_:B46a5d297648a9ee3a4f8aeee1caa83cc "Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedi' 28 giugno 2011 nell'allegato B della seduta n. 492 All'Interrogazione 4-10790\n presentata da MARIA GRAZIA SILIQUINI Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, con la quale l'interrogante chiede al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione alcuni chiarimenti in merito al personale che presta la propria attivita' nel sistema statistico nazionale (Sistan), si rappresenta quanto segue. Preliminarmente, e' d'uopo chiarire che gli elementi di seguito riportati sono stati forniti all'esito di un'istruttoria avviata con l'Istat, Istituto nazionale alla cui competenza e' affidato, in via principale, la realizzazione dei censimenti generali nonche' l'esecuzione della maggior parte delle indagini comprese nel Programma statistico nazionale. Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di Statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», all'articolo 3 prevede l'istituzione di uffici di statistica, dipendenti funzionalmente dall'Istat, presso le amministrazioni centrali dello Stato e le aziende autonome, la cui organizzazione tiene conto delle esigenze di carattere tecnico-statistico individuate dallo stesso Istat. Ciascun ufficio e' diretto da un dirigente o da funzionario la cui designazione e' ad opera del Ministro competente, sentito il parere del Presidente dell'Istat. Il medesimo decreto legislativo, all'articolo 4, stabilisce che possono essere costituiti anche uffici di statistica presso enti ed amministrazioni pubbliche, avendo riguardo alla rilevanza delle attivita' dell'ente o dell'amministrazione, nell'ambito dell'informazione statistica nazionale e delle esigenze di completamento del sistema informativo nazionale. Tali uffici sono istituiti, in base alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro vigilante ed il Presidente dell'Istat. L'attivita' degli uffici di statistica e' regolamentata dalle direttive e dagli atti di indirizzo del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. L'articolo 3 della direttiva Comstat (Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica) n. 1 recante «Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico Nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 322 del 1989, loro organizzazione e loro eventuale riorganizzazione» disciplina l'organizzazione degli uffici di statistica, stabilendo che questi devono essere strutturati in modo tale da consentire lo svolgimento dei compiti indicati dall'articolo 2 della medesima direttiva, nonche' per le funzioni ivi descritte, prevedendo un'articolazione dell'ufficio, per materia, ovvero per aree funzionali. Con specifico riferimento all'assetto organizzativo di detti uffici, la citata direttiva, all'articolo 1, qualifica gli uffici di statistica quali unita' organizzative a se stanti, distinte dagli altri uffici dell'amministrazione di appartenenza, specificando che, nell'ipotesi in cui ad un ufficio vengano attribuite, per ragioni organizzative, piu' funzioni tra cui quella statistica, questa deve avere carattere «prevalente» e la denominazione dell'ufficio dovra' contenere espressa menzione della funzione statistica. Con riguardo al personale addetto a ciascun ufficio di statistica, l'articolo 4 precisa che questo deve essere idoneo, in termini di quantita' e qualita', allo svolgimento dei compiti assegnati a ciascun ufficio e possedere una preparazione professionale in campo «statistico-informatico», tale da garantire un corretto utilizzo delle apparecchiature informatiche. L'articolo de quo, indica, quale titolo di preferenza, ai fini dell'attribuzione dell'incarico di responsabile dell'ufficio di statistica, l'aver maturato, con la qualifica di funzionario, «(...) precedenti esperienze in campo statistico, per aver diretto uffici di statistica o per aver curato particolari indagini statistiche», oppure il possesso di un titolo di laurea o diploma in discipline statistiche, o ancora, l'aver conseguito corsi di qualificazione professionale in materie statistiche, o l'aver svolto ricerche o pubblicato lavori nel medesimo campo. Il citato articolo 4, inoltre, detta disposizioni in materia di assegnazione del personale addetto all'ufficio e relative mansioni, precisando che detto personale deve essere selezionato in modo tale da rendere l'ufficio adeguato a fronteggiare le necessita' operative e attribuisce all'Istat, sentito il parere del Comstat, il compito di dare indicazioni - a seguito di segnalazione dei responsabili degli uffici di statistica - in merito alla «qualificazione o riqualificazione» del personale addetto a ciascun ufficio. Le medesime disposizioni in materia di organizzazione degli uffici di statistica, sono ribadite nell'Atto di indirizzo Comstat n. 1 in materia di «Criteri organizzativi degli uffici di statistica di cui all'articolo 2, lettera g) del decreto legislativo n. 322 del 1989». In considerazione di quanto sopra esposto, si rileva che la citata normativa non prevede obbligatoriamente il possesso della laurea in statistica, quale requisito essenziale per ricoprire l'incarico di Responsabile dell'ufficio di statistica costituito presso un ente pubblico, ne' di operatore addetto allo stesso ufficio. Il dirigente di un ufficio di statistica deve essere un esperto «in statistiche» piuttosto che «in statistica», con la capacita' di costruire, analizzare e interpretare i dati in diversi campi, quali, ad esempio, l'economia, la societa', le istituzioni, l'ambiente, e altri aspetti di rilievo generale. Al riguardo, si osserva che, come gia' precisato dall'Istat con Circolare n. 1 dell'8 agosto 1994, «l'attivita' statistica non puo' essere riferita al solo espletamento di attivita' statistiche, ma comprende il complesso dei compiti che la vigente normativa (decreto legislativo n. 322 del 1989 e direttive Comstat) assegna all'ufficio». Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione: Renato Brunetta." . _:B46a5d297648a9ee3a4f8aeee1caa83cc "20110628" . _:B46a5d297648a9ee3a4f8aeee1caa83cc "MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INNOVAZIONE" . _:B46a5d297648a9ee3a4f8aeee1caa83cc . _:B46a5d297648a9ee3a4f8aeee1caa83cc . . "20110209-20110628" . . . "SILIQUINI MARIA GRAZIA (INIZIATIVA RESPONSABILE (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE))" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10790 presentata da SILIQUINI MARIA GRAZIA (INIZIATIVA RESPONSABILE (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE)) in data 20110209" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10790 presentata da SILIQUINI MARIA GRAZIA (INIZIATIVA RESPONSABILE (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE)) in data 20110209"^^ . . "1"^^ . "2014-05-15T00:58:29Z"^^ . _:B46a5d297648a9ee3a4f8aeee1caa83cc . . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-10790 presentata da MARIA GRAZIA SILIQUINI mercoledi' 9 febbraio 2011, seduta n.432 SILIQUINI. - Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che: non vi e' nessun riferimento nel decreto legislativo n. 322 del 1989, che istituisce il Sistema statistico nazionale - SISTAN, riguardo a chi deve dirigere gli uffici di statistica, mentre gia' nel regio decreto legge 24 marzo 1930, n. 436, e nella legge n. 1748 del 1930, restate dal 1989 disattese, veniva «Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessita' di promuovere la preparazione tecnica del personale destinato ad esercitare funzioni direttive negli uffici di statistica istituiti presso enti statali, parastatali e autarchici», quindi nell'articolato veniva deciso che: «articolo 1 - Gli uffici di statistica esistenti o che verranno istituiti presso enti autarchici e parastatali devono avere funzioni organicamente distinte da quelle degli altri servizi ed essere diretti da persone fornite di speciale abilitazione nelle discipline statistiche. articolo 2 - I funzionari addetti alla direzione degli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato a termini del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, devono essere forniti del titolo di speciale abilitazione nelle discipline statistiche di cui al seguente articolo 3 - L'abilitazione alle funzioni suindicate si consegue mediante un esame sostenuto presso le universita' o gli istituti superiori del regno in conformita' delle disposizioni che saranno impartite con decreto del capo del governo, di concerto col ministro per l'educazione nazionale»; per garantire la necessaria professionalita' negli uffici di statistica del SISTAN il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica - Comstat, emanava la direttiva n. 1/ del 15 ottobre 1991, reiterandola per le varie diversita' di enti, con le «Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione, che all'articolo 4, dice: «1. Il personale dell'ufficio di statistica deve essere quantitativamente e qualitativamente adeguato all'attivita' statistica da svolgere e possedere la preparazione professionale statistico-informatica necessaria per l'uso delle apparecchiature informatiche in dotazione. 2. Il responsabile dell'ufficio deve essere preferibilmente un funzionario con precedenti esperienze statistiche, per aver diretto uffici di statistica o per aver curato particolari indagini statistiche, oppure laureato o diplomato in discipline statistiche o che abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche o, ancora, che abbia svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo nello stesso campo»; ne e' derivato che da venti anni si verifica la deprofessionalizzazione specifica del Sistema statistico nazionale, come risulta dalle annuali «Relazioni al Parlamento sull'attivita' dell'Istat sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della P.A. e sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale», ultima del maggio 2010 con dati dell'anno 2009; infatti i laureati in statistica sono solo il 5,4 per cento degli oltre 10 mila addetti negli uffici di statistica e alla loro direzione, per la quale talvolta e' necessario sentire il presidente dell'Istat, la quota dei laureati in statistica e' pari al 3,2 per cento, contro il 18,1 per cento dei laureati in materie giuridiche. Le quote piu' alte di responsabili laureati in statistica si osservano per le amministrazioni centrali (44,4 per cento), per gli enti nazionali (37,9 per cento) e per le regioni e province autonome (23,8 per cento). Si riconferma, invece, lo scarso peso della specializzazione in discipline statistiche nelle altre amministrazioni, in particolare nei comuni fino a 100 mila abitanti (1,5 per cento) e meno nelle prefetture-Utg, alle quali, in assenza di professionalita' specifica nell'ufficio, «compete il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT»; eppure il regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, e la legge