INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13267 presentata da MARENCO FRANCESCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19950912

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_13267_12 an entity of type: aic

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti' e della navigazione e delle finanze. - Per sapere - premesso che: risulta all'interrogante che una Circolare inviata dalla Direzione della circoscrizione doganale di Genova, in data 19 agosto 1995, a tutti gli uffici doganali ed alle associazioni di categoria interessate, alla quale ha fatto seguito analoga circolare da parte della circoscrizione di La Spezia, stabilisce che a far data dal prossimo 15 settembre le dogane dei porti delle due circoscrizioni non accetteranno piu' le partite di merci destinate all'esportazione provenienti da altre circoscrizioni doganali, presso cui dovranno d'orinnanzi essere dspletate le relative operazioni; secondo le circolari in questione il nuovo procedimento e' determinato dall'applicazione dell'articolo 161 del Regolamento comunitario 2913 del 1992 approvato dalla Commissione UE il 2 luglio 1993 ed attuativo del Codice doganale emanato dal Consiglio UE il 12 ottobre 1992, articolo che stabilisce che la dichiarazione di esportazione deve essere depositata nell'ufficio doganale dove l'esportatore ha sede o dove le merci sono imballate o caricate per la prima volta; l'applicazione di tale disposizione, qualora venisse confermata nei termini suddetti, creerebbe danni gravissimi per gli spedizionieri, per le aziende portuali e per gli stessi uffici doganali; al di la' di insostenibili aggravi dei costi, le nuove procedure provocherebbero pesanti rallentamenti anche nei tempi, con complessive diseconomie in un comparto quale quello delle esportazioni, che rappresenta l'elemento trainante della ripresa dell'economia nazionale; si verificherebbero, inoltre, gravi conseguenze per la situazione economica ed occupazionale degli spedizionieri doganali, categoria gia' fortemente penalizzata dal decremento di lavoro conseguente all'abbattimento delle barriere doganali intracomunitarie; a parere delle associazioni di categoria, che hanno gia' inoltrato vibrate proteste, le motivazioni giuridiche di un'interpretazione cosi' restrittiva della disposizione comunitaria sono controverse, dal momento che il sopracitato articolo 161 prevede tre ipotesi alternative ai fini dell'individuazione della localita' di deposito della dichiarazione di esportazione: ufficio doganale ove ha sede l'operatore, ovvero ove le merci sono imballate, ovvero ove vengono caricate per essere esportate, vale a dire il porto di imbarco; dell'avviso che l'applicazione del provvedimento comporti conseguenze insostenibili in termini economici ed occupazionali si sono dichiarate anche le Camere di commercio di Genova e La Spezia -: quali siano i provvedimenti che il Governo ritenga di assumere per risolvere la questione in oggetto e scongiurare l'eventualita', pressoche' certa, di gravissimi riflessi sotto il profilo economico ed occupazionale ai danni delle categorie interessate e dell'intera economia nazionale. (4-13267)
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