. . "19930325-" . . . . . "SCALIA MASSIMO (FEDERAZIONE DEI VERDI)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . "0"^^ . "RUTELLI FRANCESCO (FEDERAZIONE DEI VERDI)" . "4/12583" . "Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente, dell'interno, per i problemi delle aree urbane e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: il Piano di sviluppo del sistema radiomobile a 900 MHz per il territorio del comune di Roma ha previsto in localita' Castel di Guido la realizzazione di una stazione Radio-base con annesso traliccio. In particolare esso prevede l'installazione di n. 4 CNT, di un traliccio di altezza pari a mt. 25 e la realizzazione di una cabina elettrica in muratura; l'area interessata, con accesso da Via Sodini nel centro abitato di Castel di Guido, dall'intervento e', da anni, nella disponibilita' della SIP per effetto di un contratto di affitto sottoscritto con il comune di Roma; l'area, nel vigente PRG, a seguito della variante Generale al PRG adottata l'8 marzo 1980 ed approvata con D.P.G.R. n. 2389 del 30 dicembre 1982, e' destinata a zona M, cioe' per attrezzature di servizi di quartiere; la licenza edilizia per l'intervento SIP e' stata rilasciata, in area di notevole interesse archeologico vincolata a norma dell'articolo 4 legge 1089/39, dal comune di Roma, Rip. XV, in data 6 agosto 1992 con concessione n. 617/C (prog. 48547/91); la realizzazione del progetto comporterebbe gravi ed irreparabili danni per un'area di grande interesse storico, archeologico e monumentale in quanto ricadente nel borgo medievale di Castel di Guido, sorto sui resti del centro romano di \"Lorium\", le cui prime testimonianze risalgono alla tarda eta' repubblicana. L'intera area e' stata inclusa nella perimetrazione del Parco archeologico di Castel di Guido, in corso di realizzazione; la prima fase del progetto gia' in stato di esecuzione avanzata ha compreso le seguenti opere: installazione di n. 2 CNT e realizzazione del traliccio; in data 9 novembre 1992 la Soprintendenza Archeologica di Roma, rifacendosi a quanto disposto dall'articolo 16 delle N.T.A. del PRG, punto 7, concernente la tutela delle zone di particolare pregio ambientale e paesaggistico, ha disposto il fermo dei lavori, che la SIP non ha rispettato, motivato dall'esistenza di vincoli archeologici ed ambientali per la zona, come risulta anche nella Carta dell'Agro al foglio 12 SUB con il n. 134 (Allegato n. 5); la Carta dell'Agro non costituisce, come intende il comune di Roma, un mero documento di indirizzo e di programmazione che non pone delle prescrizioni di carattere precettivo nel senso che esse debbono essere rispettate obbligatoriamente dal comune di Roma ai fini del rilascio delle concessioni edilizie; le Norme Tecniche di Attuazione del PRG del comune di Roma, approvate con delibera della G.M. n. 3765 del 22 maggio 1979, ratificata dal Consiglio comunale con atto n. 2498 del 22 giugno 1979, gia' in precedenza approvata dalla regione Lazio in data 6 marzo 1979 con delibera di Giunta n. 689, al punto 7 dell'articolo 16 relativo alle zone vincolate, cosi' dispone: \"In corrispondenza delle localita' individuate con il simbolo di avanzi archeologici o di costruzioni di interesse storico, monumentale, panoramico o ambientale, nessuna licenza di costruzione, ampliamento o trasformazione puo' essere rilasciata senza il preventivo benestare della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e, ove trattasi di ruderi archeologici, anche delle Soprintendenze delle Antichita' competenti nel territorio di Roma\"; la legge 1089/39 che disciplina il regime delle cose di interesse artistico, storico, archeologico ed etnografico, prevede la dichiarazione, la notifica e la trascrizione di vincoli quando il bene e' di proprieta' di privati. Non altrettanto avviene per le cose, contemplate nell'articolo 1, ma appartenenti ad Enti pubblici e infatti l'articolo 4 cosi' recita: \"I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e degli istituti legalmente riconosciuti devono presentare l'elenco descrittivo delle cose indicate nell'articolo 1 di spettanza degli enti o