INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11862 presentata da DI PIETRO ANTONIO (ITALIA DEI VALORI) in data 20110505

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-11862 presentata da ANTONIO DI PIETRO giovedi' 5 maggio 2011, seduta n.472 DI PIETRO. - Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che: il signor Serigne Abdou Lahat Mbacke' il 4 agosto 2010 e' stato tratto in arresto per violazione dell'articolo 14 comma 5-bis, del decreto legislativo n.286 del 1998; il signor Serigne Abdou Lahat Mbacke', nato in Senegal, e' il destinatario di due ordini di espulsione (il primo emesso dal prefetto di Roma in data 27 agosto del 2008, il secondo emesso dal questore di Roma in data 13 novembre 2009); il cittadino senegalese, una volta tratto in arresto, e' stato tradotto presso il tribunale di Modena per la celebrazione del processo con rito direttissimo; il signor Serigne Abdou Lahat Mbacke' e' stato condannato ad 1 anno 1 mese e 28 giorni di reclusione; nel gennaio 2011 il signor Serigne Abdou Lahat Mbacke' ha acquisito, mediante l'ambasciata del Senegal a Roma, la documentazione necessaria per contrarre matrimonio con la signora Arianna Crocioni; lo stato di detenzione del signor Serigne Abdou Lahat Mbacke' non consente la celebrazione del matrimonio, neanche nell'istituto carcerario; la Corte di giustizia Unione europea con la sentenza del 28 aprile 2011 ha stabilito che il reato di inottemperanza o violazione dell'ordine del questore a lasciare il territorio dello Stato articolo 14, comma 5-ter del decreto legislativo n.286 del 1998 e' incompatibile con la disciplina prevista dalla direttiva comunitaria in materia di rimpatri di cittadini stranieri (direttiva 2008/115/CE cosiddetto direttiva rimpatri) e che, pertanto, il giudice italiano e' tenuto a non applicare tale fattispecie di reato; Il reato previsto dall'articolo 14, comma 5-ter del decreto legislativo n.186 del 1998 e' incompatibile con la direttiva comunitaria poiche' quest'ultima prevede una procedura «graduale» di allontanamento dello straniero, privilegiando in primis la partenza volontaria (invito a lasciare il territorio entro un termine che va da 7 a 30 giorni). Nel caso in cui l'invito venga disatteso segue il trattenimento in un centro per il tempo strettamente necessario al rimpatrio e, successivamente, misure via via crescenti di compressione della liberta' personale che non possono mai superare i diciotto mesi; la normativa domestica, invece, prevede un sistema esattamente opposto a quello sancito dalla direttiva europea. Infatti la cosiddetta Bossi-Fini prevede nell'ordine: l'esecuzione immediata dell'espulsione, il trattenimento nei Cie, l'intimazione ad allontanarsi; secondo la Corte di giustizia, la normativa italiana rischia di vanificare le possibilita' di implementare una efficace politica comune nella materia in questione e di comprimere eccessivamente la liberta' degli stranieri irregolari; a seguito dell'intervento dei giudici europei si sta procedendo alla scarcerazione dei detenuti condannati per il reato previsto dall'articolo 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perche' il «fatto non e' piu' previsto dalla legge come reato» e l'abolizione del reato travolge anche le sentenze definitive; con riferimento al diritto dello straniero irregolare di contrarre matrimonio, inoltre, la Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza IV sezione del 14 dicembre 2010 e altri contro Regno Unito) ha affermato che una sentenza che privi della capacita' matrimoniale lo straniero in condizione di irregolarita' viola la Convenzione europea per i diritti dell'Uomo e la salvaguardia delle liberta' fondamentali, poiche' verrebbero lesi il diritto alla liberta' matrimoniale (articolo 12 CEDU) e il principio di non discriminazione; il giudice di pace di Trento, con ordinanza del 16 giugno 2010, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 116 del codice civile laddove, nella sua nuova formulazione, richiede allo straniero che voglia sposarsi l'esibizione del permesso i soggiorno, ai fini della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio; la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo dovrebbe condurre all'accoglimento della questione da parte della Corte costituzionale, in quanto il legislatore italiano e' tenuto a rispettare le norme CEDU cosi' come interpretate dalla Corte europea, le cui sentenze hanno una portata integratrice delle norme medesime e sono dunque parimenti vincolanti per l'Italia -: quali iniziative si intendano adottare, nell'immediato, per garantire all'Italia una posizione in linea con la disciplina dettata dalla direttiva 2008/115/CE e quindi con la sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 2011; se il Governo intenda assumere iniziative normative per adeguare l'articolo 116 del codice civile che nella sua attuale formulazione riproduce una disposizione che e' gia' stata dichiarata illegittima dalla Corte europea dei diritti dell'uomo considerato il rischio che la citata disposizione possa essere censurata anche dalla Corte costituzionale.(4-11862)
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