INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12542 presentata da DORIGO MARTINO (MISTO) in data 19950727
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Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che: nell'autunno del 1993, il signor Sergio Bellia, ragioniere, di Padova, trovandosi temporaneamente senza impiego, si determino' a provare l'esperienza di promotore finanziario; orientatosi verso il settore assicurativo, il signor Bellia ha incontrato a Padova i rappresentanti locali della SSI, "Star Service International Srl" di Bolzano, via della Mendola 2/a che si presenta nel mercato italiano come societa' di commercializzazione del programma assicurativo previdenziale del gruppo BBV, Bayerische Beamten Versicherungen di Monaco di Baviera (in Italia Bayerische Assicurazioni e Bayerische Vita); dopo un primo colloquio con i rappresentanti della SSI, il 2 ottobre 1993 il signor Bellia ha sottoscritto coi signori Maurizio Gottardo e Capello Patrizia, collaboratori della SSI, un contratto di iscrizione ad un primo corso formativo della durata di due giorni, che si sarebbe dovuto tenere il 9 e 10 ottobre presso l'hotel Valerio Catullo di Verona, versando come contributo alle spese alberghiere la cifra di lire 270.000; dopo pochi giorni, i rappresentanti della SSI comunicarono al signor Bellia che alla sera del primo giorno dello stage egli avrebbe ricevuto la proposta di sottoscrivere un "piano di accumulo" da lire 1.200.000 annuali, di contratti che poi Bellia avrebbe dovuto vendere ai suoi clienti, e che gli sarebbe convenuto presentarsi all'Hotel Catullo gia' con un contratto firmato di lire 600.000; da quanto affermavano i rappresentanti della SSI, l'obbligatorieta' di tale preventiva onerosa sottoscrizione era giustificato dal fatto che per essere assunto come promotore di contratti assicurativi Bellia avrebbe dovuto dimostrare di credere nei prodotti da vendere acquistandoli preventivamente in prima persona; il signor Bellia, subodorando l'ambiguita' della situazione, rifiuto' di sottoscrivere le nuove somme richiestegli, e percio' il signor Marco Ciriaco, che a Padova si dichiara responsabile locale della SSI (distribuisce biglietti da visita dove si qualifica come "Sales Manager )", gli vieto' di presentarsi al corso formativo, dichiarando interrotto ogni suo rapporto di lavoro con la societa', e promettendogli la restituzione delle 270.000 lire anticipate per le spese del seminario non piu' frequentato; nonostante le ripetute richieste, il signor Bellia non riusci' ad ottenere dai rappresentanti della SSI la restituzione dei soldi anticipati, e percio' si decise di contattare direttamente il responsabile locale della SSI, Marco Ciriaco, che risulta essere un giovane di 23 anni; quando Sergio Bellia si reco' presso l'abitazione del Ciriaco, in via Schiavon 14 di Albignasego in provincia di Padova, alle ore 21.30 del 24 novembre 1993, dopo che i genitori del Ciriaco lo avevano fatto accomodare in salotto, gli si presento' il giovane che dando in escandescenze lo aggredi' con violenza, colpendolo ripetutamente con numerosi pugni, inseguendolo fin fuori di casa; Sergio Bellia, a seguito dell'aggressione subita, si fece curare presso il Pronto Soccorso dell'ULSS n. 21 di Abano Terme, dove il medico di guardia ha redatto un referto medico con prognosi di cinque giorni; il 26 novembre 1993, Sergio Bellia ha presentato denuncia per lesioni ed insolvenza contro Marco Ciriaco, presso il nucleo operativo del comando provinciale carabinieri di Padova, allegando il referto medico ed il contratto con la SSI; informandosi sul Ciriaco, il signor Bellia ha potuto apprendere, da notizie pubblicate sulla stampa locale (Il Gazzettino), che il Marco Ciriaco era stato in precedenza arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri di Lignano perche' trasportava in automobile notevoli quantita' di droga "estasi" sulle spiagge venete; nonostante la denuncia penale e due lettere-esposto inviate nel Marzo e Giugno del 1994 alla CONSOB ed all'ISVAP, il signor Bellia non ha potuto vedere adottata nessuna misura di censura o di diffida nei confronti della societa' Star Service International, ne' alcun provvedimento giudiziario nei confronti del Ciriaco, che risulta ancora esercitare l'attivita' di promotore finanziario, continuando a raggirare giovani disoccupati, seppure sia stata accertata dalla stessa CONSOB la sua non iscrizione all'apposito albo dei promotori finanziari di cui all'articolo 5 comma 10 della legge 2 Gennaio 1991 n. 1 -: se il Ministro non intenda disporre una urgente inchiesta, da parte degli organi competenti, sulla regolarita' dell'attivita' svolta dalla societa' "Star Service International"; se non intenda sollecitamente verificare presso l'autorita' giudiziaria di Padova come e perche' l'attivita' illegale del signor Ciriaco possa ancora essere liberamente esercitata, e perche' i reati da lui commessi non siano stati perseguiti. (4-12542)
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4/12542
DORIGO MARTINO (MISTO)