INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13585 presentata da TARADASH MARCO (FORZA ITALIA) in data 19971103

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_13585_13 an entity of type: aic

Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: le indagini sull'omicidio della studentessa Marta Russo, avvenuto all'Universita' di Roma il 9 maggio 1997, hanno portato all'arresto di due giovani assistenti della facolta' di giurisprudenza, istituto di filosofia del diritto, i dottori Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro, rispettivamente accusati di omicidio volontario e di concorso in omicidio volontario; l'ipotesi accusatoria, ed il provvedimento di custodia cautelare a suo tempo adottato nei confronti dei due indagati, si fonderebbero in gran parte su una serie di dichiarazioni testimoniali secondo gli interroganti tra loro contraddittorie rese dalle tre cosiddette "supertesti" Gabriella Alletto, Maria Chiara Lipari e signora Olzai; tali dichiarazioni, ad avviso degli interroganti lacunose ed obiettivamente tra loro contrastanti, sarebbero anche smentite da numerose intercettazioni ambientali. Ma, al di la' del valore da attribuire a tali testimonianze in sede dibattimentale, l'eventuale intrinseca fragilita' dei testimoni sopra citati secondo gli interroganti e' stata di fatto aggirata attraverso un utilizzo assolutamente irrituale ed antigiuridico dello strumento processuale dell'incidente probatorio, richiesto ed acquisito a dispetto dei limiti tassativi stabiliti dalla legge, al solo fine di "congelare" per sempre la memoria dei soggetti da escutere; non risulta, infatti, che la Alletto e la Olzai, la prima gia' escussa e la seconda ancora da escutere in sede di incidente probatorio, si trovino in imminente pericolo di vita a causa di malattia o di concrete e verosimili minacce di morte da parte di terzi, cosi' come invece dovrebbe essere secondo l'articolo 392 del codice di procedura penale per giustificarne la escussione a futura memoria; l'incidente probatorio e' stato richiesto e acquisito anche in relazione alla perizia tecnica sugli indumenti e gli oggetti personali dei due indagati dopo che nella notte tra il 14 e il 15 giugno 1997 si era proceduto, presso l'abitazione di Giovanni Scattone, al sequestro di indumenti da sottoporre a perizia, per verificare la presenza di eventuali residui di polvere da sparo, ad oltre un mese di distanza dall'omicidio ed in assenza degli avvocati dell'indagato; analogo sequestro e' avvenuto per le borse di Salvatore Ferraro; risulta agli interroganti, fra l'altro, che la custodia degli indumenti prelevati sia stata eseguita con modalita' contestate dallo stesso perito incaricato dell'esame tecnico, il quale ha criticato l'avvenuta conservazione di quattro diversi capi di vestiario dell'indagato all'interno di una stessa busta, che, peraltro, sebbene prelevata il 14 giugno 1997, sarebbe stata sottoposta ad esame tecnico soltanto in data 14 luglio 1997, cioe' a un mese di distanza, durante i quali non e' dato sapere come e dove gli indumenti medesimi siano stati custoditi, non potendosi pertanto escludere una loro successiva contaminazione, sia pure casuale ed involontaria; appare gravissimo ed inquietante, alla luce delle modalita' descritte, il fatto che sia stato ammesso l'incidente probatorio su degli indumenti prelevati e custoditi con cosi' tanto misteriose modalita'; una delle caratteristiche principali del processo accusatorio sia nel fatto che le prove si formano in sede di pubblica udienza dibattimentale, attraverso la escussione orale ed immediata, cioe' contestuale, dei vari testimoni dell'accusa e della difesa, di modo che l'organo giudicante possa giovarsi, nel proprio delicato compito di ricercare la verita', delle possibili eventuali imprecisioni e contraddizioni che emergano tra le diverse versioni che di uno stesso fatto vengono fornite da piu' persone; poiche' nel caso dell'omicidio di Marta Russo, e' divenuta una regola quella che invece il codice prevede come eccezione, cioe' l'escussione dei testi dell'accusa attraverso il ripetuto e sistematico ricorso allo strumento dell'incidente probatorio, appare gravemente fondato il rischio che i vari soggetti chiamati a deporre, potendo conoscere con largo anticipo il contenuto ed i particolari delle testimonianze gia' rese da altri, siano indotti a calibrare ed aggiustare i propri ricordi, nei minimi dettagli, eliminando dalle proprie deposizioni le eventuali contraddizioni che al contrario potrebbero emergere in un pubblico, orale ed immediato dibattimento; un siffatto modo di procedere appare agli interroganti aberrante ed illegittimo, per violazione delle piu' elementari garanzie del contraddittorio e delle piu' consolidate regole di acquisizione della prova -: se non ritenga che quanto esposto in premessa costituisca presupposto per l'attivazione di procedure ispettive volte ad accertare le ragioni della trasformazione di uno strumento processuale come l'incidente probatorio, di natura assolutamente eccezionale, basato su presupposti oggettivi tassativamente predeterminati, in regola di un processo che si intende evidentemente concludere in fase di indagini preliminari per evitare che il giudizio si formi, secondo lo spirito e la lettera del codice, in un pubblico e completo dibattimento, dove si contrappongano, in posizione paritaria, le ipotesi dell'accusa e le ragioni dei presunti innocenti; quali siano piu' in generale le valutazioni del ministro in ordine allo snaturamento del processo accusatorio a seguito di quello che secondo l'interrogante e' un sempre piu' sistematico e improprio ricorso all'incidente probatorio, che mina alle fondamenta la possibilita' per il giudice nel dibattimento di liberamente decidere fra le ragioni dell'accusa e quelle della difesa. (4-13585)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13585 presentata da TARADASH MARCO (FORZA ITALIA) in data 19971103 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
BIONDI ALFREDO (FORZA ITALIA) 
FRAGALA' VINCENZO (ALLEANZA NAZIONALE) 
MAIOLO TIZIANA (FORZA ITALIA) 
PANETTA GIOVANNI GIUSEPPE PAOLO (MISTO) 
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4/13585 
TARADASH MARCO (FORZA ITALIA) 

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