"INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10521 presentata da PEZZOLI MARIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19950531"^^ . "19950531-" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10521 presentata da PEZZOLI MARIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19950531" . "4/10521" . "PEZZOLI MARIO (ALLEANZA NAZIONALE)" . . "2014-05-14T19:42:06Z"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "Al Ministro della sanita'. - Per conoscere - premesso che: nel settore ippico la Direttiva comunitaria 426/90 recepita con decreto del Presidente della Repubblica 243 del 11 febbraio 1994, codifica le nuove regole che i paesi comunitari devono rispettare per raggiungere l'armonizzazione delle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi all'interno della Unione europea e le importazioni di equidi in provenienza da paesi terzi. Quello che la comunita' vuole realizzare e' un diverso approccio del controllo veterinario e sanitario sui cavalli, che si deve basare principalmente sul reciproco riconoscimento, da parte dei Paesi membri, dei rispettivi metodi di controllo e di verifica; tale direttiva introduce il principio che a seguito dello smantellamento dei controlli alle frontiere dei paesi comunitari membri e dello spostamento dei controlli all'origine, sono stati predisposti degli appositi documenti di identificazione degli equidi registrati, che comprendono anche informazioni di carattere sanitario, sui quali, sotto la piena responsabilita' dei proprietari degli animali, vengono appositamente registrate tutte le annotazioni di carattere profilattico adottate nel corso dell'anno (vaccinazioni, test diagnostici di laboratorio); la filosofia della normativa comunitaria, che deriva dalla creazione del mercato comune europeo, intende facilitare lo scambio di persone, merci e servizi; pertanto nel settore ippico le nuove norme debbono semplificare la libera circolazione dei cavalli iscritti nei libri genealogici o registri anagrafici dei cavalli sportivi, poiche' sui documenti di identificazione devono essere riportate tutte le informazioni di carattere sanitario e per la precisa identificazione dei cavalli tutto cio' per consentire una reale integrazione dei paesi membri dell'U.E. ed eliminare gli ostacoli di tipo burocratico ed amministrativo che impediscono il libero scambio all'interno del mercato unico europeo; la direttiva 426/90 all'articolo 4, comma 6, stabilisce che un eventuale programma di controllo di una malattia, cui gli equidi siano sensibili, debba tra l'altro prendere in considerazione la situazione della malattia nel proprio territorio e la giustificazione del programma, tenuto conto dell'importanza della malattia e dei vantaggi costo-benefici; nessun Paese, membro della comunita', neanche quelli con una situazione epidemiologica paragonabile a quella dell'Italia, ha predisposto un piano di controllo cosi' costrittivo e penalizzante nei confronti degli operatori ippici come quello previsto dal Piano di Controllo dell'arterite virale equina stabilito dall'Ordinanza Ministeriale italiana del 13 gennaio 1994; tuttalpiu' in alcuni paesi e' stato reso obbligatorio l'esame, sia sierologico che virologico nei confronti dell'arterite virale, per stalloni appartenenti ad alcune categorie senza pero' limitarne l'attivita' sia riproduttiva che sportiva; in Italia l'Ordinanza Ministeriale del 13 gennaio 1994 ha stabilito un piano di controllo nazionale nei confronti dell'arterite virale; tale piano non ha abolito completamente la vecchia normativa (O.M. del 12 agosto 1970), in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative alla denuncia della malattia ed ai provvedimenti sanitari previsti dall'articolo 10 di Polizia Veterinaria, che prevedono l'isolamento e sequestro degli animali infetti; bisogna ricordare che varie indagini epidemiologiche, tra cui quella dell'UNIRE del 1992, hanno messo in evidenza che esiste, negli stalloni iscritti ai libri genealogici italiani, una altissima percentuale di sieropositivita' all'arterite virale equina (dato medio =36,7 per cento, trottatori = 90 per cento) senza che la malattia sia clinicamente manifesta e causi danni evidenti all'apparato respiratorio e riproduttivo dei cavalli, e che possano quindi penalizzare le prestazioni sportive o riproduttive; inoltre il decreto del Presidente della Repubblica 243, gia' citato, non riporta in elenco l'arterite virale tra le malattie soggette a obbligo di denuncia, ponendo quindi in contrasto tale normativa con il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320, in materia di Polizia Veterinaria e l'O.M. del 12 agosto 1970, che riguarda specificatamente la profilassi delle malattie respiratorie del cavallo e in particolare l'arterite virale; nella letteratura scientifica internazionale e' noto che la diffusione del virus della malattia avviene per via coitale dallo stallone eliminatore e per via respiratoria, qualora l'infezione determini sintomi clinici manifesti; inoltre negli ambienti scientifici internazionali la vaccinazione e' riconosciuta come il principale mezzo a costo compatibile in grado di controllare la diffusione del virus -: non sia il caso di abolire totalmente la normativa relativa all'arterite virale contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 e nell'O.M. del 12 agosto 1970; se non sia il caso di rivedere il piano di controllo dell'arterite virale equina, recentemente predisposto dal Ministero nella citata ordinanza del 13 gennaio 1994, prevedendo la scomparsa dei vincoli sanitari relativi ai cavalli eliminatori del virus nel seme; se sia possibile l'introduzione di presidi immunitari, gia' diffusi negli U.S.A., (vaccini) per gli stalloni sieronegativi, al fine di prevenire l'instaurarsi dello stato di eliminatore, e delle fattrici sieronegative destinate agli stalloni eliminatori del virus nel seme; se sia il caso di consentire comunque lo spostamento a fini sportivi dei cavalli maschi interi eliminatori del virus nel seme. (4-10521)" . . . . "0"^^ . .