INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12653 presentata da FRAGALA' VINCENZO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 31/01/2005
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Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-12653 presentata da VINCENZO FRAGALA' lunedì 31 gennaio 2005 nella seduta n. 577 FRAGALÀ. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: sugli organi di stampa è stato dato risalto alla pendenza giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Roma di un procedimento penale nei confronti dell'Avvocato Mario Are, per vicende connesse ai fatti per i quali è già stato condannato in primo grado l'onorevole Previti ed altre persone dal Tribunale di Milano per la vicenda della causa IMI-SIR. Da tali notizie, secondo l'interrogante, è possibile ricostruire, anche alla luce del descritto procedimento penale, le condotte dei sostituti procuratori della Repubblica di Milano, Dottoressa Boccassini e Dottor Colombo in relazione a quanto è emerso sui comportamenti dell'Avvocato Mario Are, difensore dei Rovelli nella controversia giudiziaria che li opponeva all'IMI. La succitata controversia giudiziaria è stata ritenuta dai due sostituti procuratori milanesi, movente di una gigantesca corruzione addebitata all'onorevole Previti e ad altri imputati; recependo la tesi accusatoria, il tribunale di Milano, sezione IV penale, presieduto dal Dottor Carfi, è pervenuto, come è noto, alla condanna dell'onorevole Previti e degli altri imputati; relazionando il capo d'imputazione con la conseguente condanna, si rileva, a giudizio dell'interrogante, che i presupposti della dichiarazione di colpevolezza degli imputati sono tre: a) l'esistenza di un gruppo o «squadra» di avvocati, composto da Acampora, Pacifico e Previti (che ne sarebbe stato il capo), incaricati di seguire gli affari illeciti dei Rovelli e, quindi, di procedere quali intermediari alla corruzione del giudice Vittorio Metta, relatore ed estensore di una sentenza della Corte d'appello di Roma favorevole alle aspettative dei Rovelli; b) la rigida distinzione e incomunicabilità tra tale «squadra» di avvocati del malaffare e gli avvocati «ufficiali» e perbene della famiglia Rovelli e cioè Are, e Giorgianni, i quali si sarebbero limitati allo svolgimento delle attività professionali ortodosse, senza nulla sapere del lavorio occulto e illecito dei loro spregiudicati colleghi; c) la stesura di intere parti della sentenza, ufficialmente redatta dal giudice Metta, il quale, dietro compenso, avrebbe di fatto «copiato» pedissequamente nella motivazione del proprio provvedimento, le corpose veline passategli dai soggetti corruttori e classificate dal tribunale di Milano come «bozze» della sentenza stessa; rispetto ad un simile quadro dell'ipotizzata corruzione giudiziaria per la vicenda IMI/SIR, appare necessario, a giudizio dell'interrogante, valutare le seguenti condotte dei sostituti procuratori milanesi Boccassini e Colombo, quali risultano da dati documentali; in data 8 maggio 1996, proprio nella fase iniziale del procedimento, i due sostituti procuratori milanesi, dinanzi al Procuratore generale della Confederazione elvetica, Carla Dal Ponte, interrogarono l'Avvocato Rubino Mensh, fiduciario della famiglia Rovelli, relativamente ai pagamenti effettuati, alcuni mesi prima, da parte della società PITARA TRUST, presso cui era stato costituito un fondo destinato ad una serie di bonifici a favore di determinati soggetti. Secondo l'accusa, tali bonifici avrebbero costituito il pretium sceleris, perché sarebbero stati, solo formalmente indirizzati a soggetti «intermediari», mentre, in realtà, sarebbero stati destinati ad altri soggetti e cioè a pubblici ufficiali corrotti, tra i quali il giudice Metta; nel verbale dell'interrogatorio, l'Avvocato Rubino Mensh, testualmente afferma: «il PGC mi informa che l'ingegner Felice Rovelli e la Signora Battistella Primarosa in Rovelli mi hanno svincolato dall'obbligo del segreto professionale, autorizzandomi a deporre in riferimento ai fatti da loro descritti in precedenti verbali, a seguito di Commissione rogatoria internazionale della Procura della Repubblica di Milano. Nella mia qualità di teste vengo reso attento all'obbligo di dire la verità, con la comminatoria dell'articolo 307 CP ed alla facoltà di rifiutarmi di rispondere su domande la cui risposta potrebbe espormi a procedimento penale (articolo 79 PPF)... sono disposto a rendere l'interrogatorio, così autorizzato dai miei clienti... ho ricevuto istruzioni riguardo alle somme che dovevano essere accreditate a diversi conti bancari in Svizzera e all'estero. Produco seduta stante in fotocopia 18 documenti che attestano le istruzioni e l'esecuzione relativa riguardanti i pagamenti che sono menzionati nella ricapitolazione dattiloscritta che pure produco agli atti sub doc. 2»; ebbene, proprio l'allegato 2 che avrebbe dovuto contenere il riepilogo di tutti