_:Bf23a4cdc8e7a6290b8bd434a587eb1aa "Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedi' 10 gennaio 2012 nell'allegato B della seduta n. 567 All'Interrogazione 4-13659\n presentata da MAURIZIO TURCO Risposta. - In via preliminare, preciso che il richiamato messaggio recapitato al personale dell'Aeronautica militare non puo' essere interpretato nel senso indicato dall'interrogante, se si tiene conto da un lato dei princi'pi ai quali ogni militare deve conformare il proprio comportamento e dall'altro dell'adempimento dei doveri connessi ai compiti istituzionali di difesa dello Stato e di partecipazione alle operazioni internazionali di pace. Tale messaggio, infatti, costituisce innanzitutto un ausilio all'esercizio dell'azione di comando da parte delle autorita' preposte, la quale - va rammentato - e' costantemente tesa alla promozione, tra l'altro, della formazione della coscienza civica, della preparazione professionale e della consapevole partecipazione del personale militare, in armonia con quanto stabilito dal nostro ordinamento giuridico (articolo 725, comma 2, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010). I princi'pi giuridici posti a fondamento del predetto messaggio sono espressamente previsti dalla normativa nel medesimo richiamata, ovvero dal codice recepito con fonte di rango primario (decreto legislativo) e dal discendente regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010). Pertanto, la comunicazione in questione, con la quale evidentemente si e' inteso sensibilizzare l'attenzione del personale sulla puntuale osservanza di quanto sancito dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, non puo' che essere interpretato come un atto costruttivo ed ineludibile per rammentare a tutti coloro che, ad ogni livello, hanno prestato solenne giuramento di fedelta' alle istituzioni repubblicane, la necessita' di ispirare la propria condotta a princi'pi di scrupolosa fedelta' alla Costituzione ed alle ragioni di sicurezza dello Stato (articolo 1348 del codice dell'ordinamento militare) nonche' di rispettare con senso di responsabilita' e consapevole partecipazione tutte le norme attinenti, tra l'altro, alla disciplina (articolo 1346 del codice dell'ordinamento militare). Il contenuto del citato messaggio, nel richiamare il dovere dell'obbligo di riserbo su questioni concernenti il servizio, aderisce ai recenti orientamenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato, peraltro recepiti dal menzionato codice e dal testo unico che circoscrivono l'esercizio della libera manifestazione del pensiero da parte del personale militare. Tale richiamo e' apparso, peraltro, maggiormente opportuno anche alla luce di alcuni procedimenti penali avviati dall'autorita' giudiziaria nei confronti di personale militare, il quale ha ritenuto di poter liberamente divulgare notizie afferenti o collegate al servizio o comunque di interesse militare attraverso i nuovi strumenti di comunicazione (siti internet, social network, e altri). Cio' probabilmente e' avvenuto in quanto tali militari, ignorando che le norme contenute nella legge n. 382 del 1978 e nel regolamento di disciplina militare fossero state recepite dal codice dell'ordinamento militare e dal discendente testo unico, potrebbero avere ritenuto superati i principi che limitano la libera manifestazione del pensiero degli appartenenti alle Forze armate. Pertanto con il prefato messaggio si e' inteso, tra l'altro, sensibilizzare il personale anche ai fini' di quella proficua collaborazione ed attenzione per la messa in atto, nel rispetto della normativa oggi vigente, delle cautele indispensabili per la sicurezza della collettivita' nazionale. Si tratta, infatti, di un'esigenza mai superata, ma che anzi assume ancor piu' rilevanza alla luce dell'attuale delicato scenario globale, caratterizzato dall'attiva partecipazione della Nazione a diverse missioni, anche articolatesi sul territorio nazionale, intraprese ai fini del tutela della pace e della sicurezza internazionale, nonche' della lotta al terrorismo internazionale a salvaguardia delle istituzioni democratiche. Il Ministro della difesa: Giampaolo Di Paola." . _:Bf23a4cdc8e7a6290b8bd434a587eb1aa "20120110" . _:Bf23a4cdc8e7a6290b8bd434a587eb1aa "MINISTRO DIFESA" . _:Bf23a4cdc8e7a6290b8bd434a587eb1aa . "FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA (PARTITO DEMOCRATICO)" . "1"^^ . _:Bf23a4cdc8e7a6290b8bd434a587eb1aa . . . "ZAMPARUTTI ELISABETTA (PARTITO DEMOCRATICO)" . