INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13957 presentata da PINI GIANLUCA (LEGA NORD PADANIA) in data 20111122
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_13957_16 an entity of type: aic
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-13957 presentata da GIANLUCA PINI martedi' 22 novembre 2011, seduta n.552 PINI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: la circolare del Ministro dell'interno del 14 luglio 2009, protocollo n. 300/A/10307/09/144/5/2/03, nelle sue disposizioni operative, specifica testualmente, nella sua Parte III: Modalita' di controllo e di contestazione 1. Postazioni fisse di rilevamento senza la presenza dell'operatore di polizia, che: «Le postazioni fisse in modalita' automatica di controllo remoto delle violazioni senza la presenza di un operatore di polizia, possono essere utilizzate solo quando ricorrono le condizioni indicate dall'articolo 201, comma 1-bis, lett. f) C.d.S che richiama l'articolo 4 della legge 168/2002 e precisamente: a) sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. L'utilizzazione o l'installazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici in argomento e' ammessa senza la necessita' di una preventiva verifica della possibilita' di procedere alla contestazione immediata in ragione dell'oggettiva difficolta' di procedere al fermo dei veicoli dei trasgressori da parte di chi svolge attivita' di vigilanza stradale; b) sugli altri tratti di strada individuati dal prefetto ai sensi dell'articolo 4 della legge 168/2002. Su tutte le altre strade, cioe' su quelle classificate dall'articolo 2 C.d.S. lettere C e D come extraurbane secondarie ovvero urbane di scorrimento, l'utilizzazione o l'installazione dei predetti dispositivi e sottoposta ad una preventiva valutazione da parte del Prefetto tendente a verificare che, in concreto, sussistano le obiettive ragioni per l'impiego di strumenti di accertamento a distanza delle violazioni, in deroga al principio generale della contestazione immediata sancito dall'articolo 200 C.d.S.; le strade urbane di quartiere e le strade locali, classificate dall'articolo 2 C.d.S. come di tipo E ed F, restano escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni sopraindicate. Su queste, pertanto, permane l'attivita' di controllo con l'intervento diretto degli organi di polizia stradale (20). [Nota 20] a tal proposito si soggiunge che le strade classificate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera B e C del C.d.S. come "extraurbane", quando attraversano i centri abitati, assumono automaticamente e funzionalmente la classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera D, E o F a seconda delle caratteristiche e a prescindere dall'Ente che abbia la proprieta' o la gestione amministrativa della strada stessa»; tali disposizioni, confermate anche dalla sentenza n. 3701 del 15 febbraio 2011 della Corte di cassazione civile, seconda sezione, dovrebbero aver sciolto definitivamente i dubbi interpretativi su quanto disposto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 168 del 2002, in ordine ai tipi di strada che possono essere inseriti nei decreti del prefetto, escludendo espressamente le classificazioni «strade urbane» (E) e «strade locali» (F), per le quali e' possibile operare con sistemi di rilevamento solo con la presenza delle forze di polizia stradale; la chiarezza dovrebbe ormai sussistere anche in relazione al fatto che le strade extraurbane diventano automaticamente urbane nei tratti che attraversano i centri abitati, per cui anche le strade, o tratti di esse, inserite nei decreti prefettizi perche' appartenenti alle tipologie consentite, nello specifico le extraurbane, quando entrano in escluse, solo per quei tratti, dalle disposizioni del prefetto; continuano tuttavia ad esistere situazioni in cui tali norme e disposizioni interpretative sembra che non vengano rispettate, nonostante le puntuali disposizioni di legge e le esplicite comunicazioni in merito inserite nei decreti prefettizi, ad esempio, uno per tutti, il decreto del prefetto di Forli' Prot. 46/07/Area III del 23 dicembre 2008, che, dopo l'elenco delle strade sulle quali si posso installare gli autovelox, perche' extraurbane, dichiara: «Si precisa che, in attuazione di direttive ministeriali impartite con nota prot. n. 300/A/1/41198/101/3/3/9 in data 8 aprile 2003 del Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e Postale, di Frontiera e dell'Immigrazione, qualora anche tratti di predette arterie stradali assumano la classificazione di strade urbane di quartiere di cui all'articolo 2 comma 2 lettera E) c.d.s. o strade locali di cui all'articolo 2 comma 2 lettera F) c.d.s. non e' ammessa l'installazione e l'utilizzazione di sistemi di rilevamento senza procedere all'espletamento della contestazione immediata prevista dall'articolo 200 del codice della strada» -: se il complesso norme, circolari e decreti debba continuare ad essere interpretato come specificato in premessa; se, in caso di conferma di quanto argomentato, non reputi necessario ed opportuno assumere ogni utile iniziativa al riguardo, ad esempio adottando una nuova circolare esplicativa, per ristabilire la giusta applicazione del codice della strada, come integrato dal decreto-legge n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n.168 del 2002, in linea con i chiarimenti espressi e le disposizioni impartite con le precedenti circolari del Ministero dell'interno. (4-13957)
xsd:string
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13957 presentata da PINI GIANLUCA (LEGA NORD PADANIA) in data 20111122
xsd:integer
1
20111122-20120716
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13957 presentata da PINI GIANLUCA (LEGA NORD PADANIA) in data 20111122
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
xsd:dateTime
2014-05-15T01:20:15Z
4/13957
PINI GIANLUCA (LEGA NORD PADANIA)