"INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . . "20110707-" . . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-12622 presentata da DAVIDE CAPARINI giovedi' 7 luglio 2011, seduta n.497 CAPARINI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che: il 16 maggio 2011 la societa' Tivuitalia s.p.a. sede legale a Brescia in Via G. Di Vittorio n. 17, ha depositato presso gli uffici del protocollo del Ministero dello sviluppo economico-comunicazioni e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni l'«istanza di assegnazione di una frequenza in banda quarta e/o quinta facente parte del dividendo digitale»; Tivuitalia opera nel settore dell'emittenza radiotelevisiva privata e, alla fine dell'estate 2009, era in possesso di tutti i titoli abilitativi necessari allo svolgimento di tale attivita' in ambito locale, avendo tra l'altro ottenuto l'assegnazione del diritto di uso del CH 27 UHF, in tecnica digitale sull'area del Piemonte Occidentale, rilasciata con provvedimento del 3 agosto 2009 trasmesso con raccomandata 5 2009 protocollo DGSCER/UFF/454; il 29 dicembre 2009 Tivuitalia inoltrava al Ministero dello sviluppo economico-comunicazioni (di seguito semplicemente «Ministero») formale istanza di attivazione di ulteriori cinque impianti di diffusione televisiva nell'area di cui sopra, sullo stesso CH 27 UHF, allo scopo di implementare la propria copertura delle province di Torino e Cuneo; il 19 febbraio 2010 Tivuitalia, avendo la proprieta' e l'esercizio di impianti di diffusione televisiva, tutti operanti in tecnica digitale, nei bacini di Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Toscana, Marche, Campania e Calabria, dopo un approfondito esame della situazione di fatto e di diritto del settore televisivo nazionale e dopo una serie di contatti preliminari con altri operatori dello stesso settore su possibili future acquisizioni, depositava all'ufficio protocollo del Ministero formale «Istanza per il rilascio dell'autorizzazione generale per l'attivita' di operatore di rete in ambito nazionale su frequenze terrestri in tecnica digitale ai sensi del combinato disposto dell'articolo 25 del decreto legislativo 1 o agosto 2003 n. 259, dell'articolo 23, comma 7, della legge 3 maggio 2004 n. 112 e dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 come modificato dall'articolo 8-nonies del decreto-legge 8 aprile 2008 n. 59 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008 n. 101», allegando a tale istanza l'altrettanto formale «Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica in ambito nazionale», nonche' i relativi allegati, con espressa riserva di integrare detta dichiarazione una volta raggiunta, attraverso nuove acquisizioni di rami di azienda ed impianti di diffusione televisiva, una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione italiana; tale istanza era oggetto di una prima integrazione, datata 24 marzo 2010 e depositata il 26 marzo 2010 all'ufficio protocollo del Ministero, dopo l'acquisizione di una serie di impianti, nonche' perfezionata e completata il 21 maggio 2010, con integrazione definitiva depositata in pari data, con la quale veniva comunicato il superamento della copertura del 50 per cento della popolazione italiana e, come legislativamente previsto, la rinuncia alla concessione analogica in ambito locale; contestualmente Tivuitalia integrava la dichiarazione di inizio attivita' datata 18 febbraio 2010, fornendo la documentazione tecnica di tutti gli impianti in esercizio. Alle due integrazioni venivano allegate sia la documentazione comprovante le ultime acquisizioni, sia la documentazione tecnica, anche su supporto informatico, richiesta dalla direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico del Ministero con lettera del 31 marzo 2010, allo scopo di effettuare la verifica della raggiunta copertura; nelle more fra la prima e la seconda integrazione Tivuitalia riceveva dal Capo del dipartimento delle comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico, con messaggio telefax del23 aprile 2010 e a mezzo raccomandata pervenuta il 30 aprile 2010, il provvedimento datato 16 aprile 2010 con il quale, richiamata la delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2010 dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito semplicemente «Autorita'») con specifico riferimento sia alle reti nazionali contemplate, sia alla necessaria previsione dell'uso della tecnica SFN, veniva precisato da un lato che non sarebbe stato «possibile assegnare una ulteriore frequenza nazionale» e, dall'altro, «che ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti per l'attivita' di operatore di rete, di cui all'articolo 25, comma 4, del Codice delle Comunicazione (decreto legislativo 259/03/Cons), occorre definire l'attivita' procedurale della disciplina prevista dall'articolo 14 del citato decreto legislativo 259, per le fattispecie ad essa riconducibili, tuttora in corso di espletamento da parte di questa Direzione Generale»; il 18 maggio 2010 venivano depositate agli uffici protocollo della direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione del ministero, della direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico del ministero dell'Autorita' tre separate istanze di attivazione della procedura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 259 del 2003, in relazione alle acquisizioni dei dirittid'uso sulle regioni Lazio, Sardegna e Campania, firmate dai cedenti e da Tivuitalia; avverso il provvedimento