"INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10717 presentata da VALPIANA TIZIANA (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19970611"^^ . "Ai Ministri dell'ambiente e della sanita'. - Per sapere - premesso che: con decreto 28 settembre 1994, n. 2392 il presidente della giunta regionale Veneto Bottin approvava il progetto presentato dalla ditta Bastian Beton spa relativo alla realizzazione di un impianto di inertizzazione di rifiuti speciali, anche tossici e nocivi da ubicarsi in localita' Caluri, nel comune di Villafranca di Verona; in detto decreto veniva disposto che il parere della commissione tecnica regionale, sezione ambiente, n. 1336 del 5 dicembre 1991, e il giudizio di compatibilita' ambientale del ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero per i beni culturali e ambientali, n. 1831 del 15 febbraio 1994, costituivano presupposto e parte integrante del provvedimento presidenziale; con successivo decreto n. 1654 del 4 agosto 1995, il presidente della giunta regionale Galan, previo parere della Commissione tecnica regionale sezione ambiente, n. 2197 del 30 maggio 1995, approvava il progetto di \"variante in corso d'opera\" relativo alle modifiche alla rete di raccolta delle acque inquinate dell'impianto di inertizzazione di rifiuti speciali, tossiconocivi, approvato con il decreto n. 2392 del 1994; il comitato civico di controllo della discarica di Caluri ha denunciato tutto cio' in un dossier, suffragato anche da una perizia del geometra Raffaele Vitale; l'istruttoria, sia ministeriale che regionale, nonche' i decreti presidenziali, appaiono inficiati da evidenti omissioni di dati ed elementi di rilevanza decisiva ai fini delle determinazioni definitive; e' errato il presupposto per cui la cava preesistente fosse di argilla (altamente impermeabile) e non di ghiaia (permeabile) come in effetti e'; si tratta di una zona ad alto rischio dal punto di vista idrogeologico; la localita' Caluri e' stata, infatti, ricompresa dal Piano regionale di risanamento delle acque nella \"fascia discarica degli acquiferi\", in cui l'elevata permeabilita' dei terreni comporta un forte rischio di contaminazione soprattutto da parte di inquinamenti conservativi di corsi idrici sotterranei, con grave pregiudizio per le numerose utilizzazioni, anche idropotabili esistenti e in progetto; il progetto contrasta con le norme di piano territoriale regionale di coordinamento del Veneto in cui si prevede che \"fino all'approvazione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti tossici nocivi la realizzazione di impianti per rifiuti speciali, anche tossico-nocivi deve avvenire in aree industriali previste dai piani regolatori regionali comunali\"; l'area interessata dall'impianto in questione e' classificata dallo strumento urbanistico comunale come \"zona agricola\"; la valutazione relativa alla distanza dell'impianto dalle abitazioni e dalla scuola elementare e materna sarebbe stata omessa; l'area di ubicazione dell'impianto confina, a sud con la zona logistica dell'aeronautica nella quale vivono alcune centinaia di persone al cui all'interno e' presente un pozzo d'acqua potabile entro la fascia di rispetto dei 200 m dall'impianto; risulta all'interrogante che il titolare della ditta Bastian Beton e' stato piu' volte condannato per reati ambientali (due volte per la gestione irregolare della discarica di Caluri) e non sembra piu' avere requisiti previsti dalla legge n. 324/1991 (articoli 1 e seguenti), non essendo iscritto all'albo regionale smaltitori -: quali provvedimenti abbia intrapreso o intenda intraprendere per evitare che si pervenga alla attivazione dell'impianto che produrrebbe gravissime conseguenze sul piano ambientale e alla salute dei cittadini. (4-10717)" . . . "1"^^ . "4/10717" . . . "19970611-19970929" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "VALPIANA TIZIANA (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI)" . . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10717 presentata da VALPIANA TIZIANA (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19970611" . _:Bef6d8048f46d67083abff9aedc213a86 . "2014-05-15T11:05:33Z"^^ . _:Bef6d8048f46d67083abff9aedc213a86 "L'interrogazione in oggetto riguarda l'impianto di inertizzazione dei rifiuti tossici-nocivi della soc. Bastian Beton spa, sito nel comune di Villafranca (VE) in localita' Caluri. Si premette, innanzitutto, che la predetta societa' e' presente sul territorio del Comune per svolgere la sua attivita' fin dal 1979, quando con delibera della Regione Veneto n. 6634 veniva autorizzata ad aprire e coltivare una cava di ghiaia denominata \"Caluri\", catastalmente censita ai mappali 2-9-10-30, Fg.6, Sez. C del comune di Villafranca (VE). Successivamente la medesima ditta presentava in epoche diverse varie richieste sia al fine di adibire parte dell'area della cava a discarica di materiale di inerti provenienti da scavi, sbancamenti, sterri, demolizioni fabbricati, sia per un impianto di discarica di 2^ cat. B con esclusione dei rifiuti putrescibili, quindi adeguamenti e varianti. In data 21.1.91 la soc. Bastian Beton presentava il progetto per un impianto di inertizzazione di rifiuti tossici e nocivi in un capannone di circa 2000 mq nello stesso comune e nella stessa localita' all'interno dell'area adiacente alla discarica di cui in premessa. Si sottolinea anche con riferimento all'esposto del comitato civico di Caluri che dalla documentazione agli atti non risulta alcun equivoco tra l'impianto di inertizzazione e la discarica gia' in esercizio alla data di presentazione dell'istanza di Via da parte della societa' interessata al progetto dell'impianto medesimo. Inoltre, sia gli atti consultivi del Ministero dell'Ambiente sia quelli della Regione Veneto nonche' i decreti di autorizzazione rilasciati non lasciano margine a dubbi sulla natura geologica del sottosuolo dell'area della ex cava di Caluri, che, peraltro, risultano anche dall'ampia relazione tecnica allegata al progetto dell'impianto di inertizzazione ove e' stato dedicato un intero capitolo della ex cava, ora autorizzata a discarica 2B. Le valutazioni sulla natura geologica del sito, sulla vulnerabilita' della falda e sull'efficacia degli apprestamenti di sicurezza messi in atto al fine di salvaguardare l'integrita', sarebbero state espletate in sede di approvazione del progetto di discarica. Anche lo studio di valutazione di impatto ambientale precisa che \"Nell'area dell'impianto e della discarica esistente, il sottosuolo e' costituito da un pacco di sedimenti granulari il cui spessore e' di almeno 200 metri\". Circa il contrasto tra il piano regionale di risanamento delle acque, ed il piano territoriale regionale di coordinamento (P.T.R.C.) del 13.12.91, n. 250, che all'articolo 16 da' direttive in materia di smaltimento dei rifiuti nel senso che: \"fino all'approvazione del Piano Regionale dei rifiuti tossico-nocivi, la realizzazione di impianti per rifiuti speciali anche tossico-nocivi, deve avvenire in aree industriali (zona D), previste dai P.R.G. comunali\", si precisa che la circostanza qui richiamata e' stata puntualmente evidenziata anche nel ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto del Comune di Villafranca in data 22.2.1995, avverso il DPGR n. 2392 del 26.9.94, di approvazione del progetto dell'impianto di che trattasi. Gia' in sede di esame del ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato, con istanza di sospensiva, presentato dal Comune di Villafranca avverso l'ordinanza T.A.R. n. 459 del 22.3.1995, che rigettava analoga istanza presentata sempre dal medesimo comune, la regione evidenziava che \"il progetto de quo\", presentato dalla ditta in data 21.1.1991, era stato favorevolmente licenziato dalla Commissione Tecnica Regionale Ambiente, con parere n. 1336 del 5.12.1991. Il pronunciamento sulla compatibilita' ambientale dell'impianto di competenza ministeriale (ambiente e beni culturali e ambientali) veniva espresso positivamente con dec. VIA 1831 in data 15.2.1994 ed il progetto veniva quindi approvato con DPGR n. 2392 il 28.9.1994, cioe', in data successiva all'entrata in vigore della norma ostativa del PTRC. Il presupposto indefettibile per il rilascio dell'approvazione, senza necessita' di ulteriori valutazioni di ordine tecnico, si basava sul fatto che l'iter procedimentale amministrativo relativo all'impianto era stato avviato in epoca largamente antecedente e ne aveva esaminato le fasi di considerevole importanza ai fini del rilascio medesimo. Il Consiglio di Stato, quindi, respingeva l'appello proposto dal comune di Villafranca per l'annullamento dell'ordinanza TAR. Considerata la natura dell'impianto approvato \"inertizzatore di rifiuti speciali anche tossico-nocivi\" e i presidi di sicurezza messi in atto al fine di evitare ogni possibile inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque sia superficiali che di falda, il progetto e' stato ritenuto meritevole di approvazione. E' evidente, quindi, che l'impianto ha la fondamentale funzione di \"migliorare\" la natura chimico-fisica dei rifiuti tossico-nocivi, smaltibili in discarica mediante un processo di \"blocco chimico\" dei metalli pesanti contenuti nei rifiuti e, a seguito dell'intimo