. "2015-04-28T23:30:32Z"^^ . . "4/13994" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . "CAPARINI DAVIDE (LEGA NORD FEDERAZIONE PADANA)" . "0"^^ . "20050427" . "Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-13994 presentata da DAVIDE CAPARINI mercoledì 27 aprile 2005 nella seduta n. 617 CAPARINI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: in data primo agosto 2003 è stata pubblicata la legge n. 212 di conversione con modificazioni del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143 che consentiva l'alienazione delle aree appartenenti al patrimonio ed al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del decreto risultavano interessate dallo sconfinamento di opere eseguite entro il 31 dicembre 2002 su fondi attigui di proprietà altrui in forza di licenze o altri titoli legittimanti tali opere; le aree dovevano essere alienate da parte dell'agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faceva richiesta e comunque entro il 7 febbraio 2004. Oltre all'area oggetto di sconfinamento era possibile acquistare un area di pertinenza entro e non oltre i 3 metri di pertinenza; la domanda doveva essere corredata dalla seguente documentazione: titolarità dell'opera la cui realizzazione ha determinato lo sconfinamento; frazionamento catastale; concessione edilizia o altro titolo legittimante l'opera; ricevuta comprovante il versamento all'erario per intero del prezzo dell'area determinata secondo i parametri fissati nella tabella «A» allegata al decreto; le procedure di vendita dovevano essere perfezionate entro otto mesi dalla data del 7 febbraio 2004 e alla stipula dell'atto dovevano essere corrisposti da parte dell'acquirente i pagamenti pregressi dell'occupazione dell'area pari ad 1/3 del valore dell'area per i 5 anni antecedenti alla richiesta; inoltre, la legge prevedeva che chi non regolasse la sua posizione mediante la presentazione della domanda o non aderisse all'invito scritto notificatogli dall'Agenzia del Demanio, perdeva qualsiasi diritto sull'opera costruita sulle aree demaniali in sconfinamento che diveniva automaticamente di proprietà del demanio; l'articolo 5- bis della legge n. 212 del 2003 riaffermava il principio che tale norma non si applica alle aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 e successive modifiche od integrazioni; in data 23 settembre 2003 con prot. 2003/35540/NOR la Direzione Generale dell'Agenzia del Demanio inviava alle Filiali una circolare interpretativa al fine di fornire criteri applicativi della nuova normativa; la circolare recita nella parte dedicata ai «beni dello Stato interessati dallo sconfinamento che possono costituire oggetto di alienazione»: «ai fini dell'alienabilità delle aree interessate dallo sconfinamento dovrà pertanto essere verificata l'insussistenza su queste del vincolo di interesse storico artistico e archeologico apposto dalle competenti Sovrintendenze ovvero del vincolo paesaggistico e ambientale di cui al testo unico». Appare chiaro che qualora il vincolo gravante sull'area statale interessi anche l'area del privato e su di questa sia stata legittimamente realizzata l'opera con regolare titolo edilizio e relativi pareri favorevoli delle autorità preposte alla tutela, l'efficacia si estende anche alla porzione di area statale sul quale è stato realizzato lo sconfinamento, che pertanto potrà essere acquistata dal privato; in seguito la regione Lombardia ha emesso un ricorso per conflitto di attribuzione avverso la predetta circolare presso la Corte costituzionale. La stessa ad oggi non si è mai pronunciata; di conseguenza l'Agenzia del demanio filiale di Milano ha respinto tutte le istanze di acquisto di aree ricadenti nelle zone soggette a vincolo ambientale come da certificato di destinazione urbanistica richiesto dalla stessa e rilasciato dal comune competente, a prescindere della legittimità edilizia e dai pareri di svincolo. Il diniego garantiva il rimborso degli importi precedentemente versati per l'acquisto dell'area, ed il successivo riesame della pratica qualora l'esito della Corte costituzionale approdi ad una diversa interpretazione della norma; appare però evidente come indicato nell'articolo citato che le Agenzie del demanio delle regioni Piemonte e Veneto alienino le aree in questione applicando il principio indicato nella circolare; appare altrettanto chiaro che lo spirito della legge è volto ad alienare aree demaniali che da tempo sono state modificate nel loro aspetto ed utilizzate dal privato, aree mai censite dal demanio o dal momento soggette a versamento di canone annuale per l'occupazione del suolo. Il principio ispiratore è volto alla regolarizzazione di questo stato d'utilizzo che di fatto è del privato e non dell'Agenzia del demanio. Si fa notare inoltre che risulta impossibile alienare le aree predette, utilizzando la logica della regione Lombardia, in quanto nella maggior parte dei casi è l'area da acquistare che genera il vincolo di tutela ambientale in quanto ex alveo (si ricordi che la legge «Galasso» così come il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 e n. 42 del 2004 istituiscono il vincolo entro un area di 150 metri dalla sponda effettiva del corso di acqua principale); ad avviso dell'interrogante il ricorso presentato avverso la circolare non può penalizzare in alcun modo sia il cittadino che ha realizzato il fabbricato acquisendo tutti i titoli edilizi, sia la Regione stessa per effetto del «congelamento» degli introiti cospicui derivanti da beni statali di fatto dallo stesso inutilizzati; così facendo rimarrà inoltre a capo dello Stato il censimento, la gestione, il mantenimento di opere realizzate dal privato che per motivi burocratici ed ambientali non possono essere cedute -: se il Governo non intenda intervenire affinché sia rispettata la normativa sopra citata rimuovendo l'ingiustificato blocco delle regolari istanze di acquisto operato dell'Agenzia del demanio filiale di Milano e dando corso ad un corretto e conforme servizio all'utenza. (4-13994)" . . "Camera dei Deputati" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13994 presentata da CAPARINI DAVIDE (LEGA NORD FEDERAZIONE PADANA) in data 27/04/2005" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13994 presentata da CAPARINI DAVIDE (LEGA NORD FEDERAZIONE PADANA) in data 27/04/2005"^^ . . "20050427" .