INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13952 presentata da PARLATO ANTONIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19930511

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_13952_11 an entity of type: aic

Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente, della sanita', dell'industria, commercio e artigianato e dell'interno. - Per conoscere - premesso che: con ordinanza n. 54 del 13 aprile 1991 il sindaco di Acerra ingiungeva alla Montefibre di provvedere allo smaltimento dei residui tossici e nocivi esistenti presso lo stabilimento di Acerra; contro tale ordinanza la Montefibre presentava ricorso al TAR per l'annullamento previa sospensione; il TAR con ordinanza del 9 luglio 1991 ha ingiunto alla Montefibre di presentare un progetto di smaltimento entro il 15 ottobre 1991 ed al comune di esprimersi su tale progetto entro il 22 ottobre 1991; in data 25 settembre 1991 la Montefibre ha presentato una serie di "ipotesi di smaltimento" rappresentate in altrettante schede; con delibera di giunta municipale del 7 ottobre 1991, dichiarata immediatamente eseguibile sono stati incaricati i professori Enrico Drioli e Severino Zanelli per un parere sulle varie proposte di smaltimento dei rifiuti presentate dalla Montefibre; in data 17 ottobre 1991 i suddetti professori hanno fatto pervenire il loro parere assunto al protocollo generale del comune al n. 24531; con delibera di giunta municipale n. 1401 del 18 ottobre 1991, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 47, comma 3, della legge n. 142 del 1990 e comunque ancora non notificata, ai sensi di legge, ai capigruppo dei partiti politici, la giunta municipale ha deliberato "di far proprio il giudizio espresso dai professori Drioli e Zanelli, e dall'ISPSL circa la soluzione di smaltimento di rifiuti di fondo colonna esistenti presso lo stabilimento Montefibre di Acerra indicato nella scheda 2/C del programma presentato dalla societa' anzidetta, a condizione peraltro che tale soluzione abbia immediatamente corso e venga attuata col rispetto della normativa vigente in materia"; il giudizio espresso dai professori Drioli e Zanelli, incaricati dal comune di Acerra di pronunciarsi sull'idoneita' dei progetti presentati dalla Montefibre cosi' concludeva: "il documento Montefibre, commentato puntualmente e' un "programma" che contiene ipotesi di smaltimento dei residui fondo colonna. Delle ipotesi fatte alcune sono soltanto idee, la cui validita' non e' stata ancora verificata. Le proposte sotto il titolo A) riguardano specificamente il recupero dei materiali contenuti nei residui. La loro realizzazione fara' diminuire drasticamente la produzione di residui nel futuro, ma il loro contributo alla soluzione del problema dello smaltimento dei rifiuti accumulati e' previsto solo per quelle ipotesi molto lontane dalla realizzazione. L'ipotesi 1A e' concreta e gia' operante, ma non riguarda lo smaltimento dei rifiuti esistenti. Le proposte sotto il titolo B) sono o inconsistenti o indefinite, cioe' non concrete, oppure concrete, ma dipendenti da particolari ditte estere. La proposta sotto il titolo C) sono, o indefinite, cioe' non concrete, o concrete, ma dipendenti da processi autorizzativi non prevedibili, oppure concrete e con tempi di attuazione differenziati. In sintesi la proposta di termodistruzione condotta in un impianto gia' autorizzato e funzionante appare la soluzione piu' rapidamente praticabile. Le ipotesi delle schede 2C, 3C e 4C si differenziano per il luogo dove sono fatte le operazioni di triturazione dei fusti di separazione del ferro e per la possibilita' di commercializzare il contenuto solido dei fusti come combustibile solido. Fra quelle tre soluzioni la 2C2 (scheda 2C) e' la piu' facilmente attuabile. Il documento commentato non e' un "progetto", come e' chiamato in alcune note ufficiali perche' manca di qualsiasi dato concernente le caratteristiche dei prodotti trattati, delle apparecchiature che si vogliono impiegare e della sequenza di operazioni che costituiscono diversi processi. Esso costituisce un documento di base necessario per individuare le strade da percorrere al fine di smaltire le 7.481 tonnellate di residui di fondo colonna e di limitarne la loro produzione nel futuro. La presentazione di un tale documento sarebbe stata piu' tempestiva dodici anni fa (nel 1978) allorche' lo stabilimento Montefibre inizio' la sua produzione di Terital associata alla produzione di residui di fondo colonna"; la giunta municipale non poteva adottare la delibera di cui innanzi, atteso che il TAR