mescolamento di questi con cemento, ossido di magnesio e acqua, si riduce sostanzialmente la possibilita' di essere lisciviati dall'acqua e trasferiti, pertanto, dallo stato solido (rifiuto) allo stato liquido (percolato). Tale blocco chimico rende quindi il rifiuto meno pericoloso nei confronti della falda acquifera proprio in conseguenza del fatto che i metalli pesanti, potenziali inquinanti della falda, restano \"imprigionati\" nella miscela formatasi che, oltretutto, nel giro di qualche settimana viene ad assumere una consistenza notevole, paragonabile a quella di una malta bastarda, con conseguente ulteriore miglioramento delle caratteristiche fisiche del rifiuto che risulta essere una massa compatta, meno facilmente attraversabile dalle acque meteoriche che potrebbero entrare nella discarica e, pertanto, piu' sicuro nei confronti della falda freatica sottostante la discarica che, ha avuto una vita tecnica amministrativa completamente indipendente dall'impianto di cui si tratta. La presenza di pozzi ad uso acquedottistico nell'intorno dell'area risulta dalla documentazione cartografica predisposta dalla Bastian Beton Spa (tavola B4-5B-4 e dalle informazioni riportate a pag. 37 dell'allegato B4 \"quadro di riferimento ambientale\". Gli elaborati predetti mai contestati da alcuno degli enti interessati, indicano che i pozzi ad uso acquedottistico del comune di Villafranca e del comune di Povegliano Veronese sono ubicati a valle del sito dove e' situato l'impianto di inertizzazione e la discarica 2B. Ad una distanza superiore a 200 metri dall'impianto si trova un pozzo per l'attingimento di acqua destinata al consumo umano e ad usi sanitari, situato in un'area di pertinenza della caserma del terzo stormo aeronautico militare, all'interno dei limiti della fascia di rispetto individuata ai sensi dell'articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 236/1988. Tale pozzo risulta essere stato terebrato nel luglio 1987, in epoca pertanto successiva all'approvazione del progetto generale della discarica e prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24.5.1988, n. 236, che avrebbe modificato la situazione. Aggiungo ancora che le cartografie allegate allo studio VIA riferito all'impianto consentono di valutare la distanza delle varie abitazioni della frazione Caluri dall'impianto stesso. Non risulta, pertanto, che si sia tentato di omettere la rappresentazione della reale situazione ambientale dell'area di progetto; dalle informazioni acquisite si evince che nel raggio di 100 metri dall'impianto vi e' una sola abitazione e che la scuola elementare e la scuola materna si trovano ad una distanza di 350 metri. Tale situazione e' stata ritenuta compatibile con l'impianto approvato. Per quanto concerne la distanza dell'impianto dalla zona logistica dell'aeronautica, valgono le stesse considerazioni espresse e, inoltre, si fa notare che a suo tempo: Comune, Provincia e USL, nulla hanno avuto da eccepire circa la vicinanza della zona logistica con la discarica che, per caratteristiche intrinseche, poteva presentare ben maggiori problemi di dispersione nell'aria di odori molesti. L'ulteriore anello che si aggiunge alla vicenda della Societa' Bastian Beton riguarda la nota della ditta del 25.6.1996 con la quale questa trasmetteva il progetto di seconda variante all'impianto di inertizzazione dei rifiuti (il primo progetto di variante in corso d'opera relativo al sistema di raccolta delle acque di lavaggio interne al capannone veniva approvato dalla regione con DPGR 1654 del 4.8.1995), successivamente, con nota del 21.8.1996 la ditta comunicava la fine dei lavori di realizzazione dell'impianto come da progetto approvato e l'avvio dell'esercizio provvisorio dal 26.8.1996. In merito alla predetta dichiarazione di fine lavori come da progetto approvato, l'amministrazione provinciale di Verona, con nota prot. 9301/E del 23.8.1996, comunicava che la stessa non rispondeva a verita' \"poiche' le opere sono state realizzate come da variante e non in conformita' al progetto approvato. Pertanto ogni iniziativa assunta in ordine all'avvio dell'impianto e' da ritenersi illegittima\". Veniva nel frattempo convocata dai competenti uffici regionali una apposita riunione in data 30.9.1996 allo scopo di valutare il progetto di variante in argomento nella quale i rappresentanti della provincia di Verona, del comune di Villafranca e della USL n. 22 chiedevano che, preliminarmente all'esame del progetto della Commissione Tecnica Regionale fosse acquisito il parere del Ministero dell'ambiente in ordine alla necessita' o meno di sottoporre il progetto di variante