del 16 aprile 2010 Tivuitalia proponeva, in data 16 giugno 2010, tempestivo ricorso al TAR del Lazio, chiedendone l'annullamento per evidenti vizi di legittimita' e di merito, dichiarando la propria disponibilita' ad accettare, stante anche il contenuto della delibera 181/09/CONS dell'Autorita', una rete in modalita' KSFN, cioe' costituita da piu' frequenze diverse riferite a macroaree, in luogo di una rete in modalita' SFN, cioe' costituita da una sola frequenza sull'intero territorio nazionale; con ricorso del 30 giugno 2010 Tivuitalia chiedeva al TAR del Lazio l'annullamento dei provvedimenti con i quali il Ministero aveva definito il contenzioso in essere con la societa' Centro Europa 7 spa attraverso un accordo integrativo e l'assegnazione di una serie di canali, fra i quali specificamente il CH 27 UHF dalle postazioni di Torino Eremo (Torino) e Garessio (Cuneo), con possibilita' di ampliamento della relativa copertura, sottolineando come tali provvedimenti da un lato erano in contrasto con il contenuto della gia' citata delibera 181/09/CONS dell'Autorita' e, dall'altro, consentivano la possibilita' alla Centro Europa 7 di realizzare addirittura due reti nazionali; pur avendo gia' abbondantemente superato, alla data del 21 maggio 2010, il limite della copertura del 50 per cento della popolazione italiana, Tivuitalia poneva in essere ulteriori acquisizioni, sia per non correre alcun rischio nella preannunciata e dovuta verifica del Ministero su tale copertura, sia allo scopo di allargare immediatamente la propria rete nazionale, sia per rendere piu' appetibile nei confronti di fornitori di contenuti e servizi media in ambito nazionale l'acquisizione di capacita' trasmissiva del proprio multiplexer digitale; con comunicazione fax 1 o settembre 2010 protocollo DGSCER/DIV/III56351 il Ministero, con riferimento alla «istanza per il rilascio dell'autorizzazione generale per l'attivita' di operatore di rete televisivo in ambito nazionale», informava la Tivuitalia di essere «in attesa dell'esito della verifica condotta dall'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni nonche' dall'Autorita' per la Concorrenza ed il Mercato presso cui sono stati depositati gli atti inoltrati da Codesta Societa' medesima a questa Direzione Generale». Tale posizione del Ministero veniva immediatamente riscontrata dalla Tivuitalia con raccomandata anticipata via fax del 2 settembre 2010 (erroneamente datata 2 agosto 2010») nella quale veniva da un lato evidenziato il decorso di tutti i termini legislativamente previsti sia per la verifica delle singole acquisizioni di impianti e/o di rami di azienda comprensivi di assegnazioni di diritti d'uso di frequenze televisive, sia per la verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'autorizzazione generale per reti e servizi di comunicazione elettronica, sia per l'eventuale notifica del divieto di prosecuzione dell'attivita' e, dall'altro, rivendicato il conseguito status di «autorizzato generale per l'attivita' di operatore di rete in ambito nazionale su frequenza terrestri in tecnica digitale», puntualizzando che in tale veste e ruolo intendeva sia partecipare ai tavoli tecnici gia' indetti e da indire, sia far valere i propri diritti ed interessi legittimi; dopo che la posizione di Tivuitalia non era stata tenuta in considerazione nella procedura di convocazione del tavolo tecnico e di invio del masterplan di tutti gli impianti esistenti nell'area tecnica 3 relativa allo switch-off della Lombardia e del Piemonte Orientale, la stessa Tivuitalia risultava assegnataria, in forza della determina 21 ottobre 2010 del Ministero, della frequenza CH 27 UHF nella suddetta area, seppur in condivisione con terzi nel Piemonte Orientale e conquella che appare all'interrogante una inspiegabile quanto poco razionale variazione di frequenza nella provincia di Parma; in sede di switch-off delle aree tecniche 5, 6 e 7, corrispondenti in linea di massima alle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, Tivuitalia si vedeva nuovamente assegnata, in forza della determina 26 novembre 2010 del Ministero, la frequenza CH 27 UHF, a dimostrazione della sopra evidenziata illogicita' dell'assegnazione del CH 7 VHF su Parma; il 15 dicembre 2010 Tivuitalia (che sino dal 1 o ottobre 2010 aveva sottoscritto con la Interactive Group spa, un contratto di cessione di capacita' trasmissiva qualificandosi, conformemente alle proprie argomentazioni della raccomandata del 2 settembre 2010, non contestate dal Ministero, come «autorizzato generale per l'attivita' di operatore di rete in ambito nazionale»), apprendeva che il Ministero, con riferimento all'istanza di assegnazione della numerazione LCN nazionale presentata dalla societa' Class Editori spa titolare di autorizzazione per l'attivita' di fornitore di contenuti in ambito nazionale con il marchio «Class Horse TV DTT», da tempo inserito nel multiplexer digitale di Tivuitalia, non aveva accolto la richiesta del numero 55, assegnando il numero 184, riservato ai programmi trasportati su multiplex di operatori locali e attribuendo quindi indirettamente tale qualita' alla rete di Tivuitalia, seppur senza citare la stessa; avverso a tali provvedimenti Tivuitalia presentava tempestivo ricorso al competente TAR del Lazio impugnando altresi' le comunicazioni e i provvedimenti ministeriali del 22 ottobre 2010, del 25 novembre 2010, del 3 dicembre 2010 e del 22 dicembre 2010 nonche' le delibere dell'Autorita' n. 300/10/CONS, 603/10/CONS e n. 