. . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "1"^^ . . "20110314-20110614" . "BELTRANDI MARCO (PARTITO DEMOCRATICO)" . . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11262 presentata da TURCO MAURIZIO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110314"^^ . "2014-05-15T01:01:46Z"^^ . . "FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA (PARTITO DEMOCRATICO)" . . . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-11262 presentata da MAURIZIO TURCO lunedi' 14 marzo 2011, seduta n.448 MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: il decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5 all'articolo 1 stabilisce che «1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo e' considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260. 2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festivita' soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150 o anniversario dell'Unita' d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011. 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; nella «Relazione tecnica al disegno di legge di conversione (A.S. n. 2569) del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5» si legge che «Il congedo ordinario dei pubblici dipendenti contempla infatti quattro giorni aggiuntivi, in corrispondenza delle festivita' soppresse di San Giuseppe, dell'Ascensione, del Corpus Domini e, appunto, del 4 novembre (combinato disposto della legge 27 maggio 1949. n. 260, della legge 5 marzo 1977, n. 54, dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792) [...] Il congedo ordinario dei pubblici dipendenti contempla infatti quattro giorni aggiuntivi, in corrispondenza delle festivita' soppresse di San Giuseppe, dell'Ascensione, del Corpus Domini e, appunto, del 4 novembre (combinato disposto della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977, n. 54, dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792). In tal modo, l'effetto derivante dalla compensazione tra 17 marzo e 4 novembre, come disposto dal provvedimento, si risolve nella circostanza che i lavoratori non potranno disporre in piena liberta', secondo le loro esigenze, di tutte e quattro le giornate di riposo compensativo, essendo sostanzialmente previsto l'obbligo ex legge che uno di questi riposi cada nella giornata del 17 marzo»; il giorno 9 marzo 2011, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione rispondendo ad una interrogazione a risposta immediata (3-01503) alla Camera dei deputati, ha affermato che «Si tratta di un sacrificio del tutto trascurabile, limitato all'anno 2011, e giustificato da una finalita' che davvero si auspica condivisa»; l'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, stabilisce che «I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: Epifania; S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS. Apostoli Pietro e Paolo. A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell'Unita' nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre.», mentre la legge 23 dicembre 1977, n. 937, all'articolo 1 stabilisce che «Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario; b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di lire 8.500 giornaliere lorde.»; ad eccezione della festivita' Santissimi Apostoli Pietro e Paolo che interessa solo il comune di Roma ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792, le restanti 4 festivita' soppresse sono quelle previste dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della citata legge 23 dicembre 1977, n. 937, mentre la festivita' del 4 novembre resta disciplinata dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, e quindi viene recuperata come giorno aggiuntivo al congedo ordinario (articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 23 dicembre 1977,n. 937; l'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, recante il recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica, ha stabilito che «La durata della licenza ordinaria e' di 32 giorni lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata della licenza ordinaria e' rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per i primi 3 anni di servizio e' di 30 giorni lavorativi, con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione, per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale in servizio all'estero o presso Organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dell'Organismo accettate dall'Autorita' nazionale.» mentre il successivo comma 3 recita che «I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'articolo n. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.». In modo analogo dispone l'articolo 14, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza); secondo le interpretazioni delle norme citate che le pubbliche amministrazioni\ninteressate intenderebbero applicare, nei confronti dei dipendenti civili e militari, risulterebbero essere state emanate disposizioni volte a disporre l'obbligo per il personale di fruire di un giorno di riposo di quelli previsti dalla citata legge 23 dicembre 1977, n. 937, articolo 1, comma 1, lettera b), senza considerare che il tenore letterale della norma in questione afferma innegabilmente che sia esclusivamente il dipendente a poter decidere il giorno di fruizione del beneficio; il decreto-legge di cui si tratta non sembra aver disciplinato la materia in relazione al caso in cui il personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni interessate abbia gia' fruito di tutti e quattro i giorni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, articolo 1, comma 1, lettera b), non escludendo quindi, in ipotesi, la possibilita' per le medesime amministrazioni di poter sottrarre a detti lavoratori di un ordinario giorno di ferie, le quali, come noto, sono oggetto di un diritto irrinunciabile e tutelato costituzionalmente, che verrebbe ad essere conculcato, sia pure in minima parte -: se i Ministri siano a conoscenza dei fatti in premessa e quali siano state le disposizioni emanate per garantire la corretta applicazione delle norme citate al fine di salvaguardare il diritto dei lavoratori di poter disporre liberamente delle giornate di congedo ordinario e in particolare di quelle di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, articolo 1, comma 1, lettera b); quali siano le disposizioni nei confronti del personale che alla data del 17 marzo 2011 abbia gia' fruito dei 4 giorni di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, articolo 1, comma 1, lettera b). (4-11262)" . . "MECACCI MATTEO (PARTITO DEMOCRATICO)" . . _:B16321a086872e42f9704aab19f267aa7 . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11262 presentata da TURCO MAURIZIO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110314" . . "TURCO MAURIZIO (PARTITO DEMOCRATICO)" . "4/11262" . . "BERNARDINI RITA (PARTITO DEMOCRATICO)" . "ZAMPARUTTI ELISABETTA (PARTITO DEMOCRATICO)" . _:B16321a086872e42f9704aab19f267aa7 "Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedi' 14 giugno 2011 nell'allegato B della seduta n. 485 All'Interrogazione 4-11262\n presentata da MAURIZIO TURCO Risposta. - In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto indicato, concernente l'attuazione del decreto-legge n. 5 del 2011 recante disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011 si rappresenta quanto segue. Il citato decreto-legge, come e' noto, introduce disposizioni concernenti la festivita' del 150 o anniversario della proclamazione dell'Unita' d'Italia, disponendo, all'articolo 1, comma 1, che per l'anno 2011, il giorno 17 marzo e' considerato festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge numero 260 del 1949 e che, pertanto, si riconosce l'osservanza del completo orario festivo e si dispone l'imbandieramento degli edifici pubblici. Si precisa, al riguardo, che i giorni festivi sono determinati in modo tassativo dalla legge e che, in particolare, il carattere di «festivita'» viene determinato in base alla legge 27 maggio 1949, numero 260 e successive modificazioni, il cui articolo 2 riporta l'elenco dei giorni considerati festivi a livello nazionale. La festivita' comporta l'osservanza del completo orario festivo ed il divieto di compiere determinati atti giuridici. Va precisato che le giornate festive sono determinate, oltre che dalla legge, dai contratti collettivi: questi ultimi, in particolare, disciplinano essenzialmente gli ulteriori giorni festivi, quali ricorrenza del Santo patrono, il giorno di riposo compensativo per i lavoratori impegnati di domenica, e, in taluni casi, di sabato. Ulteriori aspetti regolamentati dalla contrattazione collettiva riguardano le cosiddette ex festivita', di cui alla legge 5 marzo 1977, n. 54, le ore che devono essere retribuite per le festivita' fruite dai lavoratori compensati ad ore nonche' la determinazione della maggiorazione del lavoro festivo. Per quanto attiene alle cosiddette festivita' soppresse, l'articolo 1 della legge n. 54 del 1977 ha disposto la cessazione delle festivita', agli effetti civili, dei giorni dell'Epifania, San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, Santissimi Apostoli Pietro e Paolo (alcune di queste festivita', quali l'Epifania e, per il solo comune di Roma, la giornata dei santi Pietro e Paolo, sono state in seguito ripristinate). Successivamente, la legge 23 dicembre 1977, n. 937, ha introdotto, a favore dei dipendenti pubblici, in seguito alla soppressione delle richiamate festivita' civili e religiose, 6 giornate complessive di riposo da fruire del corso dell'anno, di cui 2 giornate da aggiungere obbligatoriamente al congedo ordinario (articolo 1, comma 1, lettera