alla procedura VIA prevista dalla legge 349/86. Con nota dell'11.10.1996 l'amministrazione regionale inviava il quesito sulla VIA al Ministero dell'ambiente che, con nota del 28.11.1996, rispondeva che \"non si ravvisano le condizioni di ritenere la variante proposta una modifica sostanziale rispetto al progetto su cui e' stata espressa la procedura VIA e, quindi, non si ritiene applicabile la procedura in parola. Pertanto la questione sara' sottoposta all'esame in una seduta della Commissione Tecnica Regionale. Si puo' affermare, quindi, che tutte le osservazioni presentate con l'interrogazione avevano trovato risposta sia nel corso dell'istruttoria del progetto per la realizzazione dell'impianto di trattamento di rifiuti speciali, anche tossico-nocivi, presentato dalla ditta, sia in sede di esame davanti al TAR dei ricorsi presentati dal comune. A seguito di istanza del comitato di Caluri del 16.12.1996 con la quale ha riproposto all'attenzione l'impianto, il Servizio VIA ha dato corso ad una verifica tecnica, in modo da poter stabilire l'eventuale sussistenza di scostamenti tra gli elementi forniti nello studio di impatto ambientale e la documentazione tecnica fornita dal comitato. Da tale verifica e' emerso che riguardo all'esattezza della documentazione presentata a suo tempo dal proponente ed esaminata nel corso dell'istruttoria per la pronuncia di compatibilita' ambientale non risultano riscontrabili elementi di contrasto con i dati forniti dal Comitato riguardo alla descrizione del contesto ambientale e della adiacente discarica realizzata, come documentato dal proponente, in una ex cava di ghiaia, nonche' riguardo alla distanza dell'impianto e della discarica dalle abitazioni, come rilevabile anche dalla cartografia fornita dal proponente; inoltre i dati considerati per gli aspetti urbanistici e programmatici si basano anche sulle indicazioni fornite in merito dalla Regione Veneto. Con nota del 18 aprile 1997 il Servizio VIA ha provveduto a informare la Regione circa gli esiti di tale verifica, confermando le precedenti valutazioni in merito all'impianto di inertizzazione oggetto della procedura VIA. Peraltro, in considerazione delle preoccupazioni della popolazione interessata relativamente alla presenza della discarica adiacente all'impianto di inertizzazione, nella stessa nota sono state richieste sempre alla Regione informazioni dettagliate circa l'iter autorizzativo espletato, nonche' riguardo ai controlli e alle garanzie attivate per la migliore tutela dell'ambiente e della salute. Dalla prima documentazione acquisita, il Servizio VIA ha potuto rilevare che a seguito di una approvazione in data 25.7.1986 per un \"progetto generale\" di discarica, la Giunta Regionale ha deliberato in data 8.2.1991 un progetto di variante relativamente al secondo lotto della medesima discarica applicando la procedura di approvazione prevista dall'articolo 3 bis della legge 441/87. Ricordando che la vigente normativa concernente la Valutazione di Impatto Ambientale inserisce l'applicazione di tale procedura all'interno della sopracitata procedura di approvazione regionale attivata ai sensi dell'articolo 3 bis della legge 441/87, secondo il disposto congiunto dell'articolo 8 della legge 475/88, si ritiene che in tale ambito avrebbe dovuto applicarsi per il progetto di variante del secondo lotto della discarica la procedura di valutazione del Ministero dell'ambiente di cui all'articolo 6 della legge 349/86. Sulla base della documentazione acquisita il Servizio VIA sta valutando con la Regione l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti. Comunque, questa Amministrazione sta valutando l'opportunita' di un ulteriore sopralluogo, ove necessario con la collaborazione del NOE. Si ha notizia che il legale rappresentante della ditta Bastian Beton, Sebastiano Cordioli, e' stato denunciato per vari reati e che ha subito numerosi procedimenti penali. Degli stessi non se ne conoscono gli sviluppi. Si precisa infine che ai sensi della legge regionale 61/85 il comune di Villafranca Veronese dovra' procedere all'irrogazione delle sanzioni per quanto attiene agli interventi edilizi realizzati in difformita' del progetto approvato mentre alla provincia di Verona competera', invece, l'irrogazione delle eventuali sanzioni previste in base all'articolo 65 della legge regionale 33/85. Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio." . _:Bef6d8048f46d67083abff9aedc213a86 "19970901" . _:Bef6d8048f46d67083abff9aedc213a86 "SOTTOSEGRETARIO DI STATO MINISTERO DELL'AMBIENTE" . _:Bef6d8048f46d67083abff9aedc213a86 . _:Bef6d8048f46d67083abff9aedc213a86 .