_:B6dfc3de558e4bf3533648cd089890940 "L'edificio sede della ex Pretura di Staiti - Brancaleone venne costruito con finanziamento statale, ex articolo 19 L. 30.3.1981 n. 119, e pertanto con vincolo di destinazione d'uso giudiziario. A seguito della soppressione della Pretura ed in attesa dell'entrata in funzione dell'ufficio del Giudice di Pace, il Sindaco di Brancaleone, in data 9.9.1994, chiedeva al Ministero di Grazia e Giustizia l'autorizzazione ad occupare con uffici comunali un piano dei locale della ex pretura, assicurando che l'immobile sarebbe stato restituito alle esigenze di giustizia, entro i quattro mesi necessari ad eseguire alcuni lavori di ristrutturazione del Palazzo Municipale. Ma anziche' ottemperare all'impegno assunto, il Sindaco con ordinanza del 23 marzo 1995, disponeva la consegna quale sede dell'Ufficio del Giudice di Pace, di un immobile gia' destinato a bottega artigiana. Il Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria invitava invece l'Amministrazione di Brancaleone a rilasciare immediatamente l'immobile in questione o, in via subordinata, a consentire l'insediamento provvisorio dell'Ufficio giudiziario in una parte idonea del fabbricato. L'ufficio si insediava, cosi', provvisoriamente in alcuni locali considerati del tutto insufficienti dal Giudice coordinatore. Per alcuni mesi la competente Direzione Generale di questo Ministero, la Presidenza della Corte di Appello di Reggio Calabria e la Presidenza del Tribunale di Locri hanno ripetutamente invitato l'Amministrazione comunale a trovare una soluzione che assicurasse la piena funzionalita' dell'ufficio del Giudice di Pace. Il Sindaco, dopo varie assicurazioni sulla disponibilita' entro tempi brevi dell'immobile in questione, con nota del 23.10.1995, diffidava il Ministero di Grazia e Giustizia a disporre la restituzione di un altro immobile gia' adibito a Casa mandamentale e con altra nota del 10.2.1996 comunicava che essendo stata soppressa la Pretura l'edificio costruito quale sede della stessa e mai utilizzato a tale fine diveniva di esclusiva competenza e proprieta' comunale, ed ancora, con nota del 12.2.1996 offriva al Ministero di Grazia e Giustizia la possibilita' di disporre gratuitamente dell'edificio a condizione che nel Comune di Brancaleone venisse ripristinato l'ufficio di Pretura. La Direzione Generale degli Affari Civili del Ministero di Grazia e Giustizia, con nota del 21.3.1997, invitava il Presidente del Tribunale di Locri a diffidare il dott. Saladino perche' rilasciasse i locali in questione, e rimetteva alla valutazione del Procuratore della Repubblica di Locri il comportamento dello stesso. Per tale vicenda la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri ha istruito un procedimento penale a carico del Sindaco per i reati di omissione di atti d'ufficio ed interruzione di pubblico servizio, archiviato dal GIP di quel Tribunale, su richiesta del P.M., mentre il TAR della Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria -, adito dal Sindaco di Brancaleone avverso l'atto di diffida del Tribunale di Locri, in data 9.5.1997, con sentenza n. 294/97 ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione. Attualmente, grazie alla mediazione del Presidente del Tribunale, l'ufficio del Giudice di Pace e gli uffici comunali coabitano nello stesso immobile della ex Pretura. Il Ministro di grazia e giustizia: Giovanni Maria Flick." . _:B6dfc3de558e4bf3533648cd089890940 "19980810" . _:B6dfc3de558e4bf3533648cd089890940 "MINISTRO MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA" . _:B6dfc3de558e4bf3533648cd089890940 . . "4/12101" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "19970729-19980925" . "1"^^ . . . _:B6dfc3de558e4bf3533648cd089890940 . "2014-05-15T11:12:01Z"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12101 presentata da ALOI FORTUNATO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19970729"^^ . "Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dei lavori pubblici e per la funzione pubblica e affari regionali. - Per sapere - premesso che: il comune di Brancaleone (Reggio Calabria) realizzava nell'anno 1990 un edificio destinato a sede dell'istituenda pretura mandamentale; tale pretura veniva soppressa nelle more della costruzione dalla sopravvenuta riforma giudiziaria, onde il predetto edificio, non ultimato ne' utilizzato, veniva lasciato in stato di totale abbandono; il comune di Brancaleone, danneggiato nel proprio territorio da grave calamita' naturale, otteneva dal ministero di grazia e giustizia di poter ospitare i propri Uffici presso il predetto edificio, in totale assenza di altri plessi idonei; nel maggio del 1995 entrava in funzione il giudice di pace, per il cui ufficio i locali organi giudiziari chiedevano la liberazione del citato immobile; un'ampia porzione del fabbricato, piu' che sufficiente all'alquanto limitato carico di lavoro del giudice di pace di Brancaleone, veniva offerta dal menzionato comune all'amministrazione giudiziaria per l'attivita' istituzionale di competenza, suscitando inopinatamente un secco rifiuto, seguito da nota del 23 marzo 1996, del presidente del tribunale di Locri, con la quale il sindaco del comune di Brancaleone veniva diffidato a rilasciare tutti i locali in questione, pena deferimento alla procura della Repubblica presso lo stesso tribunale; avverso tale atto, il predetto Sindaco avanzava ricorso giurisdizionale amministrativo innanzi al Tar di Reggio Calabria in data 11 aprile 1996, con n.397/96, ottenendone soltanto, in data 26 marzo 1997, dichiarazione di difetto di giurisdizione e conseguente declinazione di ogni pronuncia nel merito; immediatamente dopo aver acquisito conoscenza della decisione del Tar, la procura della Repubblica presso il tribunale di Locri, come da diffida sopra richiamata, avviava procedimento penale a carico del sindaco del comune di che trattasi, per violazione degli articoli 328 e 340 del codice penale; e' evidente la necessita' che venga tempestivamente assunta una chiara presa di posizione in favore di un pubblico amministratore, democraticamente eletto dal popolo, il quale si e' trovato esposto a quella che gli interroganti ritengono costituisca oggettivamente una forma di intimidazione da parte di chi controlla ed utilizza gli strumenti della giustizia, unicamente per aver compiuto il proprio dovere ed avere equamente e legittimamente affrontato una questione di pubblico interesse; appare altresi' sconcertante l'atteggiamento dell'organo di giustizia amministrativa, che ha di fatto preferito spogliarsi del proprio ruolo costituzionale piuttosto che dichiarare nel merito la manifesta illegittimita' di un atto amministrativo che gli interroganti ritengono deprecabile -: quali tempestive ed incisive iniziative intenda il Governo assumere al fine di ripristinare il rispetto della legalita' da parte di tutti i soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti, operando per la composizione di una vicenda che ha visto iniquamente danneggiato un cittadino inerme per fini del tutto estranei alla sfera istituzionale. (4-12101)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12101 presentata da ALOI FORTUNATO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19970729" . . . "VALENSISE RAFFAELE (ALLEANZA NAZIONALE)" . . . "ALOI FORTUNATO (ALLEANZA NAZIONALE)" . . .