"INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . "1"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13083 presentata da SBAI SOUAD (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20110906" . . . . . "4/13083" . _:B62fa6d819a8e0d1d07705673d27da20c . "SBAI SOUAD (POPOLO DELLA LIBERTA')" . "20110906-20111107" . . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-13083 presentata da SOUAD SBAI martedi' 6 settembre 2011, seduta n.513 SBAI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che: il sequestro di persona in Italia e' punito dall'articolo 605 del codice penale; la pena per il suddetto reato la reclusione da sei mesi a otto anni; la pena e' della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto e' commesso in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge; la piccola Martina e' stata nei fatti sequestrata dal padre, il signor Hassen Abdeljelidi, nazionalita' tunisina, per farla vivere islamically correct; non si conoscono, al momento, ne' la destinazione ne' lo stato di salute della bambina; la bambina e' di nazionalita' italiana e quindi soggetta alle regole ed alle norme dello Stato italiano; il Governo transitorio tunisino non ha operato in maniera tale da agevolare il rientro della bambina in Italia; la mamma della bambina, Marzia Tolomeo, versa in gravi condizioni di salute per via della sofferenza causata dal sequestro della figlia; episodi di sottrazione e sequestro di minore non sono nuovi nel nostro Paese e iniziano a divenire quasi quotidianita' -: come intenda il Governo procedere in relazione a questa vicenda; se intenda il Governo fare quanto di sua competenza perche' Martina ritorni a casa al piu' presto; come intenda il Governo gestire i rapporti con Paesi, nel caso di specie la Tunisia, che non si uniformano alla Convenzione dell'Aja del 1980, in tema di sottrazione dei minori; come intenda il Governo agire in relazione alla sempre crescente cifra di soggetti che operano sequestri di minore e fuoriuscita illegale dal Paese. (4-13083)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13083 presentata da SBAI SOUAD (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20110906"^^ . "2014-05-15T01:14:19Z"^^ . _:B62fa6d819a8e0d1d07705673d27da20c "Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedi' 7 novembre 2011 nell'allegato B della seduta n. 546 All'Interrogazione 4-13083\n presentata da SOUAD SBAI Risposta. - La tutela dei minori contesi costituisce una priorita' fondamentale dell'azione del Ministero degli affari esteri, che, in sinergia con il Ministero della giustizia, assicura la massima assistenza ai genitori italiani i cui bambini sono stati sottratti e condotti all'estero in un altro paese. In questo quadro, l'ambasciata a Tunisi - in raccordo costante con la Farnesina - si e' attivata, sin dall'inizio e con la massima attenzione e determinazione, a fronte della delicata vicenda che ha coinvolto la piccola Martina Jasmin Abdeljelil, figlia della cittadina italiana Marzia Tolomeo e del tunisino Hassen Abdeljelil, condotta dal padre, all'insaputa della madre, in Tunisia il 29 maggio 2011 ed ivi trattenuta. Lo stesso Ministro Frattini, che in stretto contatto con il nostro capo missione a Tunisi segue gli sviluppi del caso, ha inviato il 5 luglio 2011 una lettera alla signora Tolomeo, nella quale fa stato del massimo impegno con cui la vicenda viene monitorata, assicurando che il Ministero degli affari esteri sta ponendo in essere ogni possibile azione a tutela della bambina. La nostra ambasciata a Tunisi, in costante contatto con la Farnesina, e' impegnata in particolare, da un lato, a fornire assistenza alla madre di Martina sul piano giuridico e, dall'altro, a sensibilizzare le autorita' locali sul diritto della bimba a non essere sradicata dal suo contesto di residenza abituale, facendo leva sui princi'pi sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989. Nel caso di Martina, il quadro giuridico di riferimento appare peraltro complicato dal fatto che la Tunisia non ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Cio' implica che vi sono due sole possibilita' per cercare di ottenere il rimpatrio del minore sottratto: 1) il perseguimento di un accordo extragiudiziale fra le parti, ovvero 2) il ricorso al giudice tunisino, essendo peraltro la piccola anche cittadina tunisina oltre che italiana. Vorrei ora in particolare ripercorrere gli interventi posti in essere dalla Farnesina ed in particolare dalla nostra ambasciata a Tunisi a favore della signora Tolomeo per tutelare i suoi diritti di madre e quelli della piccola Martina. In data 6 giugno 2011 l'ambasciata a Tunisi riceveva una comunicazione