INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12369 presentata da PILI MAURO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20110616
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_12369_16 an entity of type: aic
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-12369 presentata da MAURO PILI giovedi' 16 giugno 2011, seduta n.487 PILI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: il porto canale di Cagliari risulta la piu' importante infrastruttura portuale della Sardegna; l'infrastruttura rilanciata nel 2003 in seguito ad un accordo con i piu' importanti operatori mondiali rischia ora una grave crisi non solo operativa ma anche di prospettiva considerata la situazione di totale incertezza nella quale sono costretti ad operare potenziali investitori e gli stessi imprenditori che hanno gia' avviato iniziative imprenditoriali nelle aree limitrofe al porto canale; tale incertezza e' divenuta odissea per numerosi imprenditori che avendo acquistato le aree destinate alle intraprese economiche contigue al porto canale si ritrovano ora a non poter piu' utilizzare tali aree, dopo averle pagate al consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari (Casic), persino con il rischio del blocco delle proprie iniziative imprenditoriali; in data 24 giugno 2010 e' stato infatti redatto un quarto verbale di delimitazione del pubblico demanio marittimo reg. repertorio n. 11 del 2010; una decisione che appare contraddittoria rispetto a tutte le precedenti valutazioni e determinazioni intercorse negli anni sull'annosa questione relativa alla definizione dei confini delle aree demaniali; tale delimitazione che appare in contrasto anche con le ragioni stesse che sin dall'avvio della realizzazione dell'opera infrastrutturale avevano sostanzialmente chiarito la proprieta' e la funzione delle aree stesse; il 7 febbraio 1974, tra la cassa per il mezzogiorno, la SIACA S.p.A. ed il consorzio area sviluppo industriale di Cagliari fu sottoscritta apposita convenzione per l'esecuzione del progetto speciale n. 1, cosi' come approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera del 4 agosto 1972, relativo alla realizzazione a Cagliari di un porto industriale dotato di infrastrutture ed attrezzatura per contenitori; in attuazione della «convenzione quadro» la Cassa per il Mezzogiorno affidava alla SIACA S.p.A. «la progettazione di massima ed esecutiva delle varie opere necessarie per l'attuazione del 1 o lotto funzionale del Porto Industriale di Cagliari costituente il Progetto Speciale n. 1, nonche' l'esecuzione dei lavori e forniture che saranno affidati mediante appositi atti relativi a singoli stralci nei limiti dei finanziamenti deliberati dal CIPE»; l'articolo 2 della convenzione quadro indicava le opere di cui al primo lotto, la cui progettazione ed esecuzione veniva affidata alla SIACA, prevedendo che il progetto speciale comprendesse: «...un complesso di opere a mare atte a creare un adeguato avamposto e a consentire un sicuro accesso al porto-canale propriamente detto (...)»; un complesso di opere a terra comprendenti: a) un canale navigabile della lunghezza di circa 2.500 metri... un bacino di evoluzione terminale di circa 500 metri di diametro inserito, una banchina di circa 1.500 metri di lunghezza; b) l'arredamento della sopraindicata banchina, l'insieme dei piazzali operativi ed il loro collegamento con la viabilita' esterna, gli edifici per i servizi tecnici ed amministrativi del porto, le infrastrutture, le attrezzature di carattere pubblico per la movimentazione dei containers, i servizi tecnologici generali atti ad assicurare la funzionalita' del porto, limitatamente alle opere pubbliche finanziabili al 100 per cento a carico dello Stato; c) un complesso di opere stradali di variante alla Strada Statale 195 il cui attuale percorso verra' tagliato dalla via d'acqua; la Convenzione Quadro, all'articolo 8, relativamente ai compiti affidati dalla cassa per il mezzogiorno al CASIC, prevedeva: «Alle operazioni occorrenti per le espropriazioni, riscatti di concessioni demaniali preesistenti ed occupazioni provvedera' - con l'utilizzazione dei fondi che saranno forniti ed assunti a proprio carico dalla Cassa sulla scorta delle previsioni della variante del piano regolatore dell'area, degli elaborati progettuali, nonche' delle stime tecniche