INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12885 presentata da MALAVENDA ASSUNTA (MISTO) in data 19971002

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_12885_13 an entity of type: aic

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: nel settembre 1994, il signor Francesco Ficiara', e' stato assunto come operaio di livello II Ccnl metalmeccanici, alle dipendenze della New Holland di Modena; sin dall'ingresso in azienda, il Ficiara' ha svolto attivita' politico sindacale nell'ambito dell'associazione per la liberazione degli operai; nel giugno del 1996 l'azienda lo trasferiva dapprima dal reparto sellatura al reparto presse; nel dicembre del 1996, a causa della chiusura del reparto presse, al reparto verniciatura; e nel febbraio 1997 al reparto saldature; nel reparto saldature la sua postazione veniva appositamente trasferita davanti al cosiddetto Mbu2 (manifacturing business unit), ossia agli uffici tempistica ed analisi di lavoro; dalla postazione degli uffici veniva continuamente tenuto d'occhio dagli addetti, allo scopo di evitare i contatti con gli altri lavoratori; l'attivita' lavorativa del Ficiara' terminava in data 28 luglio 1997, allorquando l'azienda lo licenziava ai sensi dell'articolo 25, lettera A), punto H), del Ccnl metalmeccanici; si tratta senza ombra di dubbio di un licenziamento costruito ad hoc, allo scopo di estromettere dall'ambito aziendale proprio quel lavoratore: infatti per il Ficiara' sono stati applicate sanzioni disciplinari illegittime e, soprattutto, difformi da quanto applicato agli altri colleghi di lavoro nelle stesse circostanze; inizialmente nel mese di gennaio del 1996 l'azienda contestava al lavoratore una presunta mancanza disciplinare, per aver tentato di aggredire un caposquadra. Invece da quanto riferito dai colleghi del Ficiara', l'episodio tra il lavoratore ed il caposquadra si e' limitato ad una discussione senza alcun eccesso di violenza, ne' verbale, ne' fisica; tuttavia, nonostante le giustificazioni addotte dal Ficiara', la New Holland irrogava la prima sanzione disciplinare pari a giorni tre di sospensione; successivamente, nel mese di maggio del 1997, veniva nuovamente contestato un addebito, costituito dalla presunta mancata produzione di quanto previsto dalla cartella di lavoro; anche tale contestazione risultava illegittima: infatti nello svolgimento dell'attivita' di lavoro la postazione del Ficiara' e' posta successivamente ad una postazione meccanizzata; tuttavia il robot utilizzato per saldare i pezzi, che il Ficiara' doveva rifinire, spesso "soffiava" diversi punti; cio' significa che il pezzo arrivava alla postazione del lavoratore in condizioni tali da richiedere, prima della rifinitura, un intervento di saldatura di tutti i punti saltati dal robot. Non solo, ma la produzione inferiore a quella prevista dalla cartella veniva quotidianamente autorizzata dal caporeparto; inoltre, la stessa azienda, aveva proceduto a rilevare la tempistica della postazione del Ficiara', in maniera estremamente criticabile: una prima volta, l'azienda aveva chiamato in infermeria il lavoratore e calcolato la produttivita' di un sostituto, rilevando la produzione nell'arco di un'ora; una seconda volta i cronometri erano stati posti presso la postazione per due ore e venti minuti ed il Ficiara' aveva realizzato una produzione di due pianali, pari a quella normalmente eseguita. Non solo, ma nel reparto nessuno degli operai, e' mai riuscito a realizzare la produzione indicata nella scheda: tuttavia per nessuno risultano poste in essere sanzioni disciplinari o licenziamenti come per il Ficiara'; infine il 9 luglio 1997 il lavoratore riceveva un'ultima contestazione disciplinare, sempre per mancata produzione ed il 28 luglio veniva licenziato; si tratta quindi di un licenziamento costruito a tavolino, per eliminare dall'ambiente lavorativo un operaio non in linea con le direttive aziendali. Non solo, ma nella vicenda non si sono levati gli scudi sindacali, in quanto, nel corso del 1997, a seguito di una campagna lanciata dallo Slai Cobas e dall'associazione del Ficiara', i lavoratori avevano rifiutato un accordo sindacale relativo al sabato lavorativo; il risultato delle votazioni aveva dato inizio ad un'offensiva aziendale che, tra le altre cose, e' sfociata nel licenziamento del Ficiara'; di conseguenza il licenziamento appare illegittimo a causa dell'infondatezza degli addebiti disciplinari e, comunque, ritorsivo, in quanto diretto a "punire" e ad espellere un lavoratore non in linea con una politica di concertazione, rivolta ad intaccare sempre maggiormente i diritti dei lavoratori; occorre ora, ad avviso dell'interrogante, garantire la piena trasparenza dei procedimenti giudiziari, cui il lavoratore dara' l'avvio per vedere riparato il torto subi'to -: se intendano appurare fatti e responsabilita' in questa grave vicenda di prevaricazione e violenza dei diritti di un cittadino impegnato in prima persona per l'affermazione dei princi'pi basilari di qualsiasi democrazia, e quali iniziative intendano assumere per garantire il rispetto dei diritti del lavoratore. (4-12885)
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