475/10/CONS, chiedendone l'annullamento sia per i molteplici e macroscopici vizi procedurali, sia per le altrettanto molteplici illegittimita', avanzando contestualmente formale domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi; il 20 gennaio 2011 l'Autorita' emanava la delibera n. 24/11/CONS sul «Mercato dei servizi di diffusione e radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (mercato n. 18 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione Europea)» nella quale da un latonon teneva conto, a giudizio dell'interrogante, nell'esame preliminare delle norme legislative che riguardavano le emittenti nazionali e gli operatori di rete televisiva in ambito nazionale, dell'articolo 23, comma 7, della legge 3 maggio 2004, n. 112, (che aveva consentito a Tivuitalia, anche in base al combinato disposto dell'articolo 25 del decreto legislativo 1 o agosto 2003, n. 259, di conseguire tale status) e, dall'altro, trascurava l'esistenza della stessa Tivuitalia fra gli autorizzati generali per l'attivita' di operatore di rete in ambito nazionale; Tivuitalia, che aveva continuato ad acquisire impianti di diffusione televisiva e rami di azienda ricomprendenti sia gli impianti di diffusione, sia i diritti d'uso di frequenze digitali, allo scopo di implementare comunque in tempi brevi la propria rete di alta frequenza, e che era stata costretta, per assicurarsi una idonea copertura del Piemonte stante quella che appare l'inerzia del Ministero, ad acquisire da un operatore di rete terzo capacita' trasmissiva su tale regione, anche per soddisfare le esigenze del cliente Interactive Group spa, che diffondeva i palinsesti nazionali Sportitalia, Sportitalia 2 e Sportitalia News, depositava al Ministero tutta una serie di separate istanze tese ad ottenere sia la modifica della frequenza assegnata nelle regioni Sardegna e Trentino Alto Adige, sia l'autorizzazione all'attivazione di impianti con funzione integrativa nelle aree digitali di Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Sardegna, sia la razionalizzazione e l'ottimizzazione della rete esistente nelle suddette aree digitali; la direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico del Ministero comunicava il proprio parere positivo nei normali tempi tecnici sulla quasi totalita' delle istanze presentate da Tivuitalia, la direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione dello stesso Ministero ometteva totalmente di dar corso alle relative autorizzazioni; in ordine a tutte le acquisizioni effettuate Tivuitalia aveva comunicato e comunicava tempestivamente le stesse sia all'Autorita' che al Ministero, ma, mentre la prima provvedeva puntualmente ai relativi riscontri autorizzativi, nessuna posizione veniva assunta dal Ministero che, senza assumere alcuna iniziativa verso la stessa Tivuitalia, chiedeva peraltro alla Interactive Groups.p.a. di comunicare su quale rete stesse diffondendo i propri programmi; sebbene la sopra denunciata situazione risultasse, come si precisera' piu' compiutamente in seguito, gravemente pregiudizievole per Tivuitalia, che continuava ad essere tenuta nel «limbo» nonostante i ripetuti interventi presso il Ministero, rendendo nel contempo credibili i dubbi insinuati da soggetti concorrenti nei confronti dei fornitori nazionali di servizi di media audiovisivi sul conseguito status di autorizzato generale per l'attivita' di operatore di rete nazionale, Tivuitalia attendeva pazientemente e fiduciosamente l'esito positivo della vicenda procedurale e sostanziale; in data 31 marzo 2011 veniva pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto-legge n. 34 del 2011 che, all'articolo 4, prevedeva tra l'altro «l'assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive nel rispetto dei criteri e delle modalita' disciplinati dai commi da 8 a 12 dell'articolo, 1 della legge 13 dicembre 2010 n. 120, nonche', per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, predisponendo, per ciascuna area tecnica o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne facciano richiesta»; la situazione giuridica di Tivuitalia e' stata sinteticamente riassunta nella lettera del 2 settembre 2010 che viene ritrascritta integralmente: «Oggetto: Istanza per il rilascio dell'autorizzazione generale per l'attivita' di operatore di rete televisivo in ambito nazionale su frequenze terrestri in tecnica digitale ai sensi del combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 259 del 2003, dell'articolo 23, comma 7, della legge n. 112 del 2004 e dell'articolo 8-nonies della legge n. 101 del 2008. Riscontrando la Vostra pregiata comunicazione fax 1 o settembre 2010 protocollo N. DGSCER/DIV III/56351 ci permettiamo di far rispettosamente presente quanto segue: a) la nota protocollo 20897 del 16 aprile 2010 a firma del dottor Roberto Sambuco e' stata tempestivamente impugnata al TAR del Lazio per gli aspetti non legittimi e/o infondati e/o non condivisibili; b) indipendentemente dal deposito, da parte di Codesto Onorevole Ministero dello Sviluppo Economico, presso l'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni e presso l'Autorita' per la Concorrenza ed il Mercato, degli atti inoltrati dalla scrivente societa', ed indipendentemente dalla non \"definizione\" dell'\"attivita' procedurale della disciplina prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 259 del 2003\" menzionata nella gia' citata comunicazione 16 aprile 2010, i soggetti cedenti e l'acquirente societa' hanno depositato in data 18 maggio 2010 presso