistici; quanto sopra esposto puo' configurarsi come vera e propria truffa continuata ai danni delle casalinghe che hanno versato all'INPS contributi rivelatisi assolutamente inutili, laddove le stesse casalinghe avrebbero potuto investire il loro danaro in forme assicurative private certamente foriere di effetti economici; non si puo' pensare d'invocare per le coniugate il reddito cumulato, dal momento che il Governo nulla ancora ha fatto per agevolare una vera e propria politica per la famiglia, sicche', allo stato delle cose, non la famiglia ma il singolo e' titolare di diritti e di doveri -: se non intendano rivedere immediatamente l'applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 503 del 1992 garantendo alle casalinghe la fruizione del trattamento minimo pensionistico e dunque considerando produttori di effetti economici i contributi versati per almeno quindici anni dalle lavoratrici; se non ritengano di individuare nell'operazione posta in essere dall'INPS una vera e propria truffa ai danni di lavoratrici che hanno effettuato versamenti contributivi senza trarne l'utile dovuto e, dunque, laddove dovesse ritenersi d'insistere sulla validita' della interpretazione data con circolare dall'INPS, se non ritengano urgente richiedere all'INPS stessa la restituzione delle somme, rivalutate degli interessi, indebitamente quanto inutilmente, versate dalle lavoratrici casalinghe; se, infine, non ritenga il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di dover prontamente intervenire per regolamentare la complessa materia del lavoro casalingo, che si pone come uno dei fattori di grande attenzione, ancor piu' in un momento di difficile situazione economica ed occupazionale quale l'attuale. (4-14349)" . "POLI BORTONE ADRIANA (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE)" . "MUSSOLINI ALESSANDRA (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE)" . . "19930520-" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14349 presentata da POLI BORTONE ADRIANA (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19930520" . .