istituti che essi rappresentano. I rappresentanti anzidetti hanno altresi' l'obbligo di denunciare le cose non comprese nella prima elencazione e quelle che in seguito verranno ad aggiungersi per qualsiasi titolo al patrimonio dell'ente o istituto. Le cose indicate nell'articolo 1 restano sottoposte alle disposizioni della presente legge, anche se non risultino comprese negli elenchi e nelle dichiarazioni di cui al presente articolo\", e ancora, \"Le cose medesime non possono essere adibite ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione o integrita'\"; l'area interessata dal fermo dei lavori, di proprieta' del comune di Roma, e' pertanto ope legis sottoposta a vincolo ex lege 1089 a norma dell'articolo 4 ed e' soggetta a tutte le normative previste dalla legge stessa. Infatti, proprio per il suo particolare interesse e per la sua notorieta' la X Ripartizione del comune di Roma ha provveduto ad inserire l'area citata nella Carta Storica, Archeologica, Monumentale e Paesistica dell'Agro Romano al Foglio 12 Sud con il n. 134; il comune di Roma, in sede di esame istruttorio del progetto presentato dalla SIP, ha ritenuto erroneamente che le previsioni contenute nella Carta dell'Agro, stante l'assenza di qualsiasi vincolo regolarmente imposto ai sensi della Legge 1098/39, non erano vincolanti e che comunque l'opera da realizzare non determinava alcuna lesione dell'ambiente circostante, dimenticandosi che anche il decreto ministeriale del 6 dicembre 1971 relativo all'approvazione della variante generale del 1967 al PRG di Roma dispone: \"al fine di assicurare la piu' efficace salvaguardia del sottosuolo archeologico in tutte le zone inedificate\", si stabilisce che \"occorre prescrivere che le attuazioni del piano stesso vengano previste, progettate ed eseguite sotto la vigilanza della Soprintendenza di Roma, alla quale spettera' in definitiva il compito di fissare i limiti e le modalita' di esecuzione delle opere previste\". Pertanto il comune di Roma, prima del rilascio della autorizzazione alla SIP, doveva assumere precise intese con le competenti Soprintendenze per il preventivo conseguimento dei necessari nulla-osta in relazione ai piani particolareggiati, i piani di lottizzazione e nella istruttoria delle autorizzazioni a costruire; nel caso specifico la SIP non soltanto non ha sottoposto il proprio progetto alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza, ma neppure le ha inviato nota relativa alla data di inizio lavori, che peraltro, venivano attuati senza l'esposizione del regolamentare cartello che a norma di legge deve indicare il tipo di lavoro effettuato, la direzione dei medesimi e gli estremi della licenza edilizia; sembra sussistere, pertanto, da parte degli amministratori del comune di Roma violazione e mancata applicazione dell'articolo 16 delle N.T.A. del PRG del comune di Roma, della Legge 1089/39, eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche ed in particolare difetto di motivazione, travisamento dei fatti, falsificazione di presupposti, difetto di istruttoria e sviamento -: se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto in premessa e quali siano le loro valutazioni; quali provvedimenti urgenti verranno presi per la tutela e la salvaguardia dell'area di Castel di Guido; se non ritengano di dover emanare tutti gli atti necessari affinche' la SIP sposti in aree piu' idonee sia la stazione radio che il traliccio; se i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia non ritengano di dover predisporre una indagine per accertare la corretta procedura amministrativa degli uffici del comune di Roma in merito a quanto esposto e avviare l'iter per tutte le eventuali, sanzioni nei confronti degli amministratori pubblici e dei loro funzionari. (4-12583)" . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12583 presentata da SCALIA MASSIMO (FEDERAZIONE DEI VERDI) in data 19930325"^^ . "MATTIOLI GIANNI FRANCESCO (FEDERAZIONE DEI VERDI)" . "2014-05-14T21:01:44Z"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12583 presentata da SCALIA MASSIMO (FEDERAZIONE DEI VERDI) in data 19930325" . .