n. 1748 del 1930 prevedeva che per dirigere l'ufficio di statistica era necessario aver superato l'esame di Stato nelle discipline statistiche, tutt'ora esistente e nella forma delle lauree 3+2, ora necessario solo per certificare la professionalita' di chi va a dirigere gli uffici di statistica nella pubblica amministrazione, in quanto tale esame non garantisce l'iscrizione ad un Albo professionale tutt'ora non esistente, anche se dal 1966, ossia da 46 anni, sono state presentate in Parlamento nelle varie legislature specifiche proposte di legge, e ora anche la sottoscritta ha presentato alla Camera una proposta di legge, che reca il n. 1294, sull'Ordinamento della professione di statistico nonche' l'istituzione dell'Ordine e dell'albo degli statistici; giova ricordare che negli uffici di statistica e' stato assunto il 94,6 per cento di non statistici, mentre gli statistici operativi attualmente in Italia sono oltre 30 mila, dato che dalle universita' negli ultimi anni, con dati di difficile reperimento visto che l'Istat pubblica nell'annuario statistico i laureati in scienze statistiche globalmente con i laureati in economia, sono usciti nella totalita' delle diverse specializzazioni in attuariali, demografiche, economiche, e altro negli anni 1981 (227 laureati), 1986 (336), 1991 (544), 1996 (-860), 2001 (1.428), 2002 (1.845), 2003 (1.903), 2004 (1.845), 2005 (1.689), 2006 (1.360), 2007 (1.128), 2008 (1.134), 2009 (1.223); ossia un numero piu' che sufficiente a coprire le necessita' operative e professionali degli uffici di statistica del SISTAN; inoltre risulta che sono 10.063 gli addetti alla statistica pubblica che operano negli uffici di statistica (3.391) per cui il numero medio di addetti nel 2009 e' di 3,0 addetti per ufficio e data la scarsa professionalita' specifica in campo statistico degli addetti negli uffici, con diplomi di secondo grado il 59,6 per cento, la quasi meta' degli uffici rispondenti al questionario dell'ISTAT dichiara di non svolgere mai la validazione delle pubblicazioni (46,9 per cento), il 41,1 per cento lo fa a volte e solo il 6,8 per cento lo fa sempre, per cui i dati che diventano statistiche ufficiali vengono solo in parte certificati, nonostante le specifiche direttive del Comstat; e' noto che molti posti messi a concorso per statistici negli uffici di statistica della pubblica amministrazione sono stati assegnati erroneamente anche a laureati in scienze politiche ed in economia e commercio, data la generica equipollenza con scienze statistiche, facendo riferimento al decreto 12 agosto 1991, che pero' riguardo ai pubblici concorsi e' stato integrato, riservando quindi agli statistici i posti di «collaboratore statistico» nella pubblica amministrazione, come segue: 1. Il decreto del 12 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212, del 10 settembre 1991, relativo all'equipollenza delle lauree in scienze statistiche viene integrato come segue: «Ai pubblici concorsi per il profilo professionale di collaboratore statistico possono partecipare soltanto i laureati in scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche e attuariali e scienze statistiche ed economiche», Decreto Interministeriale 12 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 1991, n. 212); occorre sapere che nel SISTAN il 96 per cento degli uffici di statistica e' costituito da strutture polifunzionali che non svolgono compiti unicamente statistici, mentre nel regio decreto legge 24 marzo 1930, n. 436 veniva deciso che gli uffici di statistica «devono avere funzioni organicamente distinte da quelle degli altri servizi», e il principio e' stato reiterato, ma senza risultato, nelle direttive del Comstat, dove per l'assetto organizzativo e' detto che gli uffici di statistica devono avere «funzioni organicamente distinte da quelle di altri servizi» e che tale autonomia funzionale «e' realizzata, di norma, costituendo l'ufficio stesso in unita' organica a se stante» -: se non ritenga opportuno: a) attivarsi per richiamare la responsabilita' dei vertici delle amministrazioni pubbliche, alle cui dipendenze dovrebbe essere l'ufficio di statistica, verso l'applicazione del regio decreto legge 24 marzo 1930, n. 436, e della legge n. 1748 del 1930 per quanto attiene alla reale professionalita' degli operatori, specie dei direttori degli uffici di statistica, mediante l'emanazione di una specifica direttiva per gli uffici di statistica che garantisca nel loro ambito la necessaria professionalita' statistica degli addetti, ora ridotta al 5,4 per cento, visto che non e' stata garantita ne' dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica - Comstat, ne' dalla Commissione per la garanzia dell'Informazione Statistica (CGIS) e neppure dallo stesso istituto nazionale di statistica - Istat; b) assumere iniziative dirette a rivedere le norme del decreto legislativo n. 322 del 1989, al fine di integrarlo con il recepire le disposizioni del regio decreto legge 24 marzo 1930, n. 436, e della legge n. 1748 del 1930 e predisponendo delle modifiche alle emanate Direttive del Comstat al fine di garantire negli uffici di statistica, in futuro, la presenza di personale gia' qualificato da specifici studi accademici e la cui professionalita' sia attestata dall'avere superato l'esame di Stato nelle discipline statistiche, come era prima del 1989.(4-10790)" . "4/10790" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" .