a mezzo posta elettronica dal signor Mirko Tolomeo, fratello della signora Marzia Tolomeo, nella quale a seguito della sottrazione della minore veniva richiesto immediato intervento. L'ambasciata a Tunisi si attivava tempestivamente contattando subito il recapito fornito dal signor Mirko Tolomeo nella suddetta mail, pregandolo di fornirgli il numero della sorella, madre della bambina. Nel colloquio intercorso con la signora Tolomeo, l'ambasciata a Tunisi consigliava vivamente di recarsi al piu' presto in Tunisia per avviare una procedura legale avverso il signor Hassen Abdeljelil finalizzata alla restituzione della minore, precisando che la presenza in Tunisia del genitore viene considerata sempre molto positivamente dall'autorita' giudiziaria locale. Tale linea di condotta veniva successivamente ribadita anche nel corso di un colloquio telefonico avuto dall'ambasciata a Tunisi con Marco Loro, qualificatosi come legale rappresentante della signora Tolomeo, al quale venivano forniti due nominativi di avvocati favorevolmente noti all'ambasciata specializzati nella trattazione di casi analoghi (nell'eventualita' di un'azione giudiziaria in loco). In data 7 giugno 2011, l'ambasciata a Tunisi segnalava ufficialmente, dopo una segnalazione telefonica della serata precedente, il caso di sottrazione di minore alle autorita' tunisine, chiedendo di attivarsi per raccogliere ogni utile informazione circa l'ubicazione e io stato di salute della piccola Martina Jasmin ed anticipando l'intenzione della signora Tolomeo di avviare al piu' presto un procedimento legale nei confronti del padre della minore. Contestualmente, l'ambasciata a Tunisi si attivava per entrare in contatto diretto con il signor Abdeljelil riuscendo, dopo ripetuti tentativi, lo stesso 7 giugno 2011, a parlare con il fratello del padre della minore per convincere quest'ultimo a lasciar ripartire la figlia, nel superiore interesse della stessa. Il signor Walid Abdeljelil forniva assicurazioni circa le condizioni della minore e si rendeva disponibile a comunicare al fratello i recapiti dell'ambasciata per un successivo diretto contatto. Parallelamente, l'ambasciata a Tunisi esortava la signora Tolomeo a fare tutto il possibile per favorire il buon esito di un auspicabile accordo di natura extragiudiziale. In data 9 giugno, l'ambasciata a Tunisi riusciva a contattare direttamente il signor Hassen Abdeljelil, rappresentandogli l'urgenza e la necessita' di riconsegnare la bambina alla madre, rendendosi pienamente disponibile ad adoperarsi per trovare un'intesa tra i genitori nel supremo interesse e a tutela della piccola Martina Jasmin. Nel corso del colloquio telefonico, il signor Abdeljelil affermava di essersi recato in Tunisia per trascorrervi «soltanto alcuni giorni» (era in possesso di un biglietto di ritorno con prenotazione 1 o giugno) ma, avendo appreso che sin dal 30 maggio 2011 la signora Tolomeo lo aveva denunciato alle Autorita' italiane per sottrazione di minore, rivolgendosi nel contempo alla stampa ed alle televisioni, era stato indotto a non fare rientro in Italia con Martina Jasmin per timore di essere arrestato. Lo stesso asseriva inoltre di essere preoccupato per il benessere della figlia, la quale, a suo dire, non avrebbe ricevuto le cure adeguate alle sue necessita'. Dopo avere prontamente riferito alla signora Tolomeo il contenuto del colloquio telefonico avuto con il padre della piccola, la predetta si dichiarava disponibile a ritirare immediatamente la denuncia presentata ed a far cessare ogni clamore sulla vicenda. Di tale decisione della madre di Martina Jasmin, l'ambasciata a Tunisi riferiva tempestivamente al padre nel corso di un nuovo contatto telefonico intercorso il giorno successivo. Seguendo il consiglio dell'ambasciata a Tunisi, in data 16 giugno 2011, la signora Tolomeo si recava a Tunisi per conferire con l'avvocato prescelto (avvocato Monia El Abed) ed avviare la procedura giudiziaria tesa all'affidamento della bambina. Successivamente al colloquio con l'avvocato, la connazionale decideva autonomamente ed all'insaputa dell'ambasciata a Tunisi di recarsi presso la localita' di El Fahs (che dista circa 60 km da Tunisi), dove risiede la famiglia del signor Hassen Abdeljelil, facendosi accompagnare da un conoscente dello zio in veste di interprete. La visita, effettuata senza alcun preavviso anche nei confronti della famiglia del padre della minore, avrebbe fatto degenerare rapidamente la situazione, al punto di richiedere l'intervento della polizia locale. Non sarebbe stata comunque sporta alcuna denuncia. La nostra connazionale rientrava in Italia il giorno successivo, 18 giugno 2011, senza aver potuto incontrare la figlia. Negli stessi giorni ed in quelli successivi il rientro della connazionale in Italia, l'ambasciata a Tunisi continuava a mantenersi costantemente in contatto con la signora Tolomeo, con il signor Hassen Abdeljelil, con i legali italiano e tunisino della connazionale per coordinare le azioni legali in Tunisia nel frattempo intraprese e con i competenti servizi della Farnesina. Tutti questi contatti, oltre ad essere costantemente assicurati da parte della sezione consolare, vedevano in piu' di un'occasione intervenire in prima persona l'ambasciatore che, nei frattempo, aveva avuto modo di conferire telefonicamente con la signora Tolomeo, con lo studio legale in Italia, con l'avvocato tunisino El Abed ed anche con lo zio della signora Tolomeo. Grazie ai buoni uffici esperiti nei confronti del padre di Martina Jasmin, in data 8 luglio 2011, l'ambasciata a Tunisi riusciva ad effettuare una visita consolare alla bambina presso l'abitazione paterna, trovandola in buone condizioni psicofisiche. Si rileva come la visita consolare dei servizi sociali dell'ambasciata a Tunisi sia stata effettuata fuori da quelle che sono le normali procedure tunisine, che prevedono che tali visite vengano effettuate direttamente dai servizi sociali nazionali. Nel frattempo, l'ambasciata a Tunisi comunicava che l'udienza che avrebbe deciso il diritto di visita alla piccola da parte della madre era stata fissata per il 2 agosto 2011. In data 1 o agosto 2011, accompagnata dal padre, la signora Tolomeo giungeva in Tunisia per presenziare all'udienza. All'aeroporto, la connazionale era attesa da una rappresentante del CODIST (Comitato donne sposate con i tunisini), associazione che collabora attivamente con l'ambasciata a Tunisi in casi analoghi ed attivata nel caso specifico dalla sede diplomatica, per essere condotta in albergo (prenotato dall'ambasciata) e successivamente presso lo studio dell'avvocato El Abed. La mattina del 2 agosto 2011, la signora Tolomeo ed il padre venivano accompagnati da una macchina di servizio dell'ambasciata (guidata dall'autista dell'ambasciatore) e dall'interprete (impiegato dell'ambasciata) su istruzione personale del Capo missione, presso il tribunale di Zaghouan, che concedeva alla connazionale di vedere la piccola presso il domicilio del padre, dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dello stesso giorno e del giorno seguente. Per essere eseguita, la decisione del giudice richiedeva l'ausilio della polizia locale che, essendo in periodo di Ramadan, non aveva personale disponibile ad effettuare immediatamente la procedura. Nello stesso pomeriggio, la signora Tolomeo ed il padre facevano pertanto rientro a Tunisi, dove venivano ricevuti dall'ambasciatore e dall'assistente sociale dell'ambasciata, in un colloquio protrattosi per circa 2 ore. Solo dietro ripetute raccomandazioni, l'ambasciatore riusciva a convincere la signora Tolomeo a recarsi il giorno successivo presso la localita' di El Fahs per avvalersi del diritto di visita, secondo le procedure di cui sopra, dato che la stessa si era manifestata poco propensa ad effettuare la visita a casa della famiglia del padre di Martina Jasmin per timore della propria incolumita' e di un eventuale stress aggiuntivo per la bambina. Il 3 agosto 2011, la signora Tolomeo ed il padre, accompagnati dalla medesima macchina di servizio guidata dall'impiegato dell'ambasciata, dall'assistente sociale dell'ambasciata e dall'interprete dell'ambasciata a Tunisi, si recavano presso il posto di polizia di El Fahs per esercitare il diritto di visita. Nonostante la mediazione operata dalle autorita' locali di polizia, il padre della minore non consentiva che l'incontro avesse luogo. Successivamente, la signora Tolomeo presentava denuncia al procuratore della Repubblica del tribunale di El Fahs per la mancata esecuzione della sentenza. Si segnala che la decisione dell'ambasciatore di tutelare al massimo la signora Tolomeo - anche dal punto di vista dell'incolumita' e della salute - mettendo a disposizione, tra l'altro, una macchina di servizio guidata dal proprio autista (oltre che gli impiegati citati) era da ricollegarsi allo stato di avanzata gravidanza della signora Marzia Tolomeo. A seguito di tali passaggi tra Tunisi, Zaghouan ed El Fahs, la signora Tolomeo invio' il 4 agosto una calorosa mail di ringraziamento all'ambasciatore citando anche la professionalita' dei tre addetti dell'ambasciata messi a sua disposizione. Nell'ambito del procedimento penale proposto nei confronti del signor Abdeljelil per tale comportamento, il tribunale di El Fahs, nel corso dell'udienza tenutasi il 17 settembre 