ulteriormente necessarie - il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari (che all'uopo interviene al presente atto), avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 147 del Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967 n. 1523. Al consorzio verra' corrisposto a totale tacitazione delle sue prestazioni l'11 per cento (undici per cento) delle indennita' di esproprio oltre il rimborso delle spese notarili e giudiziarie; le aree cosi' acquisite dovranno essere intestati al Ministero della marina mercantile per le opere di competenza del demanio Marittimo ed al consorzio; l'articolo 147 del Testo unico delle Leggi sul mezzogiorno, in base al quale la Cassa per il Mezzogiorno affidava al CASIC le operazioni di espropriazione, prevedeva che: «Nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriali il consorzio puo' promuovere, con le norme previste dal presente articolo, la espropriazione di immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro 5 anni dal decreto di esproprio.»; le aree di proprieta' di privati venivano espropriate dal CASIC tanto che il Prefetto provvedeva, in forza della dichiarazione di pubblica utilita' derivante dall'approvazione del progetto speciale n. 1 della cassa, cosi' come dall'approvazione del progetto esecutivo del 1 o lotto funzionale, all'emanazione di numerosi decreti espropriativi, a favore dello stesso CASIC che, divenuto pertanto proprietario di tali aree, provvedeva a metterle nella disposizione della SIACA affidataria della esecuzione delle predette opere; il 18 maggio 1989, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, subentra nei rapporti della cessata Cassa per il Mezzogiorno, trasferiva al CASIC le opere relative al 1 o lotto funzionale del porto Industriale di Cagliari nonche' i progetti di completamento gia' approvati; in seguito alla realizzazione delle opere portuali, avendo determinato queste ultime la trasformazione delle aree sulle quali insistevano in aree demaniali marittime ai sensi dell'articolo 28 del codice della navigazione, la Capitaneria di Porto di Cagliari procedeva alla delimitazione di detto demanio con tre distinti procedimenti ex articolo 32 dello stesso Codice della Navigazione: il primo conclusosi con verbale n. 199 del 18 luglio 1997, il secondo con verbale n. 207 del 3 giugno 1999 ed il terzo con verbale n. 216 del 9 gennaio 2001; i verbali suddetti registravano la delimitazione delle aree occupate dalle opere portuali gia' realizzate e che rivestivano il carattere di demanialita' marittima, tanto che le stesse commissioni delimitatrici ritenevano che per tali aree, oltre a quelle che risultavano essere demaniali all'origine, potesse attuarsi il procedimento ex articolo 32 essendo le opere realizzate e collaudate, riservandosi di procedere ad ulteriori delimitazioni conseguentemente alla eventuale realizzazione di nuove opere comprese nel progetto; nel 2002 la capitaneria di Porto di Cagliari dispone una nuova verifica dei caratteri demaniali di quelle aree acquisite attraverso l'esproprio effettuato dal Casic e per questo motivo viene attivata un'ulteriore Commissione incaricata della quarta delimitazione concludeva il proprio compito accertativo, svolto ai sensi dell'articolo 32 del codice della navigazione e 58 del regolamento, con il verbale 20/23 gennaio 2003, rilevando: «...la gran parte delle predette aree oggetto di indagine della presente delimitazione, per lo piu' costituite da terreni originariamente non demaniali ed espropriate dal CASIC ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione quadro per costruzione del porto canale, intercorsa nel 1974 tra cassa per il Mezzogiorno e il predetto ente, all'attualita' non appaiono rivestire i caratteri della demanialita' marittima che ne consentano un inserimento in una delle categorie individuate dall'articolo 28 del codice della navigazione. Sulle stesse al momento non risultano edificate opere e tanto meno sono utilizzate a scopi marittimi. Al fine di verificare i predetti elementi di fatto mediante sopralluogo sul posto la Commissione si aggiorna al 23 gennaio 2003; nel suddetto sopralluogo la commissione evince che dallo stato dei luoghi non traspare una destinazione attuale delle aree in esame a fini marittimi e le stesse non presentano caratteristiche geomorfologiche di demanialita'; la decisione della