"4/10768" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10768 presentata da SIGONA ATTILIO (FORZA ITALIA) in data 19950613" . "1"^^ . . "19950613-19951023" . . . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10768 presentata da SIGONA ATTILIO (FORZA ITALIA) in data 19950613"^^ . _:Bdf3857e58ad5d07b4fae226a47b39431 . "SIGONA ATTILIO (FORZA ITALIA)" . "Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: nella sede dell'Istituto Professionale per il Commercio di Ragusa il Preside, sentito a suo dire la direzione generale del Ministero della pubblica istruzione, ha ritenuto che per gli studenti avvalentisi dello studio della religione cattolica il voto del docente di religione non ha alcuna valenza e non viene dunque ne' richiesto ne' computato; in provincia di Ragusa e precisamente presso la sede dell'Istituto Commerciale di Modica ebbe a registrarsi un precedente del genere in occasione degli esami di riparazione con la conseguenza della ripetizione degli esami, dopo che la preside aveva escluso gli insegnanti di religione dal voto in sede di scrutinio; il TAR Puglia sezione di Lecce con sentenza n. 5 del 5 gennaio 1994 ha stabilito che il voto del docente di religione non perde il suo carattere ed e' costitutivo della maggioranza; il decreto del Presidente della Repubblica n. 202 del 1990 al punto 2.7 prevede non l'esclusione del voto dell'insegnante di religione se determinante, bensi' la possibilita' che il voto dell'insegnante di religione possa essere determinante, stabilendo che in tal caso tale voto si trasforma in giudizio motivato; il sindacato nazionale degli insegnanti di Religione con sigla SNADIR e sede in Modica (RG) ha vibratamente protestato per questa discriminazione che si registra in contemporanea con la volonta' del Parlamento di dare definitivo assetto giuridico alla categoria con una serie di proposte di Legge sullo stato giuridico degli insegnanti di religione (proposte di legge a firma Sigona, Monticone, Zen, Landolfi, Poli Bortone) -: se sia a conoscenza del fatto, che pare si sia registrato anche in altre scuole d'Italia; se sia intervenuto per fare ripetere le operazioni di scrutinio; per quale motivo i docenti di religione vengano discriminati rispetto agli altri docenti considerato che la loro valutazione degli alunni avviene sotto un profilo globale, alla pari degli altri insegnanti e che il collegio in sede di scrutinio finale esamina profili ed aspetti della personalita' complessiva degli alunni, per la cui valutazione non si comprende perche' dovrebbe essere escluso proprio l'insegnante di religione e non, a titolo di mero esempio, l'insegnante di disegno o di educazione fisica o di altre discipline specificatamente tecnico pratiche; come sia possibile che a distanza di decenni dall'entrata in vigore dei decreti delegati sia ancora in discussione la validita' formativa di ogni e qualsiasi insegnamento e nella scuola prosegua una sorta di discriminante verso le cosiddette discipline minori dalla religione alla musica, all'educazione fisica al disegno e cosi' via; se corrisponda a verita' che sia stata la direzione generale del Ministero della pubblica istruzione a dare indicazioni errate sia al Preside dell'IPSC di Ragusa sia a quello dell'Istituto tecnico Commerciale \"T. Fiore\" di Modugno, sezione staccata di Brumo. (4-10768)" . "2014-05-14T19:42:43Z"^^ . . _:Bdf3857e58ad5d07b4fae226a47b39431 "Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, volta in sostanza a contestare l'interpretazione data, da parte di qualche istituzione scolastica, alla disposizione contenuta nel punto 2.7 dell'intesa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 202 del 23.6.1990, laddove si prevede che 'nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale'. Tale disposizione dovrebbe essere intesa secondo la S.V. Onorevole - anche alla luce dell'interpretazione datane dal T.A.R. della Puglia, sez. Lecce, con sentenza n. 5 del 5.1.1334 - nel senso che il voto del docente di religione, ove determinante, oltre a trasformarsi in un giudizio motivato, dovrebbe anche mantenere 'il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza'. Al riguardo, pur con tutto il rispetto dovuto per l'opera meritoria svolta dai docenti di religione, non si ritiene che una siffatta interpretazione possa essere condivisa, tenuto conto, in particolare, che proprio il fatto che, nella definizione della suddetta Intesa, l'autorita' scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana abbiano avvertito la necessita' di aggiungere al precedente Accordo del 1985 la precisazione riportata nel citato punto 2.7, sta evidentemente a significare la volonta' delle parti di trattare in maniera differenziata i docenti di cui trattasi nella fase dello scrutinio finale. Fermo restando, pertanto, il principio di carattere generale (affermato nel primo periodo del punto 2.7) in base al quale gli insegnanti incaricati di religione fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti, la normativa in esame non puo' che essere intesa, ad avviso di questa Amministrazione, nel senso che quando il voto dei docenti in parola diviene determinante, esso deve trasformarsi in un giudizio motivato che non rientra nel conteggio e che, di conseguenza, non ha riflesso sulla promovibilita' dell'alunno alla classe successiva e sull'ammissione agli esami. D'altra parte, ove cosi' non fosse, potrebbero verificarsi delle discriminazioni nei confronti degli alunni che non si avvalgono dell' insegnamento della religione cattolica, considerato anche che il voto di religione viene tenuto, com'e' noto, fuori della pagella, per essere riportato su un modello a parte. Per le suesposte considerazioni, nessuna censura puo' essere mossa ai presidi degli istituti di Ragusa e di Modugno (BA) di cui e' cenno nell'interrogazione, dal momento che essi nelle fattispecie segnalate risultano essersi correttamente attenuti alle disposizioni normative vigenti, in coerenza con i chiarimenti in merito forniti dalla competente Direzione generale per l'istruzione professionale. Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi." . _:Bdf3857e58ad5d07b4fae226a47b39431 "19951012" . _:Bdf3857e58ad5d07b4fae226a47b39431 "MINISTRO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE" . _:Bdf3857e58ad5d07b4fae226a47b39431 .