a)), e 4 giornate, a richiesta degli interessati, da poter fruire a discrezione del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio (articolo 1, comma 1, lettera b)). Mentre le prime 2 giornate seguono la disciplina del congedo ordinario, per le prime 4 giornate non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, e' previsto un rimborso forfettario. La legge 20 novembre 2000, n. 336, pur ripristinando a decorrere dal 2001 la festivita' del 2 giugno, non ha ridotto il numero delle festivita' soppresse introdotte dalla citata legge n. 937 del 1977, che pertanto continuano ad essere contaggiate sulla base di 6 giorni l'anno. Per quanto attiene alla disciplina contrattuale delle cosiddette festivita' soppresse, in generale, l'abolizione delle 4 festivita' e' stata generalmente compensata dalla contrattazione collettiva attraverso permessi individuali pari, in totale, a 32 ore. Normalmente, la fruizione delle richiamate ore di permesso viene subordinata, dai contratti collettivi, alla loro maturazione (cioe' ogni mese matura 1 dodicesimo delle 32 ore). I permessi per le festivita' soppresse devono essere goduti entro l'anno (a parte alcune eccezioni presenti in alcuni contratti, che prevedono la possibilita' di usufruire delle ex festivita' entro un determinato limite temporale dell'anno successivo). La materia delle ex festivita', nella sua regolamentazione di settore, e' demandata alla contrattazione collettiva. Cio' premesso, si rappresenta che il decreto-legge in esame reca un contenuto puntuale, in quanto volto a disciplinare unicamente gli effetti giuridici da attribuire alla ricorrenza del 17 marzo 2011, gia' dichiarata «festa nazionale» dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, ed ora considerata, dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento, «giorno festivo» ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260. L'articolo 1, comma 2 del provvedimento in esame, nella sua formulazione originaria, richiamata dagli interroganti, stabiliva che, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e delle imprese private, per il solo 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festivita' soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150 o anniversario dell'unita' d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011. Rispetto a tale testo, la nuova formulazione approvata in sede di conversione, ha previsto la non applicazione degli effetti economici e degli istituti giuridici e contrattuali derivanti dal riconoscimento quale festa nazionale del 17 marzo 2011, non solamente in riferimento alla festivita' soppressa del 4 novembre ma anche, in alternativa. «per una delle altre festivita'» tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54. Il testo in esame, come risulta dalle predette modifiche, prevede inoltre espressamente, con riguardo al lavoro pubblico, la riduzione del 4 a 3, per l'anno 2011, delle giornate di riposo riconosciute dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 937 del 1977 e dai contratti e accordi collettivi in base a tale disposizione. Pertanto diversamente da quanto rappresentato nell'atto ispettivo in esame ove si teneva conto della precedente formulazione del provvedimento, deve considerarsi che esso, come successivamente emendato, prevede un meccanismo volto a neutralizzare gli oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, discendenti dall'istituzione nel corrente anno di una ulteriore festivita'. Oneri che verranno compensati considerando giornata ordinaria, agli effetti economico-contrattuali, la festivita' soppressa del 4 novembre oppure - nel caso di lavoratori che non godano di una disciplina collettiva o legislativa che preveda l'obbligo di retribuzione aggiuntiva per la festivita' del 4 novembre - una delle altre festivita' soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, ovvero una giornata di riposo riconosciuta dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Dette modifiche, apportate nel corso dell'esame del provvedimento al Senato della Repubblica, soddisfano, dunque, la necessita' di specificare quali fossero gli effetti giuridici discendenti dalla festivita' del 150 o anniversario dell'unita' d'Italia. Risultando in tal modo attenuate le preoccupazioni sulla copertura finanziaria che avevano inizialmente determinato alcune perplessita' sul provvedimento e al contempo garantita l'istituzione di una opportuna festivita' per ricordare l'indipendenza dell'Italia e l'indivisibilita' della Repubblica. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione: Renato Brunetta." . _:B16321a086872e42f9704aab19f267aa7 "20110614" . _:B16321a086872e42f9704aab19f267aa7 "MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INNOVAZIONE" . _:B16321a086872e42f9704aab19f267aa7 . _:B16321a086872e42f9704aab19f267aa7 .