Commissione veniva comunicata ufficialmente dalla capitaneria di porto di Cagliari al Ministero delle infrastrutture e trasporti con nota prot. 7/302/6533/DEM del 25 febbraio 2003 il quale, con nota del successivo 20 marzo 2003 a firma del direttore generale, affermava: «Al riguardo si ritiene che la Commissione di delimitazione, assicurando la partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati per la tutela di tutti gli interessi coinvolti, debba procedere alla individuazione delle aree, anche di quelle che al momento siano intestate a terzi, che risultano necessarie, funzionali e quindi pertinenziali al porto, indipendentemente dalla loro utilizzazione attuale, e che sono quindi destinate ad assumere il carattere della demanialita' marittima, al fine, di attivare la successiva procedura di acquisizione tra i beni del Demanio dello Stato-Ramo Marina Mercantile»; a seguito della richiamata nota, la commissione esaminava le aree alla luce della richiesta del Ministero e, con verbale del 31 marzo 2005, senza in alcun modo modificare o revocare il precedente provvedimento accertativo di cui al verbale del 20/23 gennaio 2003, indicava quali aree potessero essere, cosi' come indicato da Ministero, acquisite ai fini della funzionalita' del porto; ai sensi dell'articolo 8 della convenzione quadro, le aree a suo tempo assunte dal CASIC, in concessione se demaniali, ovvero in proprieta' se espropriate o acquistate con procedimento bonario risultavano cosi' suddivise: a) aree occupate dalle opere realizzate in esecuzione del progetto provato di realizzazione del lotto 1 o del porto industriale, e come tali demaniali ai sensi dell'articolo 28 del codice della navigazione; b) aree non occupate dalle opere ma comprese ab origine nel demanio marittimo (fanno parte di tali aree, ad esempio, quelle restituite in forza di apposito accordo, dalla Conti Vecchi S.p.A. e che erano precedentemente da quest'ultima detenute in concessione per essere utilizzate per la produzione di sale); c) aree espropriate dal CASIC in forza di decreti prefettizi emessi in base ad una dichiarazione di pubblica utilita' risalente al 1981 (approvazione da parte della Cassa per il Mezzogiorno del Progetto esecutivo realizzazione 1 o lotto funzionale), sulle quali non era stata realizzata alcuna opera e delle quali i proprietari espropriati non avevano attivato il procedimento per la retrocessione, e tra le quali, erano comprese le aree che, ai sensi del secondo comma del citato articolo 8 della Convenzione quadro, sarebbero dovute rimanere nella proprieta' del CASIC medesimo; le aree rimaste in capo al Casic risultavano, dunque, di proprieta' del CASIC tanto che le stesse erano state iscritte nei pubblici registri tenuti presso la conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari; aree che il Casic ha messo in vendita al fine di sviluppare attraverso capitali e intraprese private le attivita' economiche previste a supporto e integrazione dell'area portuale; nelle sedute del comitato portuale del 7 e 29 ottobre 2009, il comitato portuale di Cagliari, nel quale siede anche la Capitaneria di porto approvava lo statuto ed i patti parasociali della Cagliari Free Zone S.p.A., societa' partecipata in parti uguali dal Cacip e dall'autorita' portuale; in allegato ai patti parasociali, approvati nella seduta del 29 ottobre 2009, con il voto favorevole della stessa capitaneria, veniva approvata la delimitazione della zona franca attraverso una mappa nella quale le aree vendute dal Cacip ad imprenditori privati, venivano espressamente indicate come aree di proprieta' privata e quindi escluse dalla delimitazione predetta; in data 19 maggio 2010, la capitaneria di porto informa che «il giorno 24 giugno 2010 alle ore 9,30 avranno inizio le operazioni di delimitazione delle aree in oggetto ai sensi e per gli effetti degli articolo 32 del codice della navigazione e 58 del relativo regolamento di esecuzione - parte marittima». oggetto di tale procedimento di delimitazione sono le medesime aree interessate dal verbale di chiusura della precedente commissione del 20/23 gennaio 2003, nel quale veniva accertata la natura non demaniale delle predette aree, e pur non essendo intervenuto alcun elemento modificativo della situazione giuridica e di fatto delle stesse: «È stato, infatti, accertato che sussistono elementi