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-13659 presentata da MAURIZIO TURCO mercoledi' 19 ottobre 2011, seduta n.538 MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: il personale dell'Aeronautica militare ha ricevuto all'indirizzo di posta istituzionale una comunicazione a firma del sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica militare in cui si legge: «La forte incidenza dei sistemi di comunicazione di massa sui processi decisionali di natura strategica e sulla formazione della coscienza collettiva nella \"societa' globale\" del XXI secolo ha indotto anche la Forza Armata ad interagire in modo incisivo e trasparente con l'opinione pubblica, veicolando le finalita' ultime della missione assegnata ed i valori etici cui costantemente informa il proprio operato. Tale esigenza, peraltro, scaturisce anche dalla necessita' di conformarsi ai princi'pi di efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa introdotti nell'ordinamento giuridico italiano agli inizi degli anni '90 e volti a garantire, fra l'altro, un rapporto piu' immediato e diretto con i cittadini. In quest'ottica sono state intraprese numerose iniziative (esempio: costituzione degli Uffici Relazioni con il pubblico, potenziamento dei servizi di Pubblica Informazione ed incremento dell'attivita' divulgativa, organizzazione di Master, Convegni e Seminari per diffondere la cultura aeronautica all'esterno dell'organizzazione militare eccetera) che hanno avuto il merito di rafforzare nell'opinione pubblica un sentimento di profondo rispetto verso l'istituzione militare e' di incondizionata stima per i suoi componenti. Questa apertura alla societa' civile, incentivata anche dalle Autorita' politiche, ha generato in taluni l'erronea convinzione di poter liberamente e discrezionalmente divulgare notizie d'interesse militare. Al riguardo va sottolineato che la comunicazione verso l'esterno trova un limite invalicabile nella necessita' di tutelare in ogni circostanza la sicurezza delle installazioni militari e del personale che vi opera, a presidio della quale la normativa vigente impone ad ogni appartenente alle Forze Armate cautele nella libera manifestazione del pensiero nonche' l'obbligo di mantenere il dovuto riserbo sulle questioni militari. Si tratta di princi'pi fondamentali, ma non di rado fraintesi, poiche' continuano a verificarsi inaccettabili episodi di divulgazione non autorizzata di notizie e immagini di sensibilita' militare attraverso gli strumenti piu' disparati (organi di stampa, internet, telefoni cellulari eccetera), tali anche da compromettere la riservatezza di informazioni classificate ed arrecare serio pregiudizio alla sicurezza nazionale. In particolare e' stato rilevato che il ricorso alla rete internet e ai vari social network consente la diffusione di notizie riservate, o riferibili al servizio, delle quali non e' possibile prevedere e circoscrivere il successivo utilizzo e le possibili manipolazioni. Parimenti censurabile e' l'abitudine, piuttosto consolidata, ad intrattenere conversazioni private anche in luoghi aperti al pubblico su argomenti afferenti o collegati al servizio, nel corso delle quali, talvolta in buona fede e sottovalutando la reale portata dei fatti riferiti, vengono rese informazioni suscettibili di facili e perniciose strumentalizzazioni. Per fugare ogni dubbio sulla cogenza delle menzionate prescrizioni ritengo doveroso, in questa sede, richiamare le principali norme di riferimento in materia: articoli 1472 del Codice dell'Ordinamento Militare: [...]; articolo 722 del Testo Unico delle Disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare: [...]; il tenore letterale delle citate disposizioni e' inequivocabile: se la libera manifestazione del pensiero su tutte le questioni d'interesse militare o comunque correlabili al servizio e' subordinata alla preventiva autorizzazione degli organi competenti (per l'A.M. lo Stato Maggiore), il dovere di riserbo, che caratterizza lo status di militare, e' assoluto e sussistente anche laddove si ritenga di trattare argomenti di marginale importanza o comunque non particolarmente lesivi della sicurezza dell'organizzazione. Ne consegue che l'accertata violazione dei suddetti doveri comporta nei confronti dei responsabili l'adozione di severi provvedimenti disciplinari e, nei casi piu' gravi, quali ad esempio la divulgazione di notizie segrete o riservate (articolo 127 c.p.m.p.) e il rilascio arbitrario di attestazioni o dichiarazioni (articolo 185 c.p.m.p.), l'esercizio dell'azione penale. Sensibilizzo, pertanto, le Autorita' cui e' devoluta l'azione di comando affinche', attraverso una mirata opera di informazione ed indottrinamento rivolta al personale dipendente, assicurino sempre lo scrupoloso rispetto dell'obbligo della riservatezza su questioni concernenti il servizio. Nell'occasione mi rivolgo anche a ciascun militare evidenziando come un'adeguata cultura nello specifico settore della sicurezza debba caratterizzare il proprio patrimonio di conoscenze tecnico-professionali e rappresentare, allo stesso tempo, un irrinunciabile valore morale. Il Sottocapo di stato maggiore A.M. Gen. S.A. Roberto Corsini»; la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ritenuto che nell'articolo 9, legge 11 luglio 1978, n. 382 - ora recepito in modo difforme nelle norme ripetute nel citato messaggio -, dove stabilisce che non e' consentito ai militari manifestare pubblicamente il proprio pensiero senza previa autorizzazione su argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio, afferma che non possono essere inclusi ogni forma di attivita' e ogni aspetto del servizio, specialmente se normali e notori, e comunque l'Amministrazione, ove ritenga violata la predetta norma, e' tenuta a contestare esplicitamente all'interessato il carattere riservato dell'argomento da lui trattato in un pubblico dibattito, in modo da consentirgli di svolgere le sue precisazioni e le sue argomentazioni sul punto (Consiglio di Stato, sezione IV, 24 gennaio 1985, n. 19); grazie alle notizie trapelate dagli ambienti militari nel tempo hanno preso il via importanti inchieste e indagini penali, conclusesi con il rinvio a giudizio di alti ufficiali e dei vertici militari pro tempore; la preventiva comunicazione sostanzialmente tesa a dissuadere i militari da ogni possibile forma di libera comunicazione o commento ad attivita' di servizio, come di fatto lo e' la nota citata, appare, agli interroganti, un'azione che rischia di essere vista come intimidatoria e esagerata al punto da far ritenere, ad esempio, che anche le attivita' sportive recentemente esaltate dal Ministro interrogato possano rientrare tra gli argomenti vietati dall'interpretazione restrittiva data alla norma in argomento, o ancora che la morte, le modalita' del decesso, di un militare impiegato nelle missioni internazionali di guerra siano un fatto riservato la cui divulgazione puo' nuocere alla sicurezza nazionale e alle Forze armate; ad avviso degli interroganti la reticenza comunicativa e le limitazioni imposte dai vertici militari anche sugli argomenti e gli aspetti del servizio ritenuti «normali e notori» ha impedito alle Forze armate di svilupparsi pienamente come uno strumento al servizio della collettivita', la cui integrazione sociale e la consapevole e trasparente partecipazione alla vita del Paese fossero intese come baluardo posto alle possibili deviazioni dai compiti ad esse affidati dalla Costituzione; l'interpretazione estensiva delle norme citate potrebbe, in astratto, essere tesa ad evitare la conoscenza da parte dei cittadini non appartenenti alle Forze armate di fatti riguardanti la commissione da parte di militari, di ogni ordine e grado, di possibili reati ai danni della collettivita', della salute pubblica e della sicurezza nazionale -: se sia intenzionato a dettagliare in modo estremamente preciso gli argomenti ritenuti di vietata divulgazione al fine di prevenire comportamenti sanzionatori nei confronti dei militari che potrebbero in astratto compromettere il sereno svolgimento dei compiti istituzionali e dei servizi ai medesimi affidati; se sia intenzionato a garantire il pieno e libero esercizio del diritto costituzionale della liberta' di espressione e di opinione. (4-13659)" . . "2014-05-15T01:18:12Z"^^ . "BELTRANDI MARCO (PARTITO DEMOCRATICO)" . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "20111019-20120110" . "TURCO MAURIZIO (PARTITO DEMOCRATICO)" . "BERNARDINI RITA (PARTITO DEMOCRATICO)" . "MECACCI MATTEO (PARTITO DEMOCRATICO)" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13659 presentata da TURCO MAURIZIO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20111019"^^ . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13659 presentata da TURCO MAURIZIO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20111019" . . . . "4/13659" . .