_:Be0ad02022ee0c672a204f9c0cb3c8fd0 "La S.V. ha presentato, unitamente all'On.le Fuscagni, l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta. Si risponde. Sulla questione rappresentata nel presente atto di sindacato ispettivo, relativa alla consultazione elettorale del 23 aprile 1995 per le elezioni del consiglio regionale delle Marche, questo Ministero non puo' che confermare le puntuali considerazioni gia' svolte nel documento datato 4 maggio 1995, pure richiamato dalla S.V. Infatti, l'interpretazione fornita in merito al combinato disposto dell'articolo 7 della legge n. 43 del 1995 e dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1968 trova riscontro nella sentenza n. 303 del 1^ luglio 1995, pronunciata dal TAR Marche sul ricorso citato nella presente interrogazione, ed e', inoltre, perfettamente in linea con quanto deciso dal TAR Veneto con le sentenze nn. 972 e 973 del 15/6/1995. In particolare, l'organo giurisdizionale delle Marche ha precisato che \"alla attribuzione dei seggi in seno al consiglio regionale si deve pervenire in applicazione dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il cui articolo 7 impone uno sbarramento nelle ipotesi percentuali di tenue conseguimento di voti\". \"I voti delle liste che subiscono lo sbarramento, pur se validi, non danno alcuna utilita', poiche' il legislatore del 1995, che ha introdotto il sistema maggioritario ad integrazione del sistema proporzionale, con l'articolo 7 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, ha inteso imporre uno sbarramento, che si risolve nella loro mancata utilizzazione. Similare preclusione, individuata nel quattro per cento, e' vigente a carico di liste di candidati alla elezione alla Camera dei Deputati ed e stata introdotta dalla legge 4/8/1993, n. 277. \"Lo sbarramento costituisce versione moderna di qualsiasi elezione, tende alla chiara ripartizione di compiti e funzioni, e' finalizzato ad assicurare scioltezza ed incisivita' di azione all'organo detentore della maggioranza, che deve agire con speditezza senza appesantimenti di riconoscenti oneri, quale debitore, in pro di altri concorrenti-candidati, neppure pervenuti all'inserimento nell'organo collegiale, nell'ambito della minoranza\". Il collegio ha, altresi', riconosciuto che gli artt. 1 e 48 della Costituzione non appaiono incisi negativamente dal sistema vigente per la elezione dei consigli regionali. Il Ministro dell'interno: Coronas." . _:Be0ad02022ee0c672a204f9c0cb3c8fd0 "19951130" . _:Be0ad02022ee0c672a204f9c0cb3c8fd0 "MINISTRO MINISTERO DELL'INTERNO" . _:Be0ad02022ee0c672a204f9c0cb3c8fd0 . . . "4/13418" . _:Be0ad02022ee0c672a204f9c0cb3c8fd0 . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13418 presentata da MOIOLI VIGANO' MARIA (CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO) in data 19950913" . "19950913-19951211" . . "1"^^ . . "Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: l'avvocato Mario Gasparrini nato in Ancona il 25 agosto 1950, ed ivi residente in via Salmoni n. 6, candidato nella Consultazione Elettorale del 23 aprile 1995, per l'elezione del Consiglio Regionale delle Marche della lista Polo Popolare-Forza Italia, ha promosso avanti il TAR Marche un ricorso elettorale al fine di ottenere, tra l'altro: accertare e dichiarare l'illegittimita' per violazione di legge, eccesso di potere e sviamento delle operazioni elettorali poste in essere dagli Uffici Centrali circoscrizionali di Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, nonche' dell'Ufficio Centrale Regionale, in ordine al calcolo dei voti residuati in relazione alla attribuzione dei seggi regionali residui per la lista Forza Italia il Polo Popolare; accertare e dichiarare che il calcolo dei voti residuati deve ricomprendere ex articolo 15, 3^ comma, lettera c) legge n. 108 del 1968, i voti delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati; annullare perche' illegittimo per violazione di legge, eccesso di potere e sviamento la proclamazione ad eletto del candidato signor dottor Amedeo Ciccanti, dichiarando eletto in sostituzione di quest'ultimo (o di chi risultera' aver goduto di illegittima proclamazione