gli uffici protocollo dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni e delle D.G.S.C.E.R, e D.G.P.G.S.R. di Codesto Onorevole Ministero, con riferimento ai diritti d'uso delle regioni Campania, Lazio, e Sardegna, le formali separate istanze di attivazione della procedura prevista dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 259 del 2003; c) il termine di 90 giorni, previsto dal gia' citato articolo 14, comma 4, decreto legislativo 259 del 2003 per la comunicazione del nulla-osta alla cessione dei diritti d'uso e/o per la apposizione di eventuali specifiche condizioni, risulta scaduto in data 16 agosto 2010 e, conseguentemente, tali cessioni devono comunque ritenersi pienamente efficaci e definitive; d) la suddetta \"efficacia\" e \"definitivita'\" e' divenuta tale prima della scadenza del termine di sei mesi, previsto dall'articolo 23, comma 7, della legge n. 112 del 2004, per il raggiungimento, da parte del soggetto richiedente, di una \"copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione\", avendo la scrivente societa' protocollato la propria \"istanza per il rilascio dell'autorizzazione generale per l'attivita' di operatore di rete in ambito nazionale\" in data 19 febbraio 2010 e potendo quindi raggiungere tale copertura sino al 19 agosto 2010; e) tutte le acquisizioni di impianti di diffusione televisiva sono state poste in essere nell'ambito della previsione dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, non modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 44, e devono quindi ritenersi ugualmente efficaci e definitive; f) risulta infine abbondantemente scaduto anche il termine di 60 giorni previsto dal penultimo capoverso dell'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo n. 259 del 2003 sia per la verifica della \"sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti\" per l'autorizzazione generale per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, sia per l'eventuale notifica del \"divieto di prosecuzione dell'attivita'\", termine che andava a scadere al 20 aprile 2010 ove riferito alla DIA depositata il 19 febbraio 2010 unitamente alla gia' citata \"istanza per il rilascio dell'autorizzazione generale per l'attivita' di operatore di rete in ambito nazionale\", ovvero al 20 luglio 2010 ove riferito alla integrazione definitiva di tale DIA, depositata in data 21 maggio 2010, con conseguente maturazione dell'istituto giuridico del \"silenzio-assenso\"; In una tale situazione la scrivente societa' non puo' che rivendicare a pieno titolo il riconoscimento dello status di \"autorizzato generale per l'attivita' di operatore di rete in ambito nazionale su frequenze terrestri in tecnica digitale\" ed in tale veste e ruolo intende sia partecipare ai Tavoli Tecnici gia' indetti e da indire, sia far valere i propri diritti ed interessi legittimi. Ad abundantiam, per tuziorismo e per mera curiosita', data la cogenza delle argomentazioni di cui alle precedenti considerazioni di diritto e la attuale irrilevanza dell'esito della \"verifica di ufficio\" che la D.G.P.G.S.R. avrebbe dovuto svolgere e che aveva preannunciato con lettera 31 marzo 2010 PR 15982, sarebbe gradita la conferma dei dati di copertura dichiarati in data 21 maggio 2010, copertura peraltro oggetto di ulteriori integrazioni, precipuamente finalizzate all'immediato servizio di diffusione in altre aree, poste in essere successivamente a tale data»; le affermazioni contenute in tale lettera, prodotta ed espressamente richiamata anche nei ricorsi amministrativi presentati da Tivuitalia, nonche' nella risposta di Interactive Group spa non sono mai state ne' riscontrate ne' tantomeno contestate dal Ministero; il Ministero dello sviluppo economico: a) non ha ancora comunicato a Tivuitalia l'esito della verifica della copertura della rete di alta frequenza, verifica che doveva essere svolta «d'ufficio» entro il 22 luglio 2010 ove riferita alla data di deposito della DIA definitiva, ovvero entro il 20 ottobre 2010 ove riferita alla data di scadenza del termine di sei mesi dalla presentazione dell'istanza per il conseguimento dello status di operatore di rete nazionale, legislativamente, concesso al soggetto istante per il raggiungimento di una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione; b) non ha ancora comunicato l'«attivita' procedurale» che, secondo il contenuto della propria lettera dovrebbe essere adottata in caso di acquisizione di diritti d'uso; c) non si e' ancora pronunciato sulle tre istanze del 18 maggio 2010 presentate da Tivuitalia sulla base dell'interpretazione letterale dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 259 del 2003, istanze sulle quali avrebbe dovuto emettere i propri provvedimenti decisionali entro il 18 agosto 2010; d) nulla ha comunicato in ordine alle numerosissime acquisizioni di impianti poste in essere da Tivuitalia nell'arco di oltre un anno; e) non ha rilasciato, nonostante i pareri positivi espressi dalla direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, le autorizzazioni alle legittime istanze di cui alla seconda parte del precedente punto a18), presentate da Tivuitalia; devesi aggiungere che lo stesso Ministero, nei procedimenti relativi allo switch-off delle aree tecniche 3, 5, 6 e 7, che hanno visto direttamente coinvolta Tivuitalia, avrebbe reso impossibile da un lato la partecipazione di questa ai procedimenti, la cui «comunicazione di avvio» e' stata contestuale o addirittura successiva alla relativa conclusione e, dall'altro, la verifica del rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', pubblicita', trasparenza, non discriminazione e proporzionarieta' ripetutamente enunciati da tutte le norme nazionali e comunitarie; la posizione assunta dal Ministero nei confronti di Tivuitalia si appalesa, ad avviso dell'interrogante, oltre tutto poco coerente sul piano della logica, in quanto, stante l'unico elemento differenziatore dell'attivita' radiotelevisiva nazionale o locale identificato dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) nella copertura o meno del 50 per cento della popolazione (articolo 2, comma 1, lettere «u» e «z»), oltre tutto con limitazione, per le emittenti televisive locali ad un massimo di dieci bacini, o Tivuitalia viene riconosciuta ufficialmente come rete nazionale oppure (per assurdo) tutte le acquisizioni effettuate dopo il raggiungimento della copertura del 50 per cento della popolazione nazionale o, comunque, ricadenti nei bacini regionali a partire dall'undicesimo, dovrebbero essere dichiarate illegittime ed annullate, in quanto contra legem; quantomeno «singolare», oltreche' configurante una incontrovertibile «disparita' di trattamento», appare all'intrerrogante la circostanza del ben diverso comportamento precedentemente tenuto dal Ministero nei confronti del nuovo concessionario nazionale 3lettonica s.p.a. titolare della rete «H3G» che aveva seguito lo stesso iter procedurale sulla base della medesima normativa e che, sotto la reggenza dello stesso Ministro Paolo Romani, a quanto consta l'interrogante, si era vista riconoscere il proprio status nazionale pochi giorni dopo la presentazione della relativa domanda, addirittura senza lo svolgimento di particolari verifiche sulla copertura raggiunta; tutto quanto sopra evidenziato, tanto ingiustificabile quanto incomprensibile, legittima comunque l'insorgenza del dubbio che la posizione assunta dal Ministero verso Tivuitalia possa essere inquadrata nel tentativo di mantenere inalterata una situazione delle reti televisive nazionali di oligopolio, peraltro molto simile al monopolio ove si consideri che in Italia il potere politico coincide con il potere economico quantomeno con riferimento al sistema televisivo, ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, proprietario dei principali network televisivi, puo' esercitare una influenza rilevantissima anche sul consiglio di amministrazione della concessionari pubblica; e' incontrovertibile che Tivuitalia, soggetto «nuovo entrante» del settore televisivo, definita dal gia' citato Ministro Paolo Romani in un articolo apparso su Il Riformista come «una societa' privata che si sta espandendo con forze proprie» ha subito e sta subendo gravissimi danni a seguito del denunciato comportamento ministeriale in quanto: a) rischia di veder vanificati i rilevantissimi investimenti (oltre euro 35.000.000,00 - trentacinquemilioni) allo stato sostenuti per la realizzazione della rete di diffusione e di una dorsale bidirezionale ad alta capacita' con funzione di interconnessione degli impianti di diffusione e di veicolazione di programmi e dati di soggetti terzi; b) incontra notevoli difficolta' nella cessione a terzi della propria capacita' trasmissiva, unica fonte di provento della propria attivita' imprenditoriale, avendo scelto motivatamente di non dedicarsi direttamente alla realizzazione di palinsesti/servizi di media audiovisivi c) sostiene da un lato inutili costi e, dall'altro, non consegue una parte dei ricavi essendo stata costretta, sotto il primo aspetto, ad acquisire capacita' trasmissiva da terzi e, sotto il secondo aspetto, non potendo praticare nei confronti di Interactive Group spa gli aggiornamenti dei corrispettivi contrattualmente previsti in caso di incremento della popolazione servita per impossibilita' di attivazione degli impianti con funzione integrativa; a tali danni diretti devono aggiungersi i danni indiretti che il denunciato comportamento ministeriale finisce per arrecare sia alla stessa Tivuitalia, sia alla controllante Screen Service Technologies spa, societa' quotata in borsa con azionariato diffuso, con reiterate influenze negative sulle quotazioni di quest'ultima sul mercato azionario e con conseguente danno anche per gli investitori, che per primi dovrebbero essere tutelati da un corretto comportamento della pubblica amministrazione; peraltro, la disposizione dell'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, rende ancor piu' concreti i paventati rischi, dato che tale norma richiama espressamente l'articolo 1, commi da 8 a 12, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che, al comma 10, con riferimento alla «definitiva assegnazione dei diritti d'uso del radiospettro» enuncia il seguente principio «successivamente all'assegnazione di cui al precedente periodo, i soggetti privi del necessario titolo abilitativo si astengono dal compiere atti che comportino l'utilizzo delle radiofrequenze...», mentre l'articolo 8-nonies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pure richiamato dallo stesso articolo 4 del citato decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, prevede espressamente, al comma 4, che «i diritti di uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali saranno assegnati, in conformita' ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorita'... nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi proporzionali, trasparenti e non discriminatori; dal combinato esame delle sopra citate disposizioni