INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13171 presentata da EVANGELISTI FABIO (ITALIA DEI VALORI) in data 20110913
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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-13171 presentata da FABIO EVANGELISTI martedi' 13 settembre 2011, seduta n.517 EVANGELISTI. - Al Ministro per i beni e le attivita' culturali. - Per sapere - premesso che: la sentenza della Suprema corte di cassazione n. 12355 del 20 maggio 2010 ha affermato che il personale artistico, teatrale e cinematografico di cui all'articolo 40 n. 5 del regio decreto-legge n. 1827 del 1935 deve ritenersi escluso dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, sia a requisiti normali che ridotti; l'articolo 40 del citato decreto dispone che «Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria (...) il personale artistico, teatrale e cinematografico»; la definizione di personale artistico e' riportata dall'articolo 7 del regolamento di cui al regio decreto n. 2270 del 1924, secondo il quale «Non sono considerati appartenenti al personale artistico, cosi' teatrale come cinematografico, (...) tutti coloro che al teatro o al cinematografo prestano opera la quale non richieda una preparazione tecnica, culturale o artistica»; la stessa sentenza ha altresi' stabilito il principio per cui l'effettivo versamento del contributo contro la disoccupazione da parte del lavoratore non e' presupposto costitutivo del diritto all'indennita' qualora detto contributo sia dovuto; in conseguenza di tale sentenza, la circolare INPS n. 105 del 5 agosto 2011 ha escluso dal diritto all'indennita' di disoccupazione tutte le figure artistiche dei lavoratori dello spettacolo, anche assunti come lavoratori dipendenti, quali registri, scenografi, coreografi, tecnici delle luci, attori, musicisti, cantanti e danzatori, riconoscendo l'indennita' solo alle figure tecniche e amministrative; la circolare citata afferma di essere scaturita da approfondimenti nonche' dal confronto con ENPALS e con le parti sociali interessate mentre, invece, crea una forte discriminazione tra lavoratori dipendenti che ugualmente versano la quota di disoccupazione e cio', a quanto pare, sulla base del fatto di avere una preparazione tecnica, artistica o culturale e sulla base di un'idea datata e attualmente infondata che considera i lavoratori dello spettacolo «autonomi» in quanto capaci di gestire autonomamente il proprio lavoro; non e' chiaro quali siano gli «ulteriori approfondimenti» svolti da INPS che avrebbero portato alle conclusioni a cui si e' giunti e quali siano le parti sociali interessate che sarebbero state consultate, considerando l'immediata mobilitazione delle federazioni e delle associazioni della categoria; i lavoratori dello spettacolo rappresentano una delle categorie piu' vulnerabili nel mondo del lavoro, soggetti a un'intermittenza occupazionale che ne e' elemento sostanziale e spesso soggetti a un pregiudizio che tende a non attribuire loro pari dignita' in quanto lavoratori rispetto ad altri settori; l'Italia e' tra i pochi Paesi europei a non riconoscere i lavoratori dello spettacolo come lavoratori intermittenti e a non avere emanato una chiara regolamentazione per la categoria -: quali siano gli intendimenti del Ministro circa l'adozione al piu' presto di una disciplina integrale sullo status professionale dei lavoratori dello spettacolo, assumendo preventivamente le iniziative di competenza dirette ad abrogazione del regio decreto-legge n. 1827 del 1935 nonche' del regolamento regio decreto n. 2270 del 1924.(4-13171)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13171 presentata da EVANGELISTI FABIO (ITALIA DEI VALORI) in data 20110913
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
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EVANGELISTI FABIO (ITALIA DEI VALORI)