INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11901 presentata da BERNARDINI RITA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110517

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-11901 presentata da RITA BERNARDINI martedi' 17 maggio 2011, seduta n.473 BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro della difesa, al Ministro per le pari opportunita'. - Per sapere - premesso che: il signor Friscina Cristian, e' un ragazzo residente in Puglia, titolare di patente di guida emessa dalla Motorizzazione civile di Brindisi il 28 aprile 1999; il 04 giugno 2009, il signor Friscina ha proceduto al rinnovo decennale della patente di guida, presso l'USL di Brindisi (distretto di Mesagne). Le procedure di rinnovo prevedono che ci si sottoponga ad una visita medica per valutare la permanenza dell'idoneita' alla guida; il signor Friscina e' risultato perfettamente idoneo e la validita' della patente gli e' stata rinnovata. Come per prassi, gli e' stato anche rilasciato un certificato medico che consente di continuare a guidare in attesa di ricevere a mezzo posta il tagliando adesivo attestante il rinnovo che si applica sulla patente, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il 21 dicembre 2010, tuttavia, si e' dovuto recare presso gli uffici della Motorizzazione civile di Brindisi per sollecitare rinvio del predetto tagliando che a distanza di un anno e mezzo dal rinnovo non gli era ancora pervenuto; in quella sede, pero', apprendeva dell'esistenza di un provvedimento con il quale gli era imposta «la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneita' psicofisica», sulla base di una «comunicazione del 14/01/2000 dell'Ospedale Militare Bonomo di Bari»; cio' nonostante la validita' della patente gli fosse stata rinnovata il 04 giugno 2009 a seguito di visita medica; il provvedimento si limitava a disporre la revisione della patente di guida del signor Friscina «vista la comunicazione n. 17 Osp. Mil. Bonomo Bari in data 14/01/2000 dalla quale risulta che la S.V., il 13/01/2000 presentava delle patologie che potrebbero risultare di pregiudizio per la sicurezza della guida, considerato che le risultanze di tale comunicazione fanno sorgere dubbi sulla persistenza nella S.V. dei requisiti di idoneita' psicofisica prescritti per il possesso della patente di guida»; il riscontro di fatti determinanti e' presupposto perche' sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e/o psichici prescritti o dell'idoneita' tecnica alla titolarita' della patente di guida e il provvedimento mancava del tutto della loro indicazione, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 3 della legge sul procedimento amministrativo e dall'articolo 128 del codice della strada; il provvedimento mancava, quindi, delle motivazioni che hanno portato alla sua adozione e mancava anche, in allegato, della comunicazione dell'Ospedale Militare di Bari di cui si ignora il contenuto, ma dal quale si evincerebbe che il signor Friscina nel 2000 «presentava delle patologie che potrebbero risultare di pregiudizio per la sicurezza della guida»; si da' il caso che nell'anno 2000 il signor Friscina sia stato esonerato dal servizio di leva obbligatorio, proprio dall'Ospedale Militare di Bari, conseguendo un foglio di congedo assoluto. La ragione di tale congedo risulterebbe legata esclusivamente al fatto che, essendo il signor Friscina persona omosessuale, in caserma sarebbe stato esposto al rischio di discriminazione e intolleranza in ragione del proprio orientamento omosessuale; egli non presentava alcun tipo di patologia, ne' tale puo' essere considerata l'omosessualita' come l'eterosessualita' di una persona. In nessun caso l'orientamento sessuale di una persona puo' essere considerata causa di inidoneita' psichica o fisica alla titolarita' della patente di guida; nella comunicazione dell'Ospedale Militare sembrerebbe addirittura che l'omosessualita' venga definita «patologia», fatto di per se' assurdo; qualora l'orientamento omosessuale del ricorrente fosse stato il motivo della sospensione della patente di guida, l'atto amministrativo sarebbe intrinsecamente e sostanzialmente nullo in quanto adottato in mancanza assoluta di presupposti e ledendo diritti costituzionali fondamentalissimi dell'individuo, a partire dalla dignita' personale. La nullita' di tale atto si estenderebbe a qualsiasi atto consequenziale che lo abbia preso o lo prendesse come suo presupposto; a tal proposito si richiamano anche le sentenze del TAR Sicilia n. 2353 del 2005 e quella del tribunale di Catania del 29 gennaio 2008, che hanno dichiarato la nullita' del provvedimento che disponeva la revisione della patente di guida in un caso identico a quello per il quale si ricorre. Il tribunale di Catania, come di recente confermato dalla corte di appello, ha anche condannato i Ministeri al risarcimento del danno subito dal ricorrente/attore; il 20 gennaio 2011, il signor Friscina si e' nuovamente recato presso l'ufficio della Motorizzazione civile di Brindisi per depositare un ricorso contro il provvedimento che gli era stato consegnato il 21 dicembre 2010, protocollato con il numero 237 III/15 del 20 gennaio 2011; a distanza di ben tre mesi, il 15 aprile 2011, il signor Friscina si e' recato nuovamente presso l'ufficio della Motorizzazione per avere informazioni sull'esito del proprio ricorso, ma paradossalmente non vi era nessun funzionario in grado di dirgli alcunche', neppure se l'esame del ricorso era stato avviato. Solo tre giorni dopo la Motorizzazione faceva pervenire a mezzo posta una comunicazione nella quale confermava che il ricorso era stato inoltrato alla direzione generale territorialmente competente; nel frattempo il signor Friscina continua ad avere la patente sospesa ed in conseguenza di cio' a subire notevoli danni -: se i Ministri interrogati siano in possesso di informazioni sul caso descritto; se non ritengano di intervenire per risolvere con urgenza paradossale situazione descritta; se e come intendano risarcire il signor Friscina a nome della pubblica amministrazione; se non intendano adottare un provvedimento generale che vieti l'adozione di simili provvedimenti nei confronti della persone con orientamento omosessuale. (4-11901)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA (PARTITO DEMOCRATICO) 
BELTRANDI MARCO (PARTITO DEMOCRATICO) 
MECACCI MATTEO (PARTITO DEMOCRATICO) 
TURCO MAURIZIO (PARTITO DEMOCRATICO) 
ZAMPARUTTI ELISABETTA (PARTITO DEMOCRATICO) 
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