"2014-05-15T01:05:14Z"^^ . . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-11767 presentata da AMERICO PORFIDIA giovedi' 28 aprile 2011, seduta n.469 PORFIDIA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: quasi quarant'anni fa ha avuto inizio in Italia la mobilitazione di cittadini e di lavoratori per eliminare l'amianto e i suoi effetti nocivi. Le lotte e gli scioperi iniziati in Piemonte (dove si trovavano le cave di Balangero e l'eternit di Casale Monferrato), in Friuli Venezia-Giulia (a Monfalcone e Trieste), in Veneto (a Porto Marghera) e in Lombardia (a Broni, a Seveso, alla Breda di Sesto) portarono alla sottoscrizione di accordi sindacali che prevedevano l'istituzione dei «libretti sanitari individuali», il registro dei dati ambientali di reparto nelle fabbriche, nonche' i controlli delle aziende sanitarie locali sugli ambienti di lavoro. Questi accordi sindacali furono poi recepiti da leggi regionali e, successivamente, da leggi nazionali; nel 1992, dopo oltre venti anni di processi civili e penali, e' stata approvata la legge 27 marzo 1992, n. 257, «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», che prevede il divieto di estrazione, lavorazione, utilizzo e commercializzazione dell'amianto, la bonifica degli edifici, delle fabbriche e del territorio, misure per la tutela sanitaria e previdenziale dei lavoratori ex esposti all'amianto, nonche' misure per il risarcimento degli stessi e per il riconoscimento della qualifica di malattia professionale e del danno biologico; purtroppo, in questi ultimi sedici anni la predetta legge e' stata solo parzialmente attuata, come pure il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, attuativo di direttive comunitarie in materia di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizione ad agenti climatici, fisici e biologici, mentre sono aumentati progressivamente i decessi per tumore causati da esposizione all'amianto; per quasi un decennio sono rimasti non attuati aspetti fondamentali di tale normativa, come la mappatura della presenza dell'amianto nel nostro Paese, la previsione dei piani regionali di bonifica, la creazione del registro degli ex esposti e dei mesoteliomi; solo nel 1999 si e' svolta la 1 a conferenza governativa sull'amianto che ha consentito una verifica dello stato di attuazione della legge; a fronte di questi ritardi il registro nazionale dei mesoteliomi - finalmente realizzato alla fine del marzo 2004 - registrava 3.670 casi di decesso. E importante sottolineare, pero', che si tratta di dati molto parziali, sia perche', a quella data, molte regioni non avevano ancora provveduto alla creazione del registro degli ex esposti, sia perche' trattasi di decessi avvenuti in strutture ospedaliere, rimanendo quindi sommerso e sconosciuto il numero dei decessi «non ufficiali»; per diversi anni i militari non sono stati presi in considerazione quali soggetti a cui spettassero i benefici previsti dalla legge n. 257 del 1992, sebbene la normativa fosse chiaramente estesa a tutto il personale militare e, in generale, a tutti i soggetti esposti per motivi lavorativi all'amianto; il tribunale di Ragusa con sentenza n. 487 del 2010 ha accolto la domanda dei lavoratori del sito ALMER (alluminio Mediterraneo Ragusa, oggi METRA RAGUSA), con dispositivo nel quale «Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, cosi' decide: dichiara il diritto dei ricorrenti alla maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 per l'intero periodo lavorativo come attestato dai curricula professionali rilasciati dai rispettivi datori di lavoro e prodotti in atti; condanna l'Inps a rifondere ai ricorrenti un terzo delle spese processuali liquidate nell'intero in complessivi 2.450,00 euro, oltre IVA e CPA, compensando tra le parti gli altri due terzi di dette spese. Ragusa, 11 giugno 2010»; l'Inps non ha rivalutato l'intero periodo di esposizione, cosi' come riconosciuto nella sentenza, e l'avvocato Ezio Bonanni, nell'interesse delle parti costituiva in mora l'INPS di Ragusa, richiamando il contenuto letterale del dispositivo, invocando il riconoscimento e la maggiorazione «per l'intero periodo lavorativo come attestato dai curricula professionali rilasciati dai rispettivi datori di lavoro»; l'INPS replicava con uno stralcio della motivazione, nella quale «deve ritenersi ... che gli odierni ricorrenti ... siano stati esposti ... fino al mese di aprile 1994», quando invece il Giudice richiamava la CTU, e non l'intero materiale probatorio in atti, in forza del quale riconosceva l'intero periodo di esposizione; La Corte di cassazione con sentenza n. 441 del 12 gennaio 2006 dispone «... la campagna mirata alla dismissione dell'uso dell'amianto nelle attivita' lavorative, ... intrapresa dalle autorita' sanitarie, non costituisce prova della avvenuta