nell'istruttoria dibattimentale e di merito ha ordinato alla Montefibre di presentare "progetti" entro il 15 ottobre 1991 e non "pareri di massima", cosi' come definiti dagli esperti a cio' espressamente incaricati dal comune; da cio' si evince una palese forzatura della giunta municipale tendente a favorire la Montefibre con un provvedimento viziato alla base perche' fondato su un presupposto diverso da quello richiamato dall'ordinanza del TAR del 9 luglio 1991 che imponeva alla Montefibre di presentare non "pareri di massima" (tali sono stati definiti dagli esperti comunali) ma un "progetto di smaltimento" (e per progetto, cosi' come concludono gli stessi esperti, e' da intendersi un documento contenente le caratteristiche dei prodotti trattati, delle apparecchiature che si vogliono impiegare e della sequenza di operazioni che costituiscono diversi processi). La deliberazione approvata dalla giunta municipale non e' conforme ai dettami legislativi in quanto la stessa, dato il tempo trascorso dal 9 luglio 1991 ad oggi, ben poteva essere discussa in consiglio comunale e presa con i poteri di quest'ultimo; tale decisione concreta una palese ipotesi di eccesso di potere e, in termini politici, costituisce una chiara e manifesta prevaricazione dei diritti delle minoranze che, tra l'altro, sono state promotrici di tutta la edificante azione contro tale vergognosa situazione di fatto che pone in pericolo l'intera comunita' e che suona a vergogna delle varie amministrazioni anche per quelle che sono le conclusioni degli esperti incaricati i quali hanno evidenziato come sarebbe stato piu' opportuno e producente che le ipotesi di massima oggi elaborate dalla Montefibre fossero state poste all'attenzione dell'amministrazione comunale dodici anni fa, allorche' lo stabilimento Montefibre inizio' la sua produzione di Terital associata alla produzione di residui di fondo colonna; su questi stessi presupposti i consiglieri comunali di Acerra Giovanni Bianco, Sandro Sicignano, Sandro Nicchiarico e Giovanni Piscitelli hanno diffidato il sindaco nella qualita' e la giunta municipale di Acerra nella sua interezza, nonche' il segretario comunale dottor Enzo di Marco, che ha apposto ai sensi dell'articolo 53 della legge n. 142 del 1990, il proprio visto di legittimita' senza il preventivo parere dei capi ripartizione e dell'ufficio tecnico, attesa la non urgenza della decisione, in quanto vi era abbondante tempo per convocare il consiglio comunale e discutere: 1) della valenza dei pareri di massima tracciati dalla Montefibre e pervenuti in data 25 settembre 1991; 2) del conferimento dell'incarico (7 ottobre 1991); 3) delle conclusioni dei periti pervenute in data 17 ottobre 1991 a fronte di una scadenza del 22 ottobre 1991; astenendosi da qualsiasi atto lesivo degli interessi della comunita' e a che rappresentino al Tar, merce' i difensori costituiti nel giudizio di resistenza, le conclusioni dei periti comunali in virtu' delle quali e' evidente che la Montefibre e' inottemperante all'ordinanza del Tar datata 9 luglio 1991; ed hanno anche diffidato il sindaco nella qualita' e la giunta nell'interezza a che rappresentino con puntualita' e ad ognuno per le rispettive competenze, al dipartimento della protezione civile, al Ministero dell'ambiente, al Ministero della sanita', al Ministero dell'industria ed al Ministero dell'interno, il grave stato di insolvenza e di inadempienza della industria Montefibre di fronte ad un episodio cosi' grave ed allarmante, nonche' venga dato corso a tutti gli atti in sede civile e penale per la tutela degli interessi diffusi lesi da tale stato di cose e soprattutto per la perduranza della inadempienza da parte della Montefibre nonostante le ordinanze appositamente pronunciate; e' stata inoltre avviata la costituzione di un comitato civico a tutela dei diritti inviolabili della Comunita' e degli interessi diffusi, che andra' ad agire, come unanimemente proposto ed approvato, in ogni sede, nessuna esclusa, per ottenere il rispetto della vigente normativa in materia ambientale ed il risarcimento di tutti i danni eventualmente e da chiunque causati alla comunita' -: quali valutazioni traggano da quanto sopra e quali iniziative vogliano urgentemente assumere in conformita' della diffida notificata al sindaco, alla giunta municipale, da parte degli anzidetti consiglieri comunali di opposizione dinanzi alla drammatica vicenda di inquinamento ambientale in atto. Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-28653 del 23 ottobre 1991. (4-13952)
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