. "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-13459 presentata da TINO IANNUZZI mercoledi' 5 ottobre 2011, seduta n.529 IANNUZZI. - Al Ministro della salute, Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che: in Campania ed, in particolare, in provincia di Salerno e' sorto e permane da tempo un rilevante ed esteso contenzioso circa l'applicazione dell'istituto del riposo compensativo per le giornate festive infrasettimanali, lavorate da parte del personale del servizio sanitario nazionale e delle aziende sanitarie; tale istituto e' regolo dall'articolo 9 del contratto collettivo integrativo nazionale per il comparto sanita' del 20 settembre 2001; secondo il suddetto articolo 9, l'attivita' lavorativa prestata in giorno festivo infrasettimanale da' titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo; in tale materia si e' incardinato un considerevole contenzioso, anche con riferimento alla questione della natura del decadenziale o meno del termine di trenta giorni, indicato dal citato articolo 9 del contratto collettivo per la richiesta e per l'opzione del dipendente fra equivalente riposo compensativo o compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione relativa al lavoro straordinario festivo; si sono susseguite numerose sentenze di accoglimento dei ricorsi proposti dal personale delle aziende sanitarie locali, alcune gia' con forza di giudicato e gia' attuate dall'amministrazione; si e', tuttavia, sviluppato un intenso confronto fra singole aziende sanitarie locali della Campania, il dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), soprattutto per la delicata questione del trattamento da riservare al personale cosiddetto «turnista»; in particolare, si tratta di stabilire se al predetto personale cosiddetto «turnista» spetti il trattamento di cui al piu' volte evidenziato articolo 9 del contratto collettivo, ovvero il trattamento e la specifica indennita' diversa e piu' ridotta fissata dall'articolo 44, comma 12 del contratto collettivo del comparto sanita' del 1 o settembre 1995, come rideterminata dall'articolo 25, comma 2 del contratto collettivo dello stesso comparto in data 19 aprile 2004; in verita' e', ad avviso dell'interrogante, da ritenersi applicabile in questa vicenda l'articolo 9 del contratto collettivo del 20 settembre 2001, che dal punto di vista letterale e testuale non fa alcuna distinzione fra le diverse categorie di personale, nell'ambito dell'attivita' lavorativa prestata nelle aziende sanitarie locali in giorno festivo infrasettimanale; l'applicazione della disciplina, sancita dall'articolo 44, comma 12, del contratto collettivo del 1 o settembre 1995, al personale dipendente turnista che si trovi, nell'arco della distribuzione e dell'organizzazione dei turni, a lavorare in giorno festivo infrasettimanale darebbe luogo ad una ingiustificata e penalizzante disparita' di trattamento ed ad un trattamento in peius e piu' sfavorevole; infatti tale personale, secondo l'interpretazione pure seguita da alcune amministrazioni, sarebbe cosi' privato del diritto a scegliere su sua richiesta l'alternativa, introdotta invece per tutto il personale sanitario, fra riposo compensativo equivalente e trattamento economico aggiuntivo come tale di maggiore e piu' significativa consistenza; il personale «turnista» sarebbe, invece, legittimato a ricevere unicamente la specifica e piu' ridotta indennita' di cui al menzionato articolo 44, comma 12, del contratto collettivo del 1 o settembre 1995, come rideterminata dall'articolo 25, comma 2 del contratto collettivo del 19 aprile 2004; fra l'altro ne e' derivata, in questa situazione di perdurante e negativa incertezza, la sospensione di ogni decisione in diverse aziende sanitarie della Campania, relative al trattamento delle giornate festive lavorate -: quale sia l'interpretazione ministeriale circa l'ambito di applicazione della disciplina posta dall'articolo 9 del contratto collettivo del 20 settembre 2001 per il comparto della sanita', con particolare riferimento al personale dipendente cosiddetto «turnista», che, anche alla luce del contenzioso giurisdizionale sino ad oggi maturato, dovrebbe ritenersi anch'esso destinatario della normativa ivi prevista per il lavoro festivo infrasettimanale, con conseguente possibilita' di scelta, a richiesta del dipendente, fra equivalente riposo compensativo e compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione contemplata per il lavoro straordinario festivo in quanto solo cosi' potrebbero essere evitate attivita' interpretative delle autorita' ministeriali le quali verrebbero a modificare sostanzialmente normative vigenti, agendo ultra vires rispetto ai propri compiti istituzionali. (4-13459)" . . . "IANNUZZI TINO (PARTITO DEMOCRATICO)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13459 presentata da IANNUZZI TINO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20111005"^^ . . . "1"^^ . "2014-05-15T01:16:52Z"^^ . "20111005-20111112" . . "4/13459" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . _:Bf471e388bd8a0e898a36595528173f7d . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13459 presentata da IANNUZZI TINO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20111005" . _:Bf471e388bd8a0e898a36595528173f7d "Atto Camera Risposta scritta pubblicata sabato 12 novembre 2011 nell'allegato B della seduta n. 549 All'Interrogazione 4-13459\n presentata da TINO IANNUZZI Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, con la quale l'interrogante chiede al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione alcuni chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell'istituto del riposo compensativo per le giornate festive lavorate da parte del personale del servizio sanitario nazionale e delle aziende sanitarie, si rappresenta quanto segue. L'articolo 9 del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) comparto sanita' del 20 settembre 2001 prevede che «(...) ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 20 del C.C.N.L 1 o settembre 1995 e del C.C.N.L. 7 aprile 1999, l'attivita' prestata in giorno festivo infrasettimanale da' titolo a richiesta del dipendente da effettuarsi entro tenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. L'attivita' prestata in giorno feriale non lavorativo a seguito di articolazione di lavoro di cinque giorni, da' titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo». Come evidenziato anche dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) con nota prot. n. 1644 del 18 febbraio 2008, l'articolo 9 sopra citato concede chiaramente al dipendente del comparto sanita' che ha prestato la propria attivita' in giorno infrasettimanale festivo la possibilita', a richiesta del lavoratore da effettuarsi entro trenta giorni, di fruire di un riposo compensativo o in alternativa della corresponsione del compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. Diversamente, il personale dipendente turnista che si trova, nell'arco della distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni, a dover lavorare nel giorno festivo infrasettimanale ha diritto ad una specifica indennita' disciplinata dall'articolo 44, comma 1, del C.C.N.L. comparto sanita' del 1 o settembre 1995, come rideterminata dall'articolo 25, comma 2, del C.C.N.L, del 19 aprile 2004 stesso comparto. In tale contesto, pertanto, il sacrificio dello svolgimento della prestazione lavorativa in giorno infrasettimanale festivo e' compensato mediante la corresponsione della speciale indennita', considerata la peculiarita' dell'organizzazione per turni. Ad avviso del Dipartimento della funzione pubblica, quindi, nel caso di articolazione del lavoro per turni il C.C.N.L., non ha previsto l'alternativa tra riposo compensativo e trattamento economico aggiuntivo. In modo non difforme, nel comparto enti locali il C.C.N.L, del 14 settembre 2000 prevede all'articolo 22 la disciplina del lavoro in turni, mentre all'articolo 24 il trattamento per l'attivita' prestata in giorno festivo e per la fruizione del riposo compensativo. A tal riguardo, si rammenta, che ogni comparto ha un'autonomia contrattuale e, pertanto, non sono possibili estensioni analogiche di clausole o istituti da un comparto ad un altro. Si fa, altresi', presente che la materia dell'articolazione dell'orario di servizio e' oggetto di concertazione con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), primo alinea del C.C.N.L. del 7 aprile 1999. Si informa, inoltre, che la questione posta rientra nell'attivita' di gestione di specifica clausola contrattuale di competenza e responsabilita' di ciascuna azienda, sottolineando, al contempo, la non estensibilita', per analogia, di clausole o istituti di comparti diversi del pubblico impiego. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione: Renato Brunetta." . _:Bf471e388bd8a0e898a36595528173f7d "20111112" . _:Bf471e388bd8a0e898a36595528173f7d "MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INNOVAZIONE" . _:Bf471e388bd8a0e898a36595528173f7d . _:Bf471e388bd8a0e898a36595528173f7d .