emerge in modo incontrovertibile che: a) la deliberazione 181/09/CONS dell'Autorita' ha previsto sia «21 reti nazionali con copertura approssimativamente pari all'80 per cento del territorio nazionale da destinare al DVB-T ed ulteriori 4 reti nazionali... per servizi DVB-H», sia l'assegnazione di 8 delle reti DVB-T agli altrettanti concessionari nazionali esistenti all'epoca ed operanti in tecnica analogica, sia l'assegnazione di ulteriori 8 delle reti DVB-T per il mantenimento delle altrettante reti digitali terrestri nazionali DVB-T gestite dagli operatori di rete legittimamente operanti all'epoca, sia la destinazione di «un dividendo digitale non inferiore a 5 reti televisive nazionali, oltre ad una eventuale rete DVB-H», sia l'assegnazione di tali ultime risorse «attraverso procedure selettive basate su criteri obiettivi, proporzionali, trasparenti e non discriminatori, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario» aggiungendo che «i cinque lotti messi in gara avrebbero dovuto essere suddivisi in due parti: parte A), pari a tre lotti, riservati ai nuovi entranti e ad altri operatori esistenti (esclusi gli operatori che prima delle conversioni delle reti analogiche e della razionalizzazione dei multiplex digitali esistenti DVB-T avevano la disponibilita' di due o piu' reti televisive nazionali in tecnica analogica; parte B) pari a due lotti, aperti a qualsiasi offerente» e, quindi, tutte le reti nazionali DVB-T risultano aver avuto una propria specifica destinazione; b) conseguentemente, nella fase di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze nazionali, prevista sia dal comma 10 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sia dall'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, non sara' possibile procedere all'assegnazione di una di tali frequenze digitali DVB-T in quanto gia' assegnate ovvero facenti parte del «dividendo digitale»; c) d'altra parte Tivuitalia non puo' certo aspirare ad un proprio inserimento nelle «graduatorie» previste nei vari bacini dal piu' volte citato articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, sia poiche' tali graduatorie attengono all'assegnazione delle «frequenze radiotelevisive in ambito locale» sia perche' le graduatorie stesse sono riservate unicamente ai «soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale», sia perche' Tivuitalia, nel rispetto del dettato legislativo di cui al pure gia' piu' volte citato articolo 23, comma 7, della legge 3 maggio 2004, n. 112, ha rinunciato ai propri titoli abilitativi in ambito locale contestualmente al raggiungimento della copertura di oltre il 50 per cento della popolazione, proprio per il conseguimento dello status di autorizzato generale per l'attivita' di operatore di rete in ambito nazionale; devesi aggiungere, con specifico riferimento alla «gara» per l'assegnazione delle frequenze del dividendo digitale che, pur essendo allo stato ignoto il contenuto del relativo bando, di fatto la gara stessa sembra essersi limitata unicamente a due delle suddette frequenze, in quanto il CH 58 UHF risulta gia' da tempo assegnato, seppur con la causale della «sperimentazione di nuove tecnologie», a Mediaset spa che vi diffonde anche la propria normale programmazione, il CH 54 UHF risulta pure assegnato con la stessa formula alla Telecom Italia Media Broadcasting spa ed un terzo canale risulta di quasi certa assegnazione alla RAI Radiotelevisione Italiana spa; sempre con riferimento a quanto evidenziato al punto precedente non puo' inoltre sottacersi sia che l'assegnazione sperimentale del CH 58 a Mediaset e' avvenuta quando il Ministero dello sviluppo economico-comunicazioni era retto ad interim dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, sia che, avendo RAI, Mediaset e TIMB rinunciato a far valere le proprie richieste di assegnazione di una ulteriore frequenza digitale per ciascuna societa' proprio per consentire l'attuale configurazione del dividendo digitale al precipuo scopo di evitare gli effetti della procedura di infrazione n. 2005/5086 della Corte di Giustizia dell'Unione europea, ove l'esito della «gara» fosse quello ricostituire, con l'imprimatur della legalita', la pregressa situazione; quanto poi alla specifica situazione di Tivuitalia, una eventuale partecipazione della stessa alla suddetta gara, prescindendo dal particolare che, secondo una prima bozza del bando circolata nel settore televisivo, uno dei requisiti veniva identificato nella esistenza di un titolo abilitativo in ambito locale, titolo al quale la stessa Tivuitalia ha da tempo rinunciato, l'eventuale aggiudicazione di una delle due frequenze residue lascerebbe irrisolta la problematica sia degli investimenti effettuati per la realizzazione della attuale rete, sia dell'utilizzo delle frequenze acquisite e/o gia' assegnate come diritti d'uso; al contrario, in caso di assegnazione diretta, ed extra gara e prima dell'effettuazione della stessa, di una delle suddette frequenze del dividendo digitale, in quarta o quinta banda UHF, eventualmente nell'ambito di un accordo transattivo, Tivuitalia sarebbe disponibile sia a rinunciare ai propri diritti/interessi legittimi ed alle correlative richieste di risarcimento danno nei confronti del Ministero per quelli che appaiono comportamenti inadempienti ed omissivi, sia a mettere a disposizione dello stesso Ministero le frequenze oggi in esercizio, frequenze che, data la scarsita' di tale risorsa, potrebbero adeguatamente essere utilizzate dallo stesso