di incertezza sulla esatta delimitazione di tutte le aree demaniali marittime portuali e relative pertinenze aventi i connotati di cui agli articoli 28 lettera a) e 29 del codice della navigazione, esistenti all'interno dell'ambito portuale del Porto Canale di Cagliari e che appare quindi opportuno pervenire alla definizione ed eliminazione di tali incertezze in ragione anche della gia' intervenuta adozione, ai sensi dell'articolo 5, 3 o comma primo periodo, della legge 84/94...»; in data 24 giugno 2010, la Commissione ha ritenuto di estendere l'area di demanio marittimo a tutte le aree la cui demanialita' fu gia' esclusa dalla precedente Commissione, ritenendo che: «Trattasi quindi di aree in gran parte gia' in precedenza demaniali e di altre che, espropriate per la realizzazione del porto canale, hanno inequivocabilmente acquisito il connotato della demanialita' ex articoli 28 e 29 del codice della navigazione»; tale provvedimento di nuova ed ulteriore delimitazione non sarebbe stato inviato al Ministro competente, anche ai fini dell'eventuale annullamento, del provvedimento che approva il verbale di delimitazione l'articolo 58 del Regolamento di attuazione del codice della navigazione prevede che il potere di annullamento possa essere esercitato dal Ministro, ai sensi dell'articolo 32 del codice della navigazione, con riferimento al provvedimento di approvazione del verbale di delimitazione il quale, infatti «diviene obbligatorio per lo Stato, salvo il potere di annullamento attribuito al ministro per la marina mercantile dall'articolo 32 del codice, dopo che sia approvato dal direttore marittimo, di concerto con l'intendente di finanza»; risulta evidente dalla sequenza sinteticamente riportata delle procedure e degli atti richiamati un comportamento contraddittorio e illogico dei vari soggetti istituzionali che hanno agito con propri atti sulla vicenda; appare fin troppo evidente che un comportamento palesemente in contrasto con il principio della certezza del diritto abbia non solo arrecato un danno ai singoli privati che avevano operato scelte e investimenti in funzioni di approvazioni, atti notarili, e registrazioni immobiliari presso gli uffici preposti della conservatoria immobiliare ma anche alla stessa valenza economica delle opere realizzate al fine di creare le precondizioni per lo sviluppo, il mancato rispetto di una delimitazione adottata quasi otto anni fa e la sua modifica pur in assenza di nuovi tangibili presupposti rischia di generare nell'ambito degli operatori economici una pesantissima ricaduta sulle gia' scarse capacita' attrattive del territorio -: se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti abbia ricevuto il provvedimento che definisce la nuova ridelimitazione dell'area; se non ritenga necessario promuovere un'attenta valutazione non solo procedurale ma anche relativamente ai possibili danni economici che lo Stato dovesse essere chiamato a rifondere qualora i soggetti privati colpiti da tale decisione dovessero ricorrere alla giustizia amministrativa e civile; se non ritengano i Ministri competenti, in sede di autotutela, ed in particolare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti avvalendosi dell'articolo 58 del regolamento di attuazione del codice della navigazione che prevede il potere di annullamento ai sensi dell'articolo 32 del Codice della Navigazione, di valutare l'opportunita' e la necessita' di annullare tale provvedimento di ridelimitazione che rischia di generare una situazione di totale incertezza nella gestione del futuro del porto canale di Cagliari; se non ritenga di dover inviare ispettori ministeriali per verificare l'accaduto e se vi siano delle responsabilita'; se non ritenga indispensabile promuovere un'apposita conferenza di servizi che abbia come obiettivo quello del rilancio dell'importante infrastruttura portuale di Cagliari che proprio grazie a quei terreni aveva preventivato uno sviluppo non solo indiretto ma anche diretto legato ad iniziative imprenditoriali in grado di valorizzare al meglio l'importante infrastruttura collocata al centro del Mediterraneo. (4-12369)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12369 presentata da PILI MAURO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20110616
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PILI MAURO (POPOLO DELLA LIBERTA')