INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13994 presentata da MELUZZI ALESSANDRO (FORZA ITALIA) in data 19950927

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Ai Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: l'articolo 34 della legge 18 gennaio 1989 n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo) recita "... sono ammessi a sostenere l'esame di Stato ... dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti a un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e che documentino altresi' di avere svolto, per almeno un anno, attivita' che forma oggetto della professione di psicologo". Essendo prima del 1989 le scuole di specializzazione almeno triennali nei vari rami della psicologia quasi esclusivamente private (alcune centinaia rispetto a sei sole scuole universitarie) il MURST ammetteva con riserva a sostenere l'esame di Stato gli allievi delle scuole private. La riserva consisteva nel futuro pubblico riconoscimento delle scuole stesse (materia questa, a sette anni di distanza dal varo della legge n. 56 del 1989, ancora del tutto indefinita). Nel mentre si apriva un vasto dibattito sulla interpretazione dell'articolo 34 molte centinaia di allievi di scuole private (si stima circa 400) sostenevano positivamente gli esami di cui trattasi ma le Universita', vincolate dalla riserva non sciolta, non rilasciavano certificato di abilitazione bensi' attestato dell'esito positivo dell'esame. Gli Ordini professionali degli psicologi comportandosi in maniera tra loro difforme talvolta iscrivevano ed altre no i malcapitati "trentaquattristi" con il risultato che a parita' di condizioni vi e' oggi chi lavora in questo campo abusivamente e chi e' legittimato a farlo. Trattasi nella stragrande maggioranza dei casi di professionisti piu' che quarantenni che possono vantare curricula di tutto rispetto rimasti incappati nelle maglie formali e burocratiche delle norme transitorie della legge 56 del 1989 -: se intendano adottare con urgenza provvedimenti amministrativi di attuazione dell'articolo 34 della legge 56 del 1989 consentendo a chi ha sostenuto e superato l'esame di Stato di iscriversi regolarmente all'Ordine degli psicologi e definendo un termine ultimo di applicazione dell'articolo 34. (4-13994)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13994 presentata da MELUZZI ALESSANDRO (FORZA ITALIA) in data 19950927 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
CECCHI UMBERTO (FORZA ITALIA) 
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4/13994 
MELUZZI ALESSANDRO (FORZA ITALIA) 

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