i versamenti effettuati dal conto PITARA TRUST, contiene tre cancellature che visivamente appaiono come «sbianchettature», riferite ai bonifici n. 4, 5, 6, che, a distanza di oltre 6 anni, si è appurato essere indirizzati all'Avvocato Mario Are (due versamenti, nella medesima data del 24 marzo 1994, di 20 milioni di franchi svizzeri sul conto NESTORE presso la Banca Commerciale di Lugano, e di 10 milioni di franchi svizzeri sul conto n. 2041 presso la Banque Bordier di Ginevra) e all'Avvocato Giorgianni (un terzo versamento); la sbianchettatura sarebbe stata effettuata in epoca successiva, dal momento che il saldo totale del prospetto comprende anche i versamenti cancellati; inoltre, agli atti del procedimento IMI-SIR risultano, come allegati all'interrogatorio dell'Avvocato Rubino Mensh, soltanto sedici documenti e non diciotto come dichiarato dal testimone. Non è stato perciò mai chiarito per quali ragioni: a) l'Avvocato Rubino Mensh, abbia consegnato un prospetto riepilogativo dei bonifici effettuati dal conto PITARA TRUST, contenente l'occultamento, anzi la «sbianchettatura» dei versamenti agli avvocati Are e Giorgianni, nonostante che, come detto, fosse stato svincolato dal segreto professionale da parte dei propri clienti e avesse deciso di rispondere con l'obbligo di dire la verità (non risulta neppure, peraltro, che egli abbia manifestato la volontà di deporre parzialmente, coprendo la posizione di Are e Giorgianni e ciò a prescindere dalla possibilità di concepire una simile facoltà in sede di interrogatorio in qualità di testimone); b) i due sostituti procuratori milanesi Dottoressa Boccassini e Dottor Colombo, per di più alla presenza del Procuratore generale della Confederazione elvetica, non abbiano rilevato l'occultamento dei tre versamenti, due dei quali di importi rilevantissimi, che, secondo la stessa impostazione accusatoria, avrebbero potuto riguardare direttamente o indirettamente pubblici ufficiali corrotti, tra i quali lo stesso giudice Metta; in data 28 ottobre 1996, nel corso di un interrogatorio in fase di indagini preliminari, l'Avvocato Are innanzi al Pubblico Ministero Dottoressa Boccassini riconosceva la paternità di una propria annotazione, dichiarando: «si tratta di un promemoria riservato da me redatto per l'ingegner Nino Rovelli sull'impostazione del giudizio ed a lui consegnato...». Tale promemoria, circostanza singolarissima e irripetibile, è stato integralmente riportato in sentenza senza che lo si ritrovi in nessuna delle comparse a firma dei difensori dei Rovelli, pur dovendo costituirne, secondo quanto affermato da Are alla Boccassini, una sintesi; lo stesso clamoroso episodio si è ripetuto in dibattimento, nel corso dell'udienza del 23 febbraio 2001, quando l'Avvocato Are ha reiterato il suddetto riconoscimento; dunque, sin dal 1996 i sostituti procuratori milanesi Dottoressa Boccassini e Dottor Colombo hanno acquisito la notizia di reato della possibile responsabilità, da parte dell'Avvocato Are, dell'ipotizzata corruzione giudiziaria IMI/SIR (per la verità lo stesso dato è stato acquisito anche dalla sezione IV del tribunale di Milano presieduta dal Dottor Carfi, che però non ha battuto ciglio); non vi è dubbio, secondo l'interrogante, sulla natura di notizia criminis delle risultanze emerse sul conto dell'Avvocato Are, dato che la Procura della Repubblica di Roma, nell'ambito del riferito procedimento attualmente pendente per lo stesso fatto nei confronti del medesimo Are, ha formulato un capo di imputazione provvisorio ex articolo 415- bis del codice di procedura penale, del seguente tenore: «Are Mario, difensore della parte Rovelli nella causa civile nei confronti dell'IMI, agendo in concorso con gli altri coimputati e per il tramite di Nino Rovelli, concordava con Vittorio Metta (relatore della sentenza n. 4809/90 emessa dalla Corte d'appello di Roma nella causa IMI/SIR) la motivazione della sentenza medesima, contribuendo all'elaborazione della stessa, in particolare predisponendo e revisionando dei testi dattiloscritti (sequestrati ad Attilio Pacifico nonché prodotti da Giovanni Acampora) il cui contenuto confluiva nella citata sentenza depositata in data 26 novembre 1990 (come risulta ad esempio dal confronto delle pagine 13, 14, 16, 42, 45 e 55 delle bozze sequestrate, rispettivamente con le pagine 188, 189, 190, 207, 234, 244 della sentenza)» e riceveva: in data 19 giugno 1991 Lit. 125.000.000 (sfr 144,821.00) sul c/c intestato a «NESTORE» aperto presso la Banca Commerciale di Lugano dal c/c Dorian Investiment presso la Bank Lips Burkhardt A.G. di Zurigo riconducibile a Primarosa Battistella-Rovelli, e Felice Rovelli; in data 22 marzo 1994 sul c/c 2041 aperto a proprio nome presso la Banque Bordier di Ginevra la cifra di sfr 10.000.000 da parte di PITAR TRUST; in data 22 marzo 1994 sul c/c 6096 Nestore presso la Banca Commerciale di Lugano la cifra di sfr 20.000.000 da parte della PITARA