Ministero per risolvere le note problematiche delle emittenti locali, con notevole risparmio degli indennizzi previsti quali «misure economiche di natura compensativa» dall'articolo 1, comma 9, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; il 1° giugno 2011 la societa' Tivuitalia spa ha depositato presso gli uffici del protocollo del Ministero dello sviluppo economico - comunicazioni ben quindici separati atti di «contestazione inadempimento, costituzione in mora, diffida ad adempiere, riserva azioni anche per risarcimento danni», cinque dei quali depositati anche agli uffici del protocollo dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e della Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in relazione ad una serie di comportamenti gravemente omissivi del Ministero dello sviluppo economico - comunicazioni Tivuitalia spa ha proposto da tempo quattro ricorsi amministrativi al TAR del Lazio della piu' volte citata istanza, e sono tuttora pendenti i rispettivi procedimenti nei quali il Ministero dello sviluppo economico - comunicazioni si e' limitato ad una mera costituzione formale tramite l'Avvocatura di Stato, senza alcuna confutazione o contestazione in ordine alle domande della societa' Tivuitalia spa; il 24 giugno 2011, dopo aver autorizzato il giorno precedente i tre trasferimenti dei diritti d'uso relativi alle regioni Lazio, Sardegna e Campania, il Ministero dello sviluppo economico-comunicazioni ha risposto, a distanza di oltre sedici mesi rispetto al termine legislativamente previsto di sessanta giorni, alla societa' Tivuitalia spa sulla dichiarazione di inizio di attivita' del 18 febbraio 2011 e successive integrazioni, confermando in primo luogo il provvedimento, gia' emesso non riconoscendo in secondo luogo Tivuitalia spa quale «operatore di rete televisiva nazionale» sulla base di una assunta «implicita abrogazione dell'articolo 23, comma 7, della legge n. 112 del 2004», facendo riferimento, in terzo luogo ed in modo assolutamente contraddittorio, ad una «autorizzazione generale conseguita ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo n. 253 del 2003» che consentirebbe «comunque alla Tivuitalia di esercire in tecnica digitale le singole reti televisive acquisite» ed autorizzando la stessa Tivuitalia a «veicolare uno o piu' identici contenuti televisivi in tecnica digitale... nell'ambito delle reti televisive»; il sopra riportato provvedimento ministeriale sostanzialmente negativo e privo addirittura della comunicazione preventiva di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha prodotto sia rilevantissimi danni sulla quotazione del titolo della controllante Screen Technologies spa, quotata in borsa, sia una vasta eco nei media che hanno diffuso la notizia con commenti negativi quali: a) «il digitale terrestre, figlio della legge Gasparri avrebbe dovuto aprire ancora di piu' il mercato a garantire maggiore pluralismo nelle televisioni, ma non per Screen Service» (Il Sole 24 Ore); b) «Romani, il guardiano delle TV... un'altra Europa 7. È lo spettro che aleggia su Tivuitalia, il canale di Screen Service cui il Ministro dello sviluppo economico, Paolo Romani, ha negato lo status di operatore nazionale... e' l'ennesimo pasticcio del Ministero che sedici mesi fa ha ricevuto dalla societa' notifica della copertura di diciotto regioni e del 70 per cento della popolazione: il diniego sarebbe dovuto arrivare entro sessanta giorni, altrimenti vale il silenzio assenso. Fino alla doccia fredda di venerdi' Ma Tivuitalia minaccia sedici messe in mora e una denuncia all'UE che con il Ministero ha un filo diretto. Da Europa 7 al beauty contest delle frequenze.» (La Repubblica); c) Broadcasting «la societa' trasmette al 70 per cento sul territorio italiano in 18 diverse regioni. Screen Service, su Tivuitalia e' scontro con il Ministero. All'emittente non e' riconosciuto la status di operatore nazionale. Mazzara: - Fatti gravissimi gia' condannati dall'Europa - » (Bresciaoggi); d) «Screen Service fa ricorso al TAR e alla UE contro lo stop di Romani. Coprire con il proprio segnale 18 regioni italiane su 20 ed il 70 per cento della popolazione non basta per essere considerato un Operatore di taglia nazionale. Questo e' il parere del Ministero dello Sviluppo Economico che puo' limitare lo sviluppo del business di operatore di rete televisivo di Tivuitalia, principale asset della quotata Screen Service. La notizia, ...ha provocato uno Scossone a Piazza Affari: il titolo ieri ha chiuso a 0,5 euro perdendo il 9,95 per cento» (MF); e) «Scoppia il caso Tivuitalia: negato lo status di operatore di rete nazionale. Screen Service Broadcasting comunica in una nota che il Ministero dello Sviluppo economico ha autorizzato la controllata Tivuitalia a veicolare contenuti televisivi in tecnica digitale nell'ambito delle reti televisive acquisite, ma ha negato lo status di operatore di rete in ambito nazionale, richiesto dalla societa' oltre sedici mesi fa in base al superamento della copertura del 50 per cento della popolazione, come previsto dalla legge Gasparri del 2004. Il provvedimento sembrerebbe abrogare l'articolo 23, comma 7 della Legge Gasparri 2004, ma soprattutto appare agli addetti ai lavori come l'ennesima mossa del Governo, dopo la tribolata vicenda di Europa 7, per creare barriere di ingresso nel mercato del digitale terrestre in vista del Beauty contest gratuito che assegnera' sei multiplex agli operatori nazionali.»; risalto e' stato altresi' dato al comunicato stampa di