2011, ha disposto il «non luogo a procedere» alla luce di una testimonianza prodotta dal padre della piccola. L'avvocato tunisino della signora Tolomeo Monia El Abed (oltre che il Pubblico ministero) ha presentato appello avverso tale decisione. Va inoltre ricordato che il 13 settembre il tribunale di Zaghouan, accogliendo l'istanza della signora Tolomeo, ha disposto il divieto di espatrio della bambina dalla Tunisia. Sono attualmente in corso dunque - in Tunisia ed in Italia - diversi procedimenti di natura civile, relativi alla vicenda. Dopo due rinvii, il 27 settembre 2011, nell'ambito di un procedimento promosso dal padre, la stessa autorita' giudiziaria tunisina ha deciso di affidare provvisoriamente la piccola Martina Jasmin al padre, con diritto di visita alla madre. Su tale decisione, l'avvocato della signora Tolomeo ha annunciato che ricorrera' in appello. In data 16 settembre 2011, peraltro, l'ambasciatore d'Italia, accompagnato dal Primo consigliere dell'ambasciata, sensibilizzava personalmente il direttore generale degli affari consolari del Ministero degli esteri tunisino sul caso specifico e su altri casi analoghi in trattazione, auspicando tanto una sensibilizzazione ad hoc quanto una piu' ampia predisposizione di queste autorita', a seguito della rivoluzione, di meglio adeguare, sia in via bilaterale che multilaterale, il raccordo tra il sistema giudiziario tunisino e gli altri sistemi, soprattutto in tali casi dall'evidente risvolto umano. Si rileva come la citata decisione del 27 settembre 2011 sia stata emessa senza dibattimento, sulla base di memorie presentate dai rispettivi legali. L'ambasciata a Tunisi non era presente in quanto non si e' trattato di un'udienza con le parti. Peraltro, nei casi di udienze dibattimentali, la presenza della nostra rappresentanza viene modulata in totale accordo con il legale della signora che, in piu' di un'occasione, ha ribadito come la presenza di un funzionario possa non essere produttiva ai fini dei libero convincimento dei giudice. Aggiungasi, sempre per doverosa completezza di informazione generale (non essendo questo il caso specifico della decisione del 27 settembre 2011) che nei casi di giudizi che attengono cittadini tunisini in Tunisia (anche se in possesso di altra cittadinanza), la presenza in aula di funzionari dell'ambasciata e' soggetta ad apposita (e non automatica) autorizzazione del giudice locale. La prima udienza per l'affidamento definitivo della minore, sempre richiesto dal padre, e' stata fissata per il 28 ottobre 2011, presso il tribunale di Zaghouan. Nel frattempo, l'udienza del 3 ottobre 2011 presso il tribunale di Tunisi - relativa al procedimento finalizzato al riconoscimento, in Tunisia, del provvedimento di affidamento esclusivo richiesto dalla signora Tolomeo al tribunale per i minorenni di Milano - e' stata rinviata a data da destinarsi in quanto non era ancora stata emessa la decisione da parte del tribunale dei minori di Milano. Tale decisione e' intervenuta il 4 ottobre 2011 quando il tribunale dei minori di Milano ha dichiarato, con apposito decreto, il signor Abdeljelil decaduto dalla potesta' genitoriale sulla figlia, dando atto che questa e' esercitata dalla madre. Il Ministero degli affari esteri, per il tramite dell'ambasciata, si e' quindi subito attivato per seguire la procedura di riconoscimento, in Tunisia, del decreto. Come ben evidenziato sopra, durante il suo soggiorno in Tunisia la signora e' stata costantemente assistita dall'ambasciata a Tunisi; innumerevoli i contatti scritti e per posta elettronica tra ambasciata e le varie parti interessate nel corso di questi mesi. La signora Tolomeo, in diverse occasioni ed anche in forma scritta (vedi sopra, mail del 4 agosto 2011), ha elogiato l'operato del capo missione. Il Ministero degli affari esteri e l'ambasciata d'Italia a Tunisi continuano a mantenere costanti contatti con la connazionale e i suoi familiari, oltre che con i suoi legali, in Italia ed in Tunisia. Su richiesta della signora Tolomeo, il legale rappresentante tunisino ha presentato istanza al giudice dei minori locale per ottenere l'autorizzazione ad effettuare una nuova visita consolare e verificare in tal modo le condizioni di salute della bambina ed il luogo in cui risiede. In conclusione, si assicura che il caso continuera' ad essere seguito con la massima attenzione dal Ministero degli affari esteri e dalla nostra ambasciata a Tunisi. Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Enzo Scotti." . _:B62fa6d819a8e0d1d07705673d27da20c "20111107" . _:B62fa6d819a8e0d1d07705673d27da20c "SOTTOSEGRETARIO DI STATO AFFARI ESTERI" . _:B62fa6d819a8e0d1d07705673d27da20c .