TRUST; parte compenso della propria attività professionale (quantificabile in somma equivalente a quella ricevuta allo stesso titolo dal Professor Michelino Giorgianni, associato nella difesa della parte Rovelli), e nella parte preponderante come retribuzione dell'illecito accordo intervenuto con i concorrenti nel reato perché la parte Rovelli avesse comunque il sopravvento in tale causa civile; con riferimento alla richiesta rogatoriale numero 33 del 98 Rog. Est relativa ad alcuni bonifici dal conto Dorian Investiment Ltd dei Rovelli, tra i quali un bonifico di 125 milioni di lire italiane al conto «NESTORE», (appartenente all'Avvocato Are) in data 19 giugno 1991 è possibile notare, a giudizio dell'interrogante, due circostanze fondamentali: a) alla data di presentazione della richiesta rogatoriale, il nominativo del beneficiario del conto «NESTORE», era ancora documentalmente ignoto, dato che, come si è detto, l'Avvocato Rubino Mensh non aveva, almeno apparentemente, riferito dei due bonifici di 30 milioni di franchi svizzeri all'Avvocato Are; b) la Procura milanese aveva espressamente richiesto all'autorità svizzera di acquisire e quindi trasmettere «copia della documentazione di dettaglio delle operazioni di accredito e addebito (giustificativi di entrata e di uscita) sul predetto conto (NESTORE), dal 1987 ad oggi (e cioè al 28 aprile 1998, data della richiesta rogatoriale) e per importi superiori a dieci milioni di lire»; dunque, dall'esito della suindicata rogatoria n. 33/98 sarebbe ineluttabilmente emerso il versamento dei 20 milioni di franchi svizzeri che, come detto, l'Avvocato Are aveva percepito sul NESTORE in data 24 marzo 1994, da parte dei Rovelli; invece, in data 6 novembre 1998, l'avvocato svizzero Bernasconi inviava una propria lettera di accompagnamento ad una dichiarazione del 4 novembre 1998 a firma dell'Avvocato Are; la circostanza consentiva l'interruzione della rogatoria nei confronti del medesimo Are; nella propria lettera, l'Avvocato Bernasconi, facendo riferimento ad «incontri del 16 e del 30 ottobre 1998», rappresentava al procuratore Generale elvetico, la possibilità di evadere la rogatoria nei confronti dell'Avvocato Are, «senza trasmettere all'Autorità rogante i documenti che già vi sono stati messi a disposizione quale prova documentale del contenuto della dichiarazione 4 novembre 1998»; la lettera portò a terminare senza invio la rogatoria, così nulla si seppe dei movimenti del conto NESTORE da cui sarebbe risultato anche l'accredito dei 20 milioni di franchi avvenuto il 24 marzo 1994; se tali fatti, che risultano certi all'interrogante, si sono effettivamente verificati non vi è allora dubbio che: a) la dichiarazione dell'Avvocato Are del 4 novembre 1998 ha bloccato l'invio da parte della Procura elvetica della documentazione relativa ai movimenti del conto «NESTORE», da cui, come detto, sarebbe risultato anche l'accredito dei 20 milioni di franchi svizzeri, avvenuto il 24 marzo 1994; b) la citata dichiarazione dell'Avvocato Are del 4 novembre 1998, si riferisce al solo movimento di 124 milioni di lire, giunti sul conto NESTORE il 19 giugno 1991, presentato come «versamento in conto competenze professionali e spese processuali anticipate dal nostro studio (bolli; diritti di cancelleria; copie; notifiche, eccetera)»; è evidente che una simile circostanza (peraltro molto poco plausibile) non può certamente costituire la ragione giustificativa dell'interruzione di un accertamento rogatoriale in corso; peraltro, la «copertura» sui conti dell'Avvocato Are è stata realizzata anche per quanto concerne l'altro versamento di 10 milioni di franchi svizzeri, sul conto n. 2041 presso la Banque Bordier di Ginevra. Infatti il giorno 3 giugno 2002, nel corso della deposizione dibattimentale dell'Avvocato Are, nell'ambito del processo IMI-SIR, il pubblico ministero ha contestato a quest'ultimo di avere ricevuto dai Rovelli altri 10 milioni di franchi svizzeri su un conto diverso dal conto «NESTORE»; le indagini svolte sull'avvocato Are, dimostrano che il fascicolo 9520, attorno al quale tante polemiche sono state sollevate, non è più del tutto misterioso; in conclusione i due sostituti procuratori milanesi Dottoressa Boccassini e Dottor Colombo hanno di fatto sottratto dal processo IMI/SIR l'intera vicenda Are, decisiva per l'accertamento della verità -: se non ritenga di adottare le iniziative di propria competenza per accertare i fatti descritti ed eventualmente promuovere un'azione disciplinare a carico dei magistrati interessati e se l'intero carteggio relativo alla vicenda IMI-SIR sia stato trasmesso dalla Procura di Milano a quella di Roma. (4-12653)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12653 presentata da FRAGALA' VINCENZO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 31/01/2005
Camera dei Deputati
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
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