"4/13147" . _:Ba2b6ee042efcedc435b9616cf02485b4 . "1"^^ . . "2014-05-15T01:14:48Z"^^ . . . "MECACCI MATTEO (PARTITO DEMOCRATICO)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13147 presentata da TURCO MAURIZIO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110908" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . "FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA (PARTITO DEMOCRATICO)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13147 presentata da TURCO MAURIZIO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110908"^^ . "TURCO MAURIZIO (PARTITO DEMOCRATICO)" . . "ZAMPARUTTI ELISABETTA (PARTITO DEMOCRATICO)" . "20110908-20120110" . . . . "BELTRANDI MARCO (PARTITO DEMOCRATICO)" . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-13147 presentata da MAURIZIO TURCO giovedi' 8 settembre 2011, seduta n.515 MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: con il foglio prot. MD-E24244 18414 del 5 settembre 2011 il comandante del 1 o Reggimento Bersaglieri, colonnello Cosimo Orlando, su invito del generale Antonio Vittiglio, ha chiesto al caporal maggiore capo Antonio Mandarino di fornire chiarimenti su alcune frasi contenute nell'atto di ricorso gerarchico con il quale aveva a suo tempo impugnato una sanzione disciplinare di corpo ritenendola ingiusta, e gli ha altresi' comunicato l'avvio di un nuovo procedimento disciplinare. Il medesimo ricorso gerarchico non era stato comunque accolto; nella nota di richiesta di chiarimenti e di comunicazione di avvio del procedimento disciplinare di corpo si richiedono chiarimenti in merito alle specifiche affermazioni rese dal caporal maggiore capo nell'atto di ricorso: «il provvedimento impugnato, inoltre, e' viziato anche sotto il profilo dello sviamento di potere avendo l'Amministrazione posto in essere un atto ed esercitato la potesta' disciplinare per fini diversi da quelli per i quali la legge gli ha in astratto attribuito tale potere, al solo scopo di sostenere, in ipotesi, che il fatto contestato sia verosimilmente accaduto, ovvero rendere credibile la descrizione dei fatti cosi' come enunciata nella relazione redatta dal Comandante di Compagnia, capitano Gianfilippo Cambera il 27 aprile 2011»; «il Comandante del Corpo ha, evidentemente, acquisito agli atti del procedimento solo le errate convinzioni/dichiarazioni degli altri militari coinvolti, apparentemente rese per giustificare i comportamenti di altri»; posto che il diritto di difesa e' indefettibile, anche nei procedimenti finalizzati a irrogare ai militari sanzioni disciplinari, e si esplica in tutte le sue forme normativamente consentite nell'ambito del princi'pio sancito dall'articolo 24 della Costituzione, agli interroganti appare certamente fuori luogo, illegittima se non addirittura illecita, l'azione posta in essere dai due alti ufficiali; apprendere dell'esistenza di simili comportamenti discutibili sul piano della legalita' e della funzione di comando che dovrebbe caratterizzare ogni ufficiale delle Forze armate, ancor piu' se trattasi di ufficiale superiore e generale lascia profondamente sconcertati gli interroganti -: quali immediati provvedimenti intenda adottare in relazione a quanto descritto in premessa; se ritenga opportuno informare la competente autorita' giudiziaria dei fatti in premessa. (4-13147)" . . "BERNARDINI RITA (PARTITO DEMOCRATICO)" . . . _:Ba2b6ee042efcedc435b9616cf02485b4 "Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedi' 10 gennaio 2012 nell'allegato B della seduta n. 567 All'Interrogazione 4-13147\n presentata da MAURIZIO TURCO Risposta. - Confermo, in premessa, che effettivamente il comandante della brigata «Garibaldi» ha chiesto al comandante del 1° reggimento bersaglieri i necessari chiarimenti al fine di verificare se le asserzioni del caporale maggiore Mandarino, contenute nel ricorso gerarchico, configurassero violazioni disciplinari sanzionabili a norma del codice dell'ordinamento militare. Dal tenore letterale della missiva del comandante di brigata, peraltro, appare evidente la natura dubitativa della richiesta, volta ad accertare se ed in quale misura si sia prodotto un vulnus all'ordinamento militare. Cio' premesso, l'asserita illegittimita' della condotta dei due ufficiali e' priva di fondamento in quanto il caporale maggiore Mandarino ha potuto esercitare il diritto di difesa, manifestando liberamente il suo pensiero, nell'ambito del ricorso gerarchico presentato avverso la sanzione disciplinare che gli era stata comminata. Osservo che altrettanto legittimamente la competente linea gerarchica ha ritenuto di valutare se le espressioni usate dal militare concretizzassero violazioni dell'ordinamento disciplinare, considerato anche che l'esercizio corretto del diritto di difesa va contemperato con il senso del dovere, proprio dello status di militare, di improntare i propri comportamenti ad una condotta leale. Invero, i comandanti a tutti i livelli sono investiti della prerogativa e responsabilita' di conseguire e mantenere la disciplina, ai sensi dell'articolo 1346 del codice dell'ordinamento militare. Ribadisco, in conclusione, sulla base delle argomentazioni sopra esposte, che nessun addebito e' dato riscontrare nel comportamento dei superiori gerarchici del militare nell'espletamento delle specifiche attribuzioni nel campo disciplinare. Il Ministro della difesa: Giampaolo Di Paola." . _:Ba2b6ee042efcedc435b9616cf02485b4 "20120110" . _:Ba2b6ee042efcedc435b9616cf02485b4 "MINISTRO DIFESA" . _:Ba2b6ee042efcedc435b9616cf02485b4 .