_:B51ad150b18df0085345ba3466340fbc4 . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10756 presentata da MARENCO FRANCESCO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19930216"^^ . . . "Ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale, per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, per la funzione pubblica, di grazia e giustizia e della sanita'. - Per sapere - premesso che: il decreto del Ministero della sanita' n. 30 del 26 gennaio 1988, in attesa della legge quadro di riforma degli operatori infermieristici, istituiva la figura professionale del podologo, da inserire nelle nuove strutture ospedaliere che il decreto delineava, il quale si sarebbe dovuto occupare delle patologie del piede dei pazienti negli ospedali, previo corso triennale di preparazione; successivamente gli organi di controllo competenti hanno bloccato il decreto ministeriale, facendolo decadere: in conseguenza di cio' talune amministrazioni locali, incaricate di curare l'attuazione e la piena operativita' della legislazione sanitaria, venendo a mancare il sostegno legislativo, hanno abbandonato il progetto della figura professionale infermieristica del podologo, altre - come la regione Lazio - ne hanno recepito e valorizzato la funzione con una specifica disciplina regionale; la regione Liguria invece e' rimasta inattiva - non prendendo un provvedimento chiaro, ne' in un senso ne' nell'altro giungendo, invece, ad una risoluzione indecisa e contradditoria: ha organizzato corsi per infermieri podologi - con una spesa complessiva di 75 milioni, per 3900 ore di lezione in tre anni ben sapendo che i partecipanti non potranno ricevere alcun attestato, perche' i corsi non sono legalizzati (in quanto non si e' provveduto a definire la professionalita', le competenze, la formazione che quel dato operatore infermieristico deve avere per svolgere una altrettanto da definire attivita' terapeutica), e tantomeno i giovani potranno essere assunti nelle strutture pubbliche (non essendovi nessun provvedimento di una amministrazione sanitaria che preveda specificamente il loro utilizzo); a questa situazione paradossale si aggiunge l'assurdo che gli allievi \"licenziati\" positivamente dal corso non potranno nemmeno iscriversi alla Camera di Commercio, al fine di esercitare una attivita' professionale autonoma, in quanto non sono in possesso di un attestato legalmente valido -: quali provvedimenti urgenti intendano adottare al fine di individuare le responsabilita' in merito al provvedimento incongruo della regione Liguria e come intendano regolarizzare, al fine della libera professione, i titoli di studio rilasciati agli allievi dopo 3 anni di corso. (4-10756)" . "1"^^ . . "4/10756" . "19930216-19930921" . "2014-05-14T20:58:13Z"^^ . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10756 presentata da MARENCO FRANCESCO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19930216" . "MARENCO FRANCESCO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE)" . . . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . _:B51ad150b18df0085345ba3466340fbc4 "Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La competente regione Liguria, interpellata attraverso quel Commissariato del Governo, ha reso noto, a conferma di quanto a suo tempo gia' esposto alla locale Prefettura, di aver attribuito alla Sentenza n. 316/92 del TAR Lazio di annullamento del decreto ministeriale 26 gennaio 1988, n. 30 (istituzione della figura professionale del \"podologo\") un effetto ablatorio soltanto parziale rispetto alle relative disposizioni. Argomentava, infatti, la regione, che posteriormente tale figura professionale e' stata anche inserita nell'Allegato A) del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, recante la \"Normativa relativa al 3^ Accordo contrattuale per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale\". Questo le ha fatto ritenere che tutte le figure professionali previste dal citato decreto ministeriale 26 gennaio 1988, n. 30, ivi compresi i \"podologi\" potessero a quel punto ritenersi legittima ad operare \"in relazione al titolo... conseguito\" con i corsi regolarmente istituiti dalle regioni in attuazione, appunto, anche dell'Allegato A del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, sul quale, in sostanza, detta Sentenza del TAR Lazio non avrebbe potuto