_:B7536405b7da87838a2ed0c4230c11279 "Risposta scritta Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 22 agosto 2005 nell'allegato B della seduta n. 667 all'Interrogazione 4-10992 presentata da DELL'ANNA Risposta. - Al riguardo si ricorda che alfine di porre fine ai problemi relativi ai rapporti tra i precari storici e coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.) - problema questo che costituisce peraltro un retaggio delle politiche dei precedenti Governi e di cui questo Governo si é fatto carica fin dal suo insediamento - e per realizzare un assetto più equilibrato delle graduatorie che tenga conto di tutte le posizioni degli aspiranti, in ottemperanza alle indicazioni contenute negli ordini del giorno del Parlamento, il Governo ha adottato, in data 7 aprile 2004, il decreto legge n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005 nonché in materia di esami di Stato e di Università, convertita con modificazioni nella legge 4 giugno 2004, n. 143. A questo provvedimento legislativo é allegata 1a nuova tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultima scaglione delle graduatorie permanenti. Detta tabella indica alla lettera A i titoli di accesso alla graduatoria; alla lettera A1 il punteggio da attribuire a detti titoli, fino ad un massimo di 12 punti, in relazione a1 punteggio conseguita. Al punto A1 la medesima prevede inoltre che per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.) a seguito di un è corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A1, - siano attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifica per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6. La stessa disposizione prevede anche che per l'abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della musica, in aggiunta del punteggio di cui al punto A1 sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico, per una delle due classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione, a scelta dell'interessato. Per l'altra abilitazione sono attribuiti punti 6. In applicazione della suddetta legge il decreto direttoriale del 21 aprile 2004, all'articolo 3, punto 3, ha precisato che, ai sensi della lettera A, punto A4, della tabella di valutazione, nel caso di più abilitazioni, conseguite a seguita di frequenza di un corso SSIS o di d|$$|Ax|fidattica della musica, utilizzate rame titoli d|$$|Ax|fi accesso, l'intero punteggio pari a 30 punti spetta per una sola delle abilitazioni conseguite, a scelta dell'interessato. Compete agli interessati fornire le informazioni relative al titolo di accesso. Con riguardo poi alla nota del 10 maggio 2004 prot. n. 691 si fa presente che con la medesima sono stati forniti chiarimenti ai numerosi quesiti pervenuti in merito a problematiche connesse alla valutabilità dei titoli, e alla compilazione dei modelli di domanda, al fine di fornire elementi per una valutazione omogenea su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda i titoli di accesso SSIS i chiarimenti sono nel senso che i 30 punti aggiuntivi per i diplomi di abilitazione, che danno accesso alle graduatorie permanenti, sono attribuiti solo se i corsi abilitanti delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario hanno durata biennale. Per i corsi annuali viene assegnato, sempre per accedere alle graduatorie permanenti, il punteggio aggiuntivo di 6 punti. A tale ultimo riguardo si ricorda che ai sensi della lettera B.3,d) della tabella in parola non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario mentre é possibile farsi valutare l'eventuale servizio prestato durante l'anno accademico del corso annuale SSIS. Pertanto, nella ipotesi rappresentata dalla S.V. Onorevole, chi ha già conseguito l'abilitazione per la classe 51/A - materie letterarie e latino - e usufruendo dei crediti acquisiti, consegue, in un solo anno accademico, anche l'abilitazione per la classe 52/A - materie letterarie latino e greco - per quest'ultima abilitazione potrà avere soltanto 6 punti aggiuntivi per accedere alla graduatoria per la classe 52/A. Qualora, invece, l'interessato abbia seguito due corsi biennali abilitanti SSIS uno per la classe 51/A e uno per la classe 52/A, il medesimo avrà diritto per ciascuna graduatoria, ai 30 punti aggiuntivi. Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea." . _:B7536405b7da87838a2ed0c4230c11279 "20050822" . _:B7536405b7da87838a2ed0c4230c11279 "SOTTOSEGRETARIO DI STATO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA" . _:B7536405b7da87838a2ed0c4230c11279 . _:B7536405b7da87838a2ed0c4230c11279 . "4/10992" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10992 presentata da DELL'ANNA GREGORIO (FORZA ITALIA) in data 23/09/2004" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "1"^^ . "20050822" . "2015-04-28T23:35:09Z"^^ . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10992 presentata da DELL'ANNA GREGORIO (FORZA ITALIA) in data 23/09/2004"^^ . . "20040923" . . . "DELL'ANNA GREGORIO (FORZA ITALIA)" . . "Camera dei Deputati" . "Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-10992 presentata da GREGORIO DELL'ANNA giovedì 23 settembre 2004 nella seduta n. 513 DELL'ANNA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che: il punto A4 della tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, stabilisce quanto segue: «per l'abilitazione conseguita a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A1 sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso...; nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6». Questo è quanto stabilisce la legge; è palese che il legislatore con questa norma abbia inteso limitare i docenti che avessero conseguito più abilitazioni a seguito della frequenza di un unico corso, stabilendo che in questo caso l'intero punteggio spetti per una sola abilitazione a scelta dell'interessato, mentre per le altre abilitazioni vengano attribuiti punti 6 quale possesso di «altro titolo»; il Decreto direttoriale prot. n. 567 del D.G. MIUR del 21 aprile 2004 all'articolo 3, punto 3, stabilisce che «ai sensi della lettera A, punto A4 della tabella di valutazione nel caso di più abilitazioni, conseguite a seguito di frequenza di un corso SSIS o di Didattica della musica, utilizzate come titoli di accesso, l'intero punteggio pari a 30 punti spetta per una sola delle abilitazioni conseguite, a scelta dell'interessato. Sugli aspiranti, pertanto, grava l'onere di fornire le informazioni relative al titolo di accesso compilando l'apposita sezione F del modello 1 di domanda. In caso di inadempimento gli interessati saranno invitati a regolarizzare la propria posizione entro un breve termine fissato dal competente Centro servizi amministrativi»; il 10 maggio 2004 con nota prot. n. 691 uff. VI è stato emanato il Decreto dirigenziale con cui si integra attraverso una interpretazione autentica del Decreto direttoriale del 21 aprile 2004 la parte riguardante il punto A4 della tabella di valutazione; considerato che questa ultima disposizione ha carattere innovativo, divenuta presupposto per i CSA di tutta l'Italia per l'applicazione della tabella predetta nella parte concernente il punteggio aggiuntivo per l'abilitazione SSIS e che nel testo della nota, che così conclude testualmente: «...ne consegue che ulteriori 30 punti per altra abilitazione possono essere attribuiti soltanto qualora trattasi di titolo SSIS conseguito a seguito di altro corso di durata biennale, tenutosi in un biennio distinto neppure parzialmente coincidente con il biennio che ha dato luogo ai primi 30 punti» c'è una parte (quella sottolineata) è che estranea al disposto normativo e con il quale contrasta, sia in termini terminologici sia in termini di ratio sostanziale; atteso che con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni si voleva evitare che gli abilitati SSIS potessero usufruire del punteggio aggiuntivo per le abilitazioni a cascata «originate» da un unico corso, o meglio ancora per quelle eventualmente conseguenti ad un unico esame finale; e che invece in forza di tale disposizione sembra evidente che si ampli - al di fuori del dato legislativo - la limitazione imposta alla categoria. Infatti, nell'ipotesi che un docente frequenti un corso biennale, per esempio per la classe A051, e consegua la sua abilitazione e successivamente consegua il diritto (o lo eserciti) di iscriversi ad un altro corso per la classe A052, gli sarà concesso il riconoscimento di una parte del percorso formativo già svolto non essendo ipotizzabile una duplicazione di prove di esame curriculari. In forza di tale interpretazione-disposizione si privano i docenti specializzati presso le SSIS anche del diritto di giovarsi del punteggio aggiuntivo in altre classi di concorso che esulano dall'ipotesi ora esaminata -: quali iniziative intenda adottare per porre rimedio a tale situazione di conflitto, considerate le notevoli conseguenze pratiche che disposizione «innovativa» produce. (4-10992)" . . "20040923-20050822" .