Tivuitalia nei lanci di agenzie fra le quali II Sole 24 Ore, MF Dow Jones, Reuters e Radicor-Il Sole 24 Ore, che nell'edizione del 27 giugno 2011 unitamente al sito di La Stampa.it cosi lo riporta: «Screen Service: no Ministero status operatore nazionale. La societa' intende impugnare il provvedimento. (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 giugno - Tivuitalia, controllata dalla Screen Service Broadcasting Technologies, ha ricevuto alcuni provvedimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni. I provvedimenti ricevuti, si legge in una nota, legittimano tutte le acquisizioni realizzate e che hanno portato alla costituzione del Mux, autorizzano a veicolare contenuti televisivi in tecnica digitale nell'ambito delle reti acquisite con copertura in 18 diverse regioni e di circa il 70 per cento della popolazione italiana, negano alla stessa il riconoscimento dello status di autorizzato generale alla attivita' di operatore di rete televisivo in ambito nazionale. Viene quindi negato il riconoscimento dello status di operatore di rete nazionale, richiesto da Tivuitalia oltre 16 mesi fa, nel febbraio 2010, e successivamente ribadito con la formale comunicazione del superamento della copertura del 50 per cento della popolazione formulata in data 21 maggio 2010. In base al principio del silenzio-assenso, decorsi sessanta giorni dalla data della richiesta, lo status di operatore di rete nazionale viene conseguito ipso jure, sempreche' il Ministero non notifichi nello stesso termine un provvedimento motivato contenente il divieto di prosecuzione della attivita', provvedimento che nei confronti di Tivuitalia non e' mai stato emesso. La consapevole correttezza dell'iter attivato e seguito da Tivuitalia, la tardivita', l'illegittimita', l'ambiguita' e la contraddittorieta' del provvedimento del Ministero, che nega lo status di operatore di rete in ambito nazionale pur consentendo a Tivuitalia di operare in un regime di fatto nazionale e che attribuisce ad una norma regolamentare dell'AGCOM (la delibera 181/09/CONS) l'effetto di una «abrogazione implicita» di una norma legislativa primaria dello Stato (in particolare l'articolo 23 comma 7 della legge 03 maggio 2004 112, nota come «legge Gasparri»), espressamente richiamata dall'articolo 15 comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005 177 - «Testo Unico della Radiotelevisione» - e tuttora pienamente valida ed efficace, impongono a Tivuitalia di far valere i propri diritti ed i propri interessi legittimi nelle sedi piu' opportune. «Oltre a risultare tardivo, le motivazioni a sostegno del Provvedimento appaiono illegittime e ambigue» si legge. Dal documento si dedurrebbe infatti che la legge 112 del 2004 nota come «Legge Gasparri\" e in particolare il suo articolo 23 comma 7, risulterebbe «implicitamente abrogata» da una norma regolamentare dell'AGCOM (la delibera 181/09/CONS), mentre il citato articolo della Gasparri risulta tuttora pienamente valido ed efficace, anche in quanto espressamente richiamato dall'articolo 15 comma 4 del «Testo Unico della Radiotelevisione» decreto legislativo 177 del 2005. L'ambiguita' e contraddittorieta' deriva invece dal negare lo status di operatore nazionale ma contestualmente riconoscere e autorizzare Tivuitalia a veicolare contenuti televisivi con copertura in 18 regioni e circa il 70 per cento della popolazione italiana, ben oltre i parametri massimi che caratterizzano gli operatori locali (max 10 regioni e 49 per cento della popolazione). Tali motivazioni impongono quindi a Tivuitalia di ricorrere per far valere i propri diritti ed i propri interessi legittimi nelle sedi piu' opportune. «Impugneremo tali Provvedimenti ministeriali a difesa degli interessi legittimi non solo di Tivuitalia ma di tutti gli azionisti di Screen Service - ha dichiarato Antonio Mazzara, amministratore delegato di Tivuitalia - attivando tutte le iniziative necessarie sia in ambito nazionale - ricorrendo in via giurisdizionale agli organi di Giustizia Amministrativa e rivolgendoci all'Antitrust - sia in sede europea, intervenendo nel procedimento di infrazione tuttora pendente nei confronti dello Stato italiano per violazione dei principi sulla libera concorrenza e per la situazione di pratico monopolio dell'attivita' televisiva nazionale. Stiamo altresi' valutando se nei comportamenti omissivi e commissivi posti in essere dal Ministero sono configurabili fatti di rilevanza penale» -: se corrisponda al vero quanto affermato in premessa; se e come il Ministero dello sviluppo economico intenda affrontare le problematiche sollevate dalla societa' Tivuitalia spa quantomeno in relazione all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, eventualmente con l'emanazione di un atto di autotutela, evitando da un lato, in Italia ed in Europa, l'insorgenza di un contenzioso simile, a quello dell'emittente Europa 7 e riconoscendo, dall'altro, il principio del pluralismo ripetutamente ribadito dalle norme comunitarie, con specifico riferimento al settore televisivo, nel quale, ad avviso dell'interrogante, sussiste un noto conflitto di interessi tra potere politico e potere economico. (4-12622)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12622 presentata da CAPARINI DAVIDE (LEGA NORD PADANIA) in data 20110707"^^ . . "CAPARINI DAVIDE (LEGA NORD PADANIA)" . . "4/12622" . "0"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12622 presentata da CAPARINI DAVIDE (LEGA NORD PADANIA) in data 20110707" . "2014-05-15T01:11:07Z"^^ . .