esplicare alcuna influenza. Forte di tale assunto, la stessa regione Liguria, nell'ambito delle proprie dirette iniziative in materia, in data 29 marzo 1993 inviava agli amministratori straordinari delle Unita' sanitarie del proprio territorio la Circolare che si unisce in copia (soltanto ora, ed ai fini dell'interrogazione, pervenuta a questo Ministero, attraverso la Prefettura di Genova), in cui si sostiene, appunto, che il \"decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, identificando nell'Allegato tutte le figure professionali oggetto del decreto ministeriale 26 gennaio 1988, n. 30, ne legittima l'esistenza, attribuisce loro validita' giuridica sia ai fini di un'eventuale assunzione negli enti pubblici sia rispetto alla possibilita' di iscrizione alle Camere di Commercio per l'esercizio di un'attivita' privata\". Per queste considerazioni, asseriva la regione, nell'ambito delle Unita' sanitarie locali \"potranno essere ricomprese le figure di cui al decreto ministeriale n. 30/26 gennaio 1988, peraltro previste anche dal decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990\", ovviamente in modo compatibile con le esigenze delle strutture sanitarie interessate. Per quanto riguarda, poi, l'individuazione delle specifiche mansioni del profilo professionale di cui trattasi e dei relativi requisiti concorsuali, gia' previsti nei dettagli da detto decreto ministeriale n. 30/1988, si ha notizia, altresi', che la stessa Amministrazione regionale stia valutando adesso se, in base ad una corretta interpretazione della richiamata decisione del TAR Lazio, tale decreto possa ritenersi ancora parzialemente in vigore rispetto agli elementi summenzionati o se, invece, non debba reputarsi interamente annullato. In quest'ultima ipotesi la Giunta Regionale si riserva di valutare - come gia' fatto da altre regioni - l'opportunita' di adottare un proprio apposito atto deliberativo che recepisca e valorizzi la funzione specifica della figura professionale del \"podologo\", al fine di favorirne l'inserimento di fatto nelle strutture del Servizio sanitario nazionale. Allegato \"REGIONE LIGURIA SERVIZIO NORMATIVA SANITARIA E PERSONALE SANITARIO 16100 GENOVA 29-3-93 Amministratori straordinari delle UU.SS.LL. liguri LORO SEDI Al Signor Presidente Ente Ospedaliero Ospedale Galliera Mura delle Cappuccine, 14 - 16128 GENOVA Prot. N. 33225/783 Allegati Risposta alla nota del OGGETTO: Sentenza TAR Lazio n. 216/92 relativa al Decreto del Ministero della Sanita' del 26/1/88 n. 30. Nel gennaio 1988 il Ministero con Decreto n. 30 istituiva alcune figure atipiche di cui al DPR 261/89, identificandone altresi' le mansioni. L'istituzione di tali figure veniva anche successivamente prevista dal DPR 384/90. Nel marzo 1992, il TAR del Lazio su istanza della Federazione nazionale lavoratori funzione pubblica CGIL, emetteva una sentenza di ampliamento del Decreto n. 30 del 26/1/88 facendone sorgere dubbi circa la legittimita' delle figure regolamentate dal Decreto stesso. Dopo una piu' attenta lettura della sentenza, questa Amministrazione ritiene peraltro che la stessa obietti annullandola solo sull'istituzione con decreto ministeriale di figure professionali, facendo salva la possibilita' di identificarne le mansioni. Il successivo DPR 384/90 identificando all'allegato 1 tutte le figure contenute nel Decreto n. 30 del 26/1/88 ne legittima l'esistenza, attribuisce loro validita' giuridica sia ai fini di una eventuale assunzione negli enti pubblici, sia rispetto alla possibilita' di iscrizione alle Camere di Commercio per l'esercizio di un'attivita' privata. In merito a tanto, si comunica che nell'ambito degli organici di codesta UU.SS.LL. potranno essere ricomprese, le figure di cui al Decreto Ministeriale n. 30 del 26/1/88 previste peraltro anche dal DPR 384/90. Ovviamente compatibilmente con le esigenze delle strutture sanitarie rappresentate dalle UU.SS.LL.. Tanto per doverosa informazione e per gli eventuali adempimenti conseguenti di loro spettanza. Cordialmente L'Assessore alla sanita' e ai servizi sociali: Banti.\". Il Sottosegretario di Stato per la sanita': Fiori." . _:B51ad150b18df0085345ba3466340fbc4 "19930804" . _:B51ad150b18df0085345ba3466340fbc4 "SOTTOSEGRETARIO DI STATO MINISTERO DELLA SANITA'" . _:B51ad150b18df0085345ba3466340fbc4 . _:B51ad150b18df0085345ba3466340fbc4 .