INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14325 presentata da SIMEONE ALBERTO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19951004

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_14325_12 an entity of type: aic

Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che risulta all'interrogante che: a seguito di denuncia presentata dal signor Giuseppe Testa da Avellino, dichiarato fallito quale amministratore della srl Serrande con sentenza del tribunale di Avellino n. 469 del 1981, coinvolto in numerosi procedimenti penali anche per denunzie presentate contro magistrati del tribunale di Avellino, debitore della Banca popolare dell'Irpinia di cospicue somme che, ricorrendo ad espedienti vari, sembra non voglia pagare; il suddetto ha altresi' denunziato nel corso degli anni il dottor Gagliardi, gia' procuratore della Repubblica presso il tribunale di Avellino; il dottor Bonomi, gia' giudice istruttore dello stesso tribunale; il dottor Barile, sostituto procuratore della Repubblica; il dottor Laudati, gia' sostituito procuratore della Repubblica; il dottor Pezza, attualmente procuratore della Repubblica presso il tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi e il dottor Maruotto, presidente del tribunale di Avellino: tutti i procedimenti penali istituti a seguito delle predette denunzie sono stati puntualmente archiviati e, con riferimento alla denunzia sporta nei confronti del dottor Pezza, e' stato avviato un procedimento penale per calunnia a carico del sullodato Testa (il quale dovra' comparire dinanzi al tribunale di Salerno per rispondere di tale delitto nei prossimi giorni) il dottor Jachia, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Salerno, emetteva, in data 15 giugno 1995, un'informazione di garanzia - alla quale gli organi di informazione del nostro paese hanno dato ampia pubblicita' - nei confronti del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Avellino, dottor Alfonso Monetti, dell'ex presidente dello stesso tribunale, dottor Giovanni Iannuzzi, del giudice dottor Vito Calise nonch! contro il dottor Ernesto Valentino, presidente della Banca popolare dell'Irpinia, ipotizzando, a carico dei magistrati il reato di abuso d'ufficio anche a fini patrimoniali e "previa ripartizione di compiti e ruoli" e, nei confronti del Valentino, i reati di false comunicazioni sociali in relazione al bilancio 1992 e di estorsione continuata; emetteva altresi' decreti di perquisizione e di sequestro presso terzi, con perquisizione personale degli indagati se presenti, trascrivendo integralmente il tutto nel provvedimento di sequestro notificato a numerose persone, a dimostrazione della volonta' di divulgare il piu' possibile il contenuto dell'informazione di garanzia; sia l'informazione di garanzia sia il decreto di sequestro contengono evidenti quanto elementari errori di diritto; e' concetto comunemente acquisito, per esempio, che in presenza di "sospetti profili d'illiceita' di comportamenti" degli indagati, il pubblico ministero, contrariamente a quanto si legge nell'informazione di garanzia, deve richiedere l'archiviazione del procedimento (andrebbe pertanto accertato se il dottor Jachia, con riferimento ai procedimenti assegnatigli, in applicazione di detto principio chieda il rinvio a giudizio soltanto per dei "sospetti d'illiceita' di comportamenti", ponendo cosi' in essere atti non rispettosi della legge); inoltre, come e' noto, il decreto ingiuntivo deve essere emesso inaudita altera parte, laddove il dottor Jachia non solo nell'informazione di garanzia afferma il contrario, ma addirittura ipotizza reati nel caso in cui il decreto monitorio venga emesso senza contraddittorio e, per di piu', ribadisce il suo assunto nell'accusa ipotizzata a carico del dottor Calise, tanto che addebita al magistrato anzidetto la mancata revoca e la sospensione della clausola di provvisoria esecuzione relativamente al decreto ingiuntivo emesso senza contraddittorio; va altresi' rilevato che la eventuale violazione del dovere di astensione del magistrato in una udienza in cui viene dato atto dell'intervenuta conciliazione tra le parti non costituisce e non puo' costituire neppure un ilecito di natura disciplinare; inoltre, l'informazione di garanzia e' stata inviata al pubblico ministero, che ha chiesto l'archiviazione del procedimento, ma non al GIP che l'ha disposta richiamando espressamente "l'ampia, precisa e circostanziata richiesta di archiviazione del pubblico ministero"; infine, in base al nuovo codice di procedura penale e' soltanto il giudice ad assumere prove, laddove il dottor Jachia, che nel procedimento nei confronti dei magistrati irpini esercita le funzioni di pubblico ministero, motiva il decreto di perquisizione e di sequestro affermando che "vi sono gravi prove dell'esistenza di rapporti illeciti tra alcune persone che svolgono attivita' professionale quali magistrati nel circondario di Avellino" -: se non intenda disporre accertamenti ispettivi in relazione all'avviso di garanzia emesso dal dottor Jachia ed alla relativa procedura, al fine dell'eventuale promozione di apposito procedimento disciplinare davanti al Consiglio superiore della magistratura. (4-14325)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14325 presentata da SIMEONE ALBERTO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19951004 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
FORESTIERE GIUSEPPE (ALLEANZA NAZIONALE) 
FRAGALA' VINCENZO (ALLEANZA NAZIONALE) 
MARINO GIOVANNI (ALLEANZA NAZIONALE) 
PASETTO NICOLA (ALLEANZA NAZIONALE) 
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4/14325 
SIMEONE ALBERTO (ALLEANZA NAZIONALE) 

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