_:B052aed4b1d1d3d2ce5efc8953ba0b6d5 "Si risponde all'atto parlamentare in esame anche sulla base delle cosiderazioni formulate dal Dicastero di Grazia e Giustizia. Il D.LVO 30 dicembre 1992, n. 541, nel disciplinare l'attivita' d'informazione scientifica dei medicinali, ha richiesto agli informatori scientifici il possesso di determinati titoli di studio, che presuppongono la piena ed adeguata conoscenza sia dei farmaci da essi presentati sia delle problematiche attinenti al settore farmaco-terapeutico. Nel frattempo, sono stati istituiti corsi di diploma universitario in \"Informazione scientifica sul farmaco\", quale, a titolo di esempio, il corso di durata triennale presso la Facolta' di Farmacia dell'Universita' degli Studi di Pisa (Decreto Rettorale del 31 ottobre 1997). Riguardo poi, all'auspicata istituzione di un \"albo\" degli informatori scientifici, occorre rilevare che l'obbligo del possesso di uno specifico diploma di laurea gia' consente di per se' l'iscrizione al relativo albo professionale (ad esempio, a quello dei chimici), cosicche' la \"creazione\" e la diffusione del nuovo \"ordine\", in cui verrebbero a confluire sia i laureati nelle discipline indicate dal D.LVO n. 541/'92 - molti dei quali gia' iscritti ad altri albi professionali - sia i futuri diplomati in \"Informazione scientifica del farmaco\", di fatto potrebbero presentare aspetti e caratteristiche di coordinamento derivanti, tra l'altro, dalla ricordata ipotesi che lo stesso operatore risulti contemporaneamente iscritto in due distinti albi professionali. Per tali ragioni, le proposte di legge presentate al riguardo in Parlamento, attualmente all'esame dell'Ufficio Legislativo di questo Ministero, debbono venir raccordate ed armonizzate con le disposizioni vigenti (in specie il D.LVO n. 541/'92). Il Ministro della sanita': Rosy Bindi." . _:B052aed4b1d1d3d2ce5efc8953ba0b6d5 "19980724" . _:B052aed4b1d1d3d2ce5efc8953ba0b6d5 "MINISTRO MINISTERO DELLA SANITA'" . _:B052aed4b1d1d3d2ce5efc8953ba0b6d5 . _:B052aed4b1d1d3d2ce5efc8953ba0b6d5 . . . "Ai Ministri della sanita', di grazia e giustizia, per la funzione pubblica e gli affari regionali e della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: il quotidiano Il Sole 24 Ore del 2 ottobre 1997 comunica la notizia della approvazione da parte della Commissione igiene e sanita' del Senato del disegno di legge governativo che istituisce albi e ordini professionali per le professioni sanitarie ausiliarie; tale provvedimento riconosce a dette professioni una pienezza professionale \"fatte salve le competenze del medico\" (dichiarazione del sottosegretario alla sanita', Bettoni); in conseguenza della piena autonomia professionale verranno istituite lauree brevi, mentre gli operatori sanitari in attivita' godranno di una sanatoria; il decreto legislativo n. 541 del 1992, che recepisce la direttiva 92/28/Cee, obbliga le aziende farmaceutiche ad assumere, per la mansione di informatore scientifico del farmaco, esclusivamente laureati in chimica, farmacia, C.TF. medicina, scienze biologiche, veterinaria: pertanto, gli informatori scientifici possono iscriversi all'ordine professionale relativo alla disciplina nella quale si sono laureati, cioe' ad un albo professionale che regolamenta prevalentemente attivita' che essi non svolgono, ma non possono avere un ordinamento professionale relativo alla specifica attivita' di fatto svolta, ordinamento tra l'altro necessario anche in base al regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103 ed in seguito all'istituzione di diploma di laurea triennale in informazione scientifica, gia' approvato dal ministero della sanita' ai fini della congruita' col dettato del decreto legislativo n. 541 del 1992, per l'autorizzazione a svolgere la professione di informatore scientifico-farmacologista; l'ordine professionale degli informatori scientifici-farmacologisti darebbe loro quella pienezza di responsabilita' professionali che, similmente all'ordine dei giornalisti, costituisce l'unica garanzia per la collettivita' nazionale di un corretto svolgimento della informazione scientifica sui farmaci, funzione estremamente delicata per i risvolti sanitari ed economici ad essa collegati; inoltre, il Ministro della sanita' potra', nel contesto della legge di istituzione dell'ordine professionale dei farmacologisti, assumere gli opportuni provvedimenti per risolvere definitivamente gli aspetti controversi e di difficile interpretazione contenuti nel decreto legislativo n. 541 del 1992, sui quali e' stato presentato un ricorso al Consiglio di Stato -: se non ritengano opportuno avviare una analoga iniziativa legislativa per gli informatori scientifici del farmaco, trattandosi di professionisti dipendenti che svolgono un'attivita' sanitaria non medica essendo in possesso del diploma di laurea in chimica, farmacia, scienze biologiche, veterinaria, nonche' del titolo di laurea breve triennale in \"informazione scientifica\" e non godono a tutt'oggi di alcuna tutela professionale prevista dalle leggi vigenti (regio decreto-legge 24 gennaio 1924, e seguenti). (4-13186)" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13186 presentata da SAVARESE ENZO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19971016"^^ . "SAVARESE ENZO (ALLEANZA NAZIONALE)" . "1"^^ . _:B052aed4b1d1d3d2ce5efc8953ba0b6d5 . "4/13186" . . . . . . "19971016-19980914" . "2014-05-15T11:17:23Z"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13186 presentata da SAVARESE ENZO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19971016" .