. . "2014-05-14T19:43:37Z"^^ . "REBECCHI ALDO (PROG.FEDER.)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11130 presentata da REBECCHI ALDO (PROG.FEDER.) in data 19950621"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11130 presentata da REBECCHI ALDO (PROG.FEDER.) in data 19950621" . "4/11130" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "19950621-" . . "Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: sta sorgendo in questi ultimi mesi un contenzioso fra l'INPS e le Aziende esercenti sale di divertimento e attrazione ove siano installate apparecchiature per giochi e passatempi vari, in quanto l'ente ritiene che queste debbano essere inquadrate nel ramo commercio per il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, mentre l'ENPALS, al contrario, mantiene la posizione fin qui avuta di unico ente di riferimento per questa categoria; ad esempio, la sede provinciale dell'INPS di Rimini, settore riscossione contributi, in data 14 dicembre 1994 ha inviato a una di queste Aziende una raccomandata nella quale, interrompendo i termini di prescrizione, dichiarava che la Direzione centrale dell'INPS, con messaggio n. 34001 del 17 ottobre 1994 riteneva che le sale giochi dovessero essere inquadrate nel ramo commercio, con versamenti all'INPS stesso del contributo al fondo pensioni, mentre l'ENPALS dallo stesso ente interpellata, confermava invece l'obbligo di iscrizione presso i propri elenchi; persistendo una situazione nella quale necessitavano chiarimenti fra le due Direzioni centrali, l'Azienda rispondeva all'INPS che nell'attesa avrebbe continuato a versare i contributi all'ENPALS; a seguito della precedente comunicazione, la Direzione generale dell'INPS chiariva che in base alla circolare n. 145 del 17 ottobre 1994, l'attivita' delle sale giochi rientrava tra i servizi di natura ricreativa classificati nel ramo commercio ora terziario, invitando l'Azienda a provvedere alla regolarizzazione della situazione contributiva pregressa, nei limiti della prescrizione, entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera; a questo punto l'Azienda in questione, per obbedire a tale invito chiedeva all'ENPALS di trasferire i contributi fino ad allora regolarmente versati all'ENPALS stesso, presso le casse dell'INPS, ma l'ENPALS rispondeva con lettera del 1^ marzo 1995 che l'iscrizione obbligatoria nei propri elenchi derivava dalle precisazioni a suo tempo fornite dal Ministero del lavoro (Divisione VIII PS 47704/psp/a/2) che precisavano come \"il riferimento esplicito della norma di legge alle case da gioco va inteso nel suo piu' vasto significato comprensivo comunque delle sale di divertimento e attrazione ove sono installati apparecchi elettrici ed attrezzature per giochi e passatempi vari\" mentre, per converso, l'INPS rispondeva che l'obbligo di iscrizione all'ENPALS esiste per i lavoratori dipendenti da case da gioco (casino' autorizzati) e non anche per quelli occupati presso sale da giochi (flippers, biliardi, bowling eccetera); le Aziende interessate si trovano quindi nella posizione ambigua per la quale non possono iniziare a versare i contributi all'INPS prima che l'ENPALS cessi la loro iscrizione presso i propri elenchi, e sarebbe logico aspettarsi che sia compito dei due Istituti trasferirsi le somme di competenza pregressa senza pretendere, per assurdo, che l'uno voglia dall'Azienda quello che questa ha gia' regolarmente versato all'altro -: quali iniziative intenda il Ministro assumere, onde chiarire definitivamente tale questione, considerando che, quale che sia la competenza legittima accertata, questo non si risolva per un danno nei confronti delle Aziende che hanno finora regolarmente ottemperato al loro obbligo; se non ritenga il Ministro condivisibile che in attesa di chiarimenti che devono intercorrere fra i due Istituti, o di eventuali trasferimenti tra le rispettive casse, le Aziende continuino a versare presso il loro abituale ente di riferimento. (4-11130)" . "0"^^ . . . .