riduzione della concentrazione delle fibre di amianto al disotto del limite fissato dalla legge 277 del 1991 articolo 24 comma 3 (100 fibre/litro per un periodo di otto ore) ... in mancanza di prova della adozione da parte della societa' di concrete misure protettive o di modificazioni delle concrete modalita' di lavoro dell'assicurato ...»; sicche' evidentemente la decisione del tribunale di Ragusa, sezione lavoro, di riconoscimento dell'intero periodo lavorativo, ai fini della maggiorazione ex articolo 13, comma 8, legge n. 257 del 1992 e' condivisibile (e rileva cio' che risulta nel dispositivo); la sentenza del tribunale di Ragusa non e' l'unica, anzi sono centinaia i lavoratori della regione Sicilia esposti ad amianto, che non ottengono il rilascio della certificazione da parte dell'INAIL, ovvero vedono apposti dei termini in netto contrasto con quanto risulta dalla giurisprudenza della suprema corte di cassazione; con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 marzo 2008 (articolo 1, lettera b)), e successivamente con atto INAIL, direzione centrale prestazioni ufficio III n. 60002 del 19 maggio 2008, veniva limitato l'ambito di operativita' della norma di cui all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ad alcuni reparti di 15 dei 500 siti, per i quali era intervenuto l'atto di indirizzo del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che riconosceva la loro qualificata esposizione a polveri e fibre di amianto, ai fini di conferire il beneficio contributivo di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, utile ai fini dell'anticipata maturazione del diritto, con il coefficiente del 50 per cento dell'intero periodo di esposizione fino all'inizio delle bonifiche e comunque non oltre il 2 ottobre 2003; le associazioni dei lavoratori esposti e vittime dell'amianto e singoli lavoratori hanno presentato ricorso al TAR del Lazio, con l'avvocato Ezio Bonanni, accolto in data 23 aprile 2009, con deposito della sentenza n. 5750 del 2009, in data 18 giugno 2009, con la seguente precisazione nel dictum: «il ricorso va pertanto accolto e per l'effetto va annullato nel decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 marzo 2008 ed in particolare nell'articolo 1, lettera b) l'espressione «nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l'esposizione protratta fino al 1992»; nell'atto di cui alla nota INAIL - direzione centrale prestazioni - Ufficio III n. 60002 del 19 maggio 2008 ed in particolare al quarto capoverso l'espressione «nei reparti per i quali i predetti atti di indirizzo riconoscano l'esposizione protratta fino a tutto il 1992», il quinto capoverso e l'elenco di cui all'allegato 3 nella parte in cui non prevede l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 nei confronti di lavoratori i cui stabilimenti siano ricompresi in altrettanti atti di indirizzo che recano date di esposizione entro il 1992, e nella parte dispositiva: «Il tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza bis definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto annulla il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 marzo 2008 e l'atto di cui alla nota INAIL - Direzione Centrale prestazioni - Ufficio III n. 60002 del 19 maggio 2008 nelle parti e secondo le modalita' in motivazione indicate»; la sentenza richiama espressamente, per le regioni a statuto speciale, gli atti equipollenti, in luogo di quelli ministeriali, ed il termine ultimo di riconoscimento dell'esposizione qualificata al momento della bonifica e/o al 2 ottobre 2003; in Sicilia, l'INAIL non rilascia i certificati di esposizione all'amianto ex articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, ovvero vi appone dei termini di esposizione al 1991 o al 1992, quando invece l'esposizione perdura ancora oggi, ed e' stata sicuramente rilevante e tale da potersi ritenere qualificata, ai fini del giudizio presuntivo del superamento della soglia delle 100 ff/l nella media delle 8 ore lavorative, per un termine non inferiore al 2 ottobre 2003; infatti, l'esposizione dei lavoratori presso l'ALMER, come per il petrolchimico di Gela e in altri siti e' proseguita fino «ad oggi», secondo quanto risulta dal certificato del 12 novembre 2010, a firma del direttore dello SPRESAL, e con esposizione accertata qualificata fino al 2 ottobre 2003, come attestato dall'ispettorato provinciale del lavoro di Caltanissetta e dal capo servizio ispettorato del lavoro, con atti rilasciati al difensore dei lavoratori e rappresentante dell'osservatorio nazionale amianto Sicilia, che a loro volta hanno inoltrato i documenti all'INAIL, che peraltro non ha ancora provveduto al riesame delle sue precedenti determinazioni; inoltre, in Sicilia, come nel resto d'Italia, l'INAIL e la Contarp (organi di consulenza tecnica per l'accertamento rischi e prevenzione dell'istituto) non danno applicazione alla sentenza del TAR Lazio n. 5750 del 2009, con la quale era chiaro come le norme di cui all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge n. 247 del 2007 dovessero trovare applicazione anche per i siti siciliani oggetto di atti equipollenti del presidente della regione, o di altri enti sussidiari per effetto del parziale annullamento dell'articolo 1, lettera b), del decreto ministeriale 12 marzo 2008; nonostante il pesante tributo in termini di vite umane e il rischio per la salute di questi lavoratori e delle loro famiglie, a oggi la Contarp Sicilia e le altre CONTARP regionali, non rilascio i certificati di esposizione e non riconoscono i benefici contributivi, che in alcuni casi ha persino limitato al 1992, nonostante l'amianto sia stato presente in alcuni contesti anche fino al 2010, come risulta dalla dichiarazione resa dall'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, confermata dall'ispettorato del lavoro; ad oggi ci sono molti siti siciliani, campani e di altre regioni d'Italia, inquinati da amianto e da altre sostanze cancerogene (particolarmente nelle province di Siracusa, Caltanissetta, Ragusa e Messina, di Salerno, Napoli, Avellino, Caserta, e del resto d'Italia) senza che vengano adottate piu' incisive iniziative per la messa in sicurezza, che eviterebbe l'aggravarsi dell'emergenza sanitaria dovuta all'insorgenza di neoplasie polmonari e altri tumori; si assiste ad un'ingiusta e ingiustificata esclusione dagli indennizzi contributivi dei lavoratori della valle del Mela, dipendenti della raffineria, della centrale Enel, delle acciaierie Tuferrofin, della Sacelit, dei cantieri navali di Messina, delle raffinerie di Gela e di Priolo (e tanti altri) e della stessa ALMER di Ragusa, nonostante le decisioni del tribunale e, nonostante la richiesta del riesame presso la Contarp regionale, ad oggi il procedimento non e' stato ancora definito; analoga situazione e condizione caratterizza la vicenda dei lavoratori della B-Ticino, con sede in Torre del Greco (NA), e nei cantieri navali - FINCANTIERI di Castellammare di Stabia, della ISOCHIMICA in Avellino, FIREMA in Caserta, nella regione Campania, oggetto di atto di indirizzo ministeriale, e direttamente richiamati nella sentenza TAR Lazio n. 5750 del 2009, e pur tuttavia senza che INAIL ne dia applicazione, in relazione alle norme di cui all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge n. 247 del 2007; anche nel caso in cui la magistratura si e' gia' pronunciata in accoglimento della domanda di uno dei ricorrenti, ma anche di molti altri, l'INPS non da' specifica applicazione, come dimostra il caso di un lavoratore della FIREMA di Caserta: la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, n. 3159 del 2004 del 10 marzo 2004, oggetto di conferma da parte della corte di appello di Napoli, sezione lavoro, n. 3007 del 2008, che ha respinto l'appello dell'INPS (e cosi' rigettando la domanda di pensione, nonostante questi avesse raggiunto la massima anzianita' contributiva con la fedele applicazione della sentenza); si assiste al non rilascio delle certificazioni di esposizione da parte di INAIL e solo in rari casi con riconoscimento fino al 1992, quando invece l'amianto e' rimasto presente ben oltre quella data e sono ora in corso centinaia di procedimenti innanzi la competente magistratura del lavoro; la situazione della Campania non e' meno grave rispetto a quella delle altre regioni d'Italia, sotto il profilo della lesione dei diritti di costituzionale rilevanza, in ragione della rivalutazione contributiva ex articolo 13, comma 8, legge n. 257 del 1992 -: se il Governo sia a conoscenza di quanto sopra e quali iniziative di competenza intenda assumere affinche' le norme in materia di riconoscimento dei benefici contributivi per esposizione ad amianto trovino applicazione secondo la corretta interpretazione dettata dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, e dallo spirito della legge; se non si ritenga opportuno adottare iniziative normative ed ogni altro provvedimento utile a dare applicazione concreta alla legge e a tutelare i diritti dei lavoratori e le vittime dell'amianto. (4-11767)" . . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . . "PORFIDIA AMERICO (INIZIATIVA RESPONSABILE (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE))" . "20110428-" . . "4/11767" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11767 presentata da PORFIDIA AMERICO (INIZIATIVA RESPONSABILE (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE)) in data 20110428"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11767 presentata da PORFIDIA AMERICO (INIZIATIVA RESPONSABILE (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE)) in data 20110428" . "0"^^ .