"1"^^ . "MECACCI MATTEO (PARTITO DEMOCRATICO)" . . . . _:B29523d7da964f8262de09543eef9139a . "FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA (PARTITO DEMOCRATICO)" . "BELTRANDI MARCO (PARTITO DEMOCRATICO)" . "ZAMPARUTTI ELISABETTA (PARTITO DEMOCRATICO)" . "20110201-20111122" . "BERNARDINI RITA (PARTITO DEMOCRATICO)" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . . . "2014-05-15T00:57:37Z"^^ . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10660 presentata da FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110201"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10660 presentata da FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110201" . . "TURCO MAURIZIO (PARTITO DEMOCRATICO)" . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-10660 presentata da MARIA ANTONIETTA FARINA COSCIONI martedi' 1 febbraio 2011, seduta n.427 FARINA COSCIONI, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: il sito on line del quotidiano La Repubblica ha pubblicato un articolo del giornalista Massimo Razzi, dal titolo: «Scrivo perche' il dolore non smette mai», nel quale si racconta della tragica scomparsa di un ragazzo, Andrea Gagliardoni, di 23 anni, morto schiacciato sul posto di lavoro da una macchina tampografica non a norma; nel citato articolo, si riferisce anche della straziante lettera della madre del ragazzo, la signora Graziella Marota, educatrice in una scuola materna di Porto Sant'Elpidio: «Ho scritto quella lettera perche' ogni tanto, la solitudine mi assale e parlare agli altri del mio Andrea e della sua breve e sfortunata esistenza, e' un modo per sentirmi meglio...Ma sembra tutto inutile. Dall'inizio dell'anno, in nemmeno 30 giorni, le vittime sono gia' 86. E io so che dall'inizio dell'anno altre 86 famiglie sono piombate in una tragedia da cui non usciranno piu'...e, purtroppo, anche questa volta, non succedera' nulla...La macchina che ha ucciso Andrea non era a norma. Di tre sistemi di sicurezza ne funzionava uno solo. L'avevano comperata perche' costava di meno e non avevano installato tutte le sicurezze per farla andare piu' in fretta. Per questo i responsabili della Asoplast di Ortezzano dove lavorava Andrea, sono stati riconosciuti colpevoli, ma la condanna (otto mesi con la condizionale) e' stata ridicola»; alla tragedia si aggiunge la beffa, perche' l'assicurazione, dopo un piccolo anticipo iniziale, non ha piu' pagato in quanto le aziende coinvolte sono due e una, la Magsystem, non esiste piu'; «Cosi', adesso, ci tocchera' anche una causa civile che durera' chissa' quanto tempo e ci costringera' a riaprire questa storia e a far uscire di nuovo tutto il dolore che c'e' dentro»; la signora Marota, che e' stata nominata nel dicembre del 2006 dal Presidente della Repubblica cavaliere del lavoro, racconta che tutto cio' «non basta di fronte al cinismo, al disinteresse e anche alla malafede di tanti altri» -: se quanto riferito dalla signora Marota corrisponda a verita'; quali iniziative, nell'ambito delle proprie prerogative e facolta', si intendano intraprendere alla luce di quanto sopra esposto ed evidenziato. (4-10660)" . . "4/10660" . . _:B29523d7da964f8262de09543eef9139a "Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedi' 22 novembre 2011 nell'allegato B della seduta n. 552 All'Interrogazione 4-10660\n presentata da MARIA ANTONIETTA FARINA COSCIONI Risposta. - In merito all'infortunio mortale sul lavoro, richiamato nell'interrogazione in esame, sulla base degli elementi informativi acquisiti presso i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' di quelli forniti dall'Inail, si rappresenta quanto segue. Il signor Gagliardoni Andrea lavorava, a decorrere dall'anno 2005, con la qualifica di operaio a tempo determinato, alle dipendenze della ditta Asoplast Spa, operante nel settore dello stampaggio delle materie plastiche. Il 20 giugno 2006, intorno alle ore 6:30, il lavoratore era intento ad eseguire operazioni di regolazione all'interno di una macchina tampografica (costruita dalla ditta Mag System srl) utilizzata per stampare le grafiche dei frontalini degli elettrodomestici. Ad un certo momento, il carrello mobile su cui erano montati i tamponi si avviava improvvisamente e andava a colpire alla testa il lavoratore, provocandone la morte. Sul luogo dell'infortunio sono intervenuti i funzionari del Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell'Azienda sanitaria unica regionale di Fermo i quali hanno provveduto ad effettuare, in qualita' di ufficiali di polizia giudiziaria, tutti i rilievi del caso. Nel corso delle attivita' di indagine, in particolare, sono state riscontrate gravi carenze antinfortunistiche, riconducibili ad una non idonea progettazione del macchinario con conseguente realizzazione di un prodotto che disattendeva i requisiti fondamentali di prevenzione su cui si basano sia le direttive CEE di prodotto (recepite in Italia con decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996) sia le direttive sociali che hanno determinato l'emanazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, prima, e del decreto legislativo n. 81 del 2008, poi. Conseguentemente, all'esito degli accertamenti, i funzionari hanno redatto apposito verbale con il quale gli stessi hanno contestato al datore di lavoro, la violazione dell'articolo 35, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994 e dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e al costruttore della macchina la violazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994. Successivamente, la competente autorita' giudiziaria ha provveduto ad avviare un procedimento penale a carico dei signori Giuseppe Bonifazi e Mario Guglielmi, conclusosi il 4 aprile 2008 con la condanna dei due imputati alla pena di 8 mesi di reclusione (pena sospesa) e al pagamento delle