per l'errato calcolo dei voti residuati in relazione ai seggi regionali residui) il candidato signor Mario Gasparrini. Dalla documentazione consegnata dagli uffici elettorali al candidato Gasparrini e dalle successive indagini, e' emerso: in data 4 maggio 1995, il direttore centrale Spanu inviava al Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila un fax, con riferimento ad un quesito posto con nota 4 maggio 1995, del seguente tenore: \"Protocollo 09503070 fascicolo 15600/476 Direzione Centrale Servizi Elettorali alt riferimento quesito proposto con nota numero 16/95 data 4 corrente mese esprimesi avviso che disposizioni contemplate da articolo 15 legge 17 febbraio 1968, n. 108 debent essere opportunamente coordinate con quelle di cui at articolo 7 legge 23 febbraio 1995, n. 43 che habet introdotto principio generale secondo cui al riparto seggi per elezioni regionali possono partecipare esclusivamente liste che habet superato soglia sbarramento cola' prevista alt direttore centrale Spanu\". detto parere e' stato inviato anche ai Presidenti degli Uffici Elettorali di Ancona, da parte della Prefettura di Ancona in data 19 maggio 1995; la Prefettura era stata interessata per perplessita' sorte \"in seno all'Ufficio Centrale Circoscrizionale di Ancona, in ordine all'esatta applicazione dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, cosi' come modificato dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 7 di quest'ultima legge, e' stato sentito, per le vie brevi, il Ministero dell'interno che, al riguardo, ha fatto pervenire, via telefax in data 19 maggio 1995, la risposta, datata 4 maggio 1995, all'analogo quesito proposto dal Presidente della Corte d'Appello dell'Aquila\"; l'ufficio centrale regionale delle Marche ha diramato lo stesso 19 maggio 1995, agli uffici circoscrizionali presso i tribunali delle quattro Province il parere Spanu \"con invito ad uniformarsi alle indicative nello stesso contenute. Si allega copia dei documenti richiamati (doc. 1, 2, 3 e 4) nonche' doc. 5 (copia ricorso al Consiglio dei Stato riguardante la questione indicata). Dal tenore delle leggi elettorali per la composizione dei Consigli Regionali con il sistema proporzionale, cioe' la legge n. 108 del 1968 e la legge n. 43 del 1995, non risulta corretto il procedimento seguito dagli Uffici Elettorali che - su indicazione del Direttore Spanu - hanno escluso da conteggio dei coefficienti circoscrizionali e regionali i voti validi assegnati a liste che non hanno superato lo sbarramento di cui all'articolo 7, legge n. 43 del 1995. In questa situazione, ritenuto l'errore commesso ed accertato che il procedimento e' stato suggerito dal Ministero dell'interno (fax 4 maggio 1995 a firma Direttore Spanu) che ha \"interpretato\" la nomina in modo arbitrario ed \"abrogativo\" dell'articolo 15 legge n. 108 del 1968, creando una situazione anomala in Liguria, Veneto, Lombardia, Marche e Lazio dove sono stati presentati ricorsi al TAR. Si osserva che l'interpretazione, data la normativa elettorale del Ministero degli interni con la nota 4 maggio 1995, priverebbe alcuni cittadini del proprio diritto di manifestare un voto che possa poi avere un peso nei risultati finali. In sostanza i voti validi rivolti a liste che non hanno superato lo sbaramento del 3 per cento o del 5 per cento se apparentate non verrebbero considerati ai fini della determinazione dei quozienti circoscrizionali e regionali; cosi' annullando il diritto di quei cittadini di manifestare un voto che conti -: quale sia la ratio della procedura adottata in palese ed ingiustificata violazione dei principi costituzionali di cui gli articoli 1 e 48 della Corte costituzionale tenuto conto che le norme non prevedono un simile sbarramento per i voti (come ad esempio accade per la votazione della Camera dei deputati). (4-13418)" . "2014-05-14T19:49:16Z"^^ . "MOIOLI VIGANO' MARIA (CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13418 presentata da MOIOLI VIGANO' MARIA (CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO) in data 19950913"^^ . . . "FUSCAGNI STEFANIA (CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . .