INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11590 presentata da COMPAGNON ANGELO (UNIONE DI CENTRO) in data 20110413
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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-11590 presentata da ANGELO COMPAGNON mercoledi' 13 aprile 2011, seduta n.463 COMPAGNON. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: con sentenza n. 23726 del 15 novembre 2007 le sezioni unite della Corte di cassazione hanno innovato la materia del frazionamento di domande giudiziali svolte a tutela di un credito unitario, modificando radicalmente l'orientamento manifestato dalle stesse con la precedente sentenza n. 108/2000; con la sentenza n. 108/2000 le sezioni unite si erano pronunciate in senso affermativo sul tema del frazionamento della tutela del credito, ritenendo in quella occasione «ammissibile la domanda giudiziale con la quale il creditore di una determinata somma, derivante dall'inadempimento di un unico rapporto, chieda un adempimento parziale, con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere non negato dall'ordinamento e rispondente ad un interesse del creditore, meritevole di tutela e che non sacrifica, in alcun modo, il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni»; nel rimeditare tale soluzione il collegio ha ritenuto di rivedere l'orientamento in un quadro normativo nel frattempo evolutosi nella duplice direzione sia della valorizzazione dei princi'pi di correttezza e buona fede sia del canone del «giusto processo», nel senso che il procedimento non potrebbe essere frutto di abuso, per l'esercizio dell'azione in forme eccedenti o devianti rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale; la sentenza della Corte di cassazione del 15 novembre 2007, n. 23726, ha stabilito infatti che «non e' consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilita' con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale»; in sintesi, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ribaltato il precedente orientamento che ammetteva la partecipazione del credito in plurime e distinte domande dell'azione giudiziaria, stabilendo che il frazionamento giudiziale di un credito unitario e' contrario alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarieta' di cui all'articolo 2 della Costituzione, e non e' in linea con il precetto inderogabile del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione; la precedente sentenza n. 108/2000 aveva consentito al creditore, per un lungo periodo, di contenere, nei casi ritenuti opportuni (rilevante insolvibilita' del debitore, sua irreperibilita', situazione prefallimentare, e altro) la domanda giudiziale (ad esempio, ricorso per decreto ingiuntivo) entro il limite dell'esenzione fiscale, ossia euro 1.032,91, evitando in tal modo di dover versare l'imposta di registro sul decreto ingiuntivo che da sola e' di circa 350/400 euro, corrispondere elevate parcelle al proprio legale, atteso che le spese liquidate dal giudice sono sempre rapportate all'ammontare del credito azionato, versare i maggiori contributi unificati rapportati al valore dell'intero credito; il tutto in un quadro di autentica economia processuale che, in ipotesi di esito infruttuoso della procedura esecutiva, legittima comunque i benefici del recupero dell'IVA e della deducibilita' fiscale per l'intero valore della posizione creditoria; il mutato orientamento delle sezioni unite, riguardante l'affermata illegittimita' del frazionamento del credito unitario, ha comportato un significativo aumento delle spese processuali (maggiore contributo unificato, pagamento dell'imposta di registro, maggiori compensi per il legale e altro) e, sostanzialmente, una minore tutela del creditore; le motivazioni poste a sostegno della decisione in esame sono state ritenute dai primi commentatori infondate e inadeguate, come il richiamo al giusto processo, ai princi'pi di buona fede e correttezza, dato che da un lato non esiste una norma codificata che impedisca il frazionamento della domanda di un credito unitario e dall'altro risulta essere trascurata l'esigenza di garantire adeguata tutela ai diritti del creditore in un contesto in cui le spese processuali incidono gia' pesantemente; anzi tale sentenza sembrerebbe favorire il debitore inadempiente, atteso che i maggiori oneri processuali posti a carico del creditore agiscono da remora allo svolgimento delle domande; la fattispecie considerata dalla Suprema Corte attiene a quattro ricorsi per decreto ingiuntivo, depositati a tutela di altrettanti distinte fatture (singolarmente di valore inferiore a 1.000 euro), da parte del ricorrente (creditore) il quale ha sostenuto trattarsi non gia' di credito unitario, ma di crediti distinti, che hanno trovato origine in autonomi rapporti giuridici; sul punto le sezioni unite si sono limitate a sottolineare come il ricorrente non abbia fornito alcuna indicazione sulla natura ed origine dei crediti azionati mediante separati ricorsi per credito ingiuntivo, senza precisare altro; tuttavia si puo' implicitamente ritenere che, nel caso in cui il creditore ricorrente avesse fornito tale prova, la decisione della Corte sarebbe stata di segno diverso, nel senso che, mentre un credito unitario (rappresentato da una sola fattura e derivante quindi da un unico rapporto giuridico) non puo' essere frazionato in sede di domanda giudiziale, un credito derivante da una pluralita' di rapporti giuridici e rappresentato pertanto da una pluralita' di distinte fatture, se in tal senso provato, puo' costituire oggetto di separata domanda giudiziale; da un punto di vista pratico, questo aspetto non approfondito dalla citata sentenza n. 23726 apre la possibilita', in presenza di piu' fatture, di limitare la domanda ad una sola di esse, senza violare il nuovo principio fissato dalla massima in esame; inoltre, rimane inalterato il diritto del creditore di contenere la domanda entro i limiti dell'esenzione fiscale (1.032,91 euro), anche in ipotesi di credito unitario di valore superiore, se contestualmente viene formalizzata la rinuncia all'eccedenza e non si riserva, come avveniva in passato, ogni diritto di azione a tutela del credito residuo, sia per capitale che per interessi; tale soluzione potrebbe essere utilmente impiegata per i crediti di modesto valore, comunque superiori a 1.032,91, e nei casi in cui esista la certezza o quasi della inesigibilita' del credito e la domanda giudiziale venga svolta unicamente per conseguire l'esito infruttuoso della procedura esecutiva; va altresi' precisato come la rinuncia ad una parte del credito in sede monitoria determini la perdita del diritto al recupero dell'iva e alla deducibilita' fiscale, relativamente a quanto ha costituito oggetto di rinuncia; tali argomentazioni partono dall'obiettivo di ridurre il piu' possibile le spese processuali in caso di esito infruttuoso della procedura esecutiva, mentre, qualora esista la certezza che il debitore sia solvibile, tutti i problemi prospettati non sussisterebbero, atteso che il debitore che adempie paga anche le spese processuali; in generale, in ipotesi di esito incerto dell'esecuzione, frazionare il credito in domande giudiziali entro il limite di esenzione fiscale (euro 1.032,91) potrebbe essere teoricamente conveniente per il creditore, fatte salve le ipotesi di credito in contestazione, che possono sfociare in cause di opposizione a decreto ingiuntivo; nel caso in cui il credito sia rappresentato da una pluralita' di fatture, appare opportuno contenere la domanda entro il limite di 1032,91 euro, azionando soltanto una o alcune di essere, in modo tale da non superare il limite stesso; nel caso invece di credito unitario, e quindi non frazionabile, sarebbe utile valutare la possibilita' di contenere la domanda entro il limite di esenzione fiscale, con rinuncia ad ogni residuo, nell'ipotesi in cui si abbia certezza di piena insolvenza del debitore e il credito sia di valore superiore a 1.031,91 euro, ma comunque modesto (ad esempio 1.500 euro); il punto di indifferenza e' rappresentato dai crediti di valore intorno ai 5.000 euro, per i quali l'importo dell'IVA incorporato garantisce comunque, in caso di esito negativo, la copertura delle spese processuali e fermo restando il vantaggio della deducibilita' fiscale, che solo la tutela giudiziale del credito puo' legittimare; il punto critico e' rappresentato invece dai crediti di modesto valore, per i quali il limitato importo dell'IVA recuperabile, in caso di esito negativo, espone a rischio di dover sopportare una parte delle spese processuali; in questo caso la valutazione in ordine alla convenienza o meno di svolgere domanda giudiziale deve essere rapportata alla convinzione della totale, parziale o nulla solvibilita' del debitore, ritenuto che la deducibilita' fiscale potrebbe comunque essere legittimata dalla modestia del credito -: in considerazione dell'attuale orientamento giurisprudenziale e della conseguente impossibilita' di frazionamento della domanda, al fine di consentire, in concreto, la tutela dei diritti del creditore in sede giudiziale, se non si ritenga opportuno assumere iniziative per un innalzamento del limite di esenzione fiscale, attualmente fermo ancora a 1.032,91 euro, fino a farlo coincidere con la competenza per valore del giudice di pace, pari a 5.000 di euro, anche per adeguare il valore della stessa, rimasta inalterata fin dal 1991, ai parametri attuali. (4-11590)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11590 presentata da COMPAGNON ANGELO (UNIONE DI CENTRO) in data 20110413
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4/11590
COMPAGNON ANGELO (UNIONE DI CENTRO)