spese processuali. Con specifico riferimento a quanto affermato dalla signora Marota, madre della vittima, in un articolo pubblicato in un noto quotidiano nazionale, l'INAIL ha reso noto di aver operato in conformita' alle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia. All'esito dell'istruttoria, infatti, la competente sede dell'Istituto ha provveduto ad erogare alla madre del lavoratore l'assegno funerario, non esistendo i presupposti per l'erogazione della rendita ai superstiti, di cui all'articolo 85 del testo unico n. 1124 del 1965. Il lavoratore deceduto, infatti, e' risultato non coniugato, figlio di genitori separati e convivente con la madre, titolare di proprio reddito percepito in qualita' di dipendente di una scuola materna. L'Inail ha inoltre reso noto di essersi costituito parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico dei signori Bonifazi e Guglielmi e di aver ottenuto, a seguito di azione di rivalsa, il rimborso di euro 1.663,64, corrispondente all'importo totale delle prestazioni sostenute. Tutto cio' premesso, si precisa che il tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali costituisce obiettivo strategico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Inail, nell'ottica del tendenziale azzeramento del fenomeno infortunistico e tecnopatico. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intende perseguire infatti la promozione di comportamenti rispettosi delle norme di legge applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed efficaci in funzione prevenzionistica, sia completando l'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), sia favorendo ogni iniziativa promozionale idonea a determinare un accrescimento delle conoscenze in materia di salute e sicurezza nelle aziende, nei lavoratori e negli studenti, con particolare attenzione all'aspetto della formazione. In relazione allo specifico e gravissimo problema degli infortuni sul lavoro si rende necessario intervenire sulla formazione - informazione dei lavoratori e delle imprese, nonche' sulla prevenzione e sul rafforzamento dei controlli da parte degli enti preposti, al fine di promuovere una consapevolezza sempre piu' ampia sulle esigenze della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' attivamente impegnato su tali fronti, nell'intento precipuo di favorire il dialogo e la collaborazione fra tutti i soggetti interessati, istituzionali e sociali, al fine di ridurre gli incidenti e le malattie professionali e la diffusione di sempre piu' elevati standard di sicurezza nei luoghi di lavoro. L'esistenza in concreto di una efficace strategia di contrasto al fenomeno infortunistico non passa solo attraverso il completamento, mediante le fonti di rango secondario previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, del quadro giuridico di riferimento ma anche attraverso la realizzazione di una serie di azioni pubbliche e private dirette a migliorare la prevenzione e i livelli di tutela in tutti gli ambienti di lavoro. Per tale ragione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sta attivando ogni possibile sinergia con soggetti pubblici e privati, al fine di migliorare «l'impatto» delle rispettive attivita' in termini di efficacia. In tale ottica si colloca, ad esempio, la definizione, con Accordo in Conferenza Stato - regioni del 20 novembre 2008, dei criteri di impiego e l'attivazione delle somme (pari a 50 milioni di euro) di cui all'articolo 11, comma 7, del Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da destinare in favore di attivita' promozionali della salute e tra le quali una campagna di comunicazione (per complessivi 20 milioni di euro) sulla salute e sicurezza sul lavoro ed attivita' di formazione su base regionale (per complessivi 30 milioni di euro). Con il decreto correttivo n. 106 del 2009 si e' poi consentito il superamento delle difficolta' operative da piu' parti evidenziate nel corso dei primi mesi di applicazione del Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, perfezionando in tal modo il quadro normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e rendendolo, oltre che pienamente coerente con le normative internazionali e comunitarie in materia, idoneo a costituire il fondamento giuridico della strategia di contrasto al fenomeno infortunistico. L'imprescindibile finalita' delle misure varate resta quella di rendere maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo linee di azione consistenti, tra l'altro, nel miglioramento dell'efficacia dell'apparato sanzionatorio al fine precipuo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni. A tale scopo si tiene conto dei compiti effettivamente svolti da ciascun attore della sicurezza, favorendo l'utilizzo di procedure di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante regolarizzazione da parte del soggetto inadempiente. La sanzione penale e' riservata ai soli casi di violazione delle disposizioni sostanziali e non di quelle meramente formali (come, ad esempio, la trasmissione di documentazione, notifiche, eccetera). Tutti gli interventi proposti garantiscono, in ogni caso, il rispetto dei livelli di tutela oggi assicurati ai lavoratori e alle loro rappresentanze in qualsiasi ambiente di lavoro e in tutto il territorio nazionale, nonche', l'equilibrio delle competenze tra lo Stato e le regioni in materia. Il risultato finale dell'intervento legislativo di riforma potra', comunque, compiutamente apprezzarsi una volta che verra' completata l'emanazione di provvedimenti attuativi del (...) Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di grande rilevanza e impatto sulle aziende e sui lavoratori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali persegue l'obiettivo della riduzione del fenomeno infortunistico anche perseguendo la massima efficacia delle attivita' di vigilanza sui luoghi di lavoro di propria competenza. In tali ambiti, ed in primo luogo nell'edilizia, e' stata da tempo fornita alle strutture amministrative di riferimento l'indicazione di realizzare innanzitutto le attivita' dirette a perseguire le violazioni in materia di salute e sicurezza piu' gravi, in quanto in grado di mettere in pericolo le vite dei lavoratori. Tale impostazione ha consentito di raggiungere risultati molto soddisfacenti. Molte delle iniziative dirette alla attuazione delle disposizioni del Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono devolute dal legislatore alla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008), composta in maniera paritaria e tripartita da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali competenti in materia, delle regioni, dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro. Ricostituita con decreto ministeriale del 3 dicembre 2008, la Commissione ha costituito al suo interno nove gruppi «tecnici» di lavoro, nei quali e' garantita la presenza paritetica di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche (comprese le regioni) e delle parti sociali, per affrontare, in tali sedi, gli argomenti attribuiti dalla legge alla Commissione (ad esempio, l'elaborazione di linee metodologiche per la valutazione dello stress lavoro-correlato, l'individuazione delle regole di funzionamento della cosiddetta «patente a punti» per gli edili) e per i quali si prevedono attivita' finalizzate alla attuazione del Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tutti su citati gruppi si sono regolarmente insediati e svolgono con continuita' le attivita' loro devolute. All'esito delle attivita' istruttorie compiute in tali consessi, sono stati elaborati documenti di notevole importanza per gli operatori della salute e sicurezza sul lavoro e altri sono di prossima emanazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha completato talune ulteriori attivita' previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, tra le quali: la predisposizione, in data 17 novembre 2010, delle indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato (articolo 28, comma 1-bis, del «Testo unico») da parte della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, con avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2010; la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011 del decreto interdipartimentale del 13 aprile 2011, recante «Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 in materia di salute e sicurezza sul lavoro» che disciplina le particolari modalita' di svolgimento delle attivita' delle: Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381; Organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i volontari della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale soccorso alpini e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco; la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 98 del 29 aprile 2011 - supplemento ordinario n. 111 - del decreto interministeriale dell'11 aprile 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dello sviluppo economico che disciplina delle modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo; la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 83 dell'11 aprile 2011 del decreto del 4 febbraio 2011 «Lavori su impianti elettrici ad alta tensione» a firma del Ministro del lavoro e delle politiche Sociali di concerto con il Ministro della salute - che definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle aziende che effettuano lavori sotto tensione, in attuazione dell'articolo 82, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni; l'istituzione, con decreto interministeriale del 27 maggio 2011, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 6 del 30 giugno 2011, del Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici previsto dall'articolo 232, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni. È, inoltre, in corso la predisposizione del decreto interministeriale per la costituzione e la regolamentazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp), redatto con il costante coinvolgimento del soggetto gestore del trattamento dei relativi dati (Inail) e con quello delle regioni. Occorre, da ultimo, segnalare, che, nella Gazzetta ufficiale, n. 260 dell'8 novembre 2011, e' stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 settembre 2011, recante: Norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo n. 81 del 2008. Il decreto e' frutto di un lavoro che ha coinvolto Stato, regioni e parti sociali nell'intento, da tutti condiviso, di predisporre misure innovative ed efficaci a contrasto al fenomeno degli infortuni, gravissimi per numero e drammatici per modalita', verificatisi, negli ultimi anni, nei lavori in ambienti cosiddetti «confinati», quali silos, cisterne e simili. Infine, va ricordato come il Ministero del lavoro e delle politiche sociali abbia predisposto e messo a disposizione dell'utenza una sezione del sito internet specificamente dedicata alla diffusione di notizie e pubblicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tutto quanto sin qui esposto consente di affermare come la riforma delle regole volte a tutelare la salute e sicurezza sul lavoro abbia fornito l'Italia di un sistema di regole moderno e sistematicamente coeso, suscitando un interesse finalmente non piu' solo specialistico sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, a sua volta importante punto di partenza per l'abbattimento del numero e della gravita' degli infortuni e, quindi, delle sofferenze umane e dei danni sociali che simili eventi determinano. Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali: Luca Bellotti." . _:B29523d7da964f8262de09543eef9139a "20111122" . _:B29523d7da964f8262de09543eef9139a .