"2014-05-15T00:55:34Z"^^ . . . "FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA (PARTITO DEMOCRATICO)" . "4/10365" . . "1"^^ . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10365 presentata da FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110113"^^ . . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-10365 presentata da MARIA ANTONIETTA FARINA COSCIONI giovedi' 13 gennaio 2011, seduta n.417 FARINA COSCIONI, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: come riferisce l'agenzia ANSA del 12 gennaio 2011, un operaio di 50 anni, il signor Claudio Liaci, di Veglie, vicino Lecce, e' morto in seguito al crollo di un solaio, mentre stava lavorando in un cantiere edile a Porto Cesareo, in localita' Ingegna; secondo i primi accertamenti, nel cantiere erano in corso lavori di demolizione quando ha ceduto una pensilina a tre metri di altezza, e un solaio e' crollato, travolgendo l'operaio che e' morto all'istante -: di quali elementi disponga il Ministro interrogato in merito all'esatta dinamica dell'incidente; se risulti che le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente siano state osservate; quali iniziative, nell'ambito delle proprie prerogative e facolta', intenda intraprendere a fronte di un fenomeno, quello degli incidenti sul lavoro, spesso mortali, che ogni anno assume una dimensione che non e' esagerato definire una strage. (4-10365)" . . _:Bd8cb5a24923dfb707a5111d38ee940a0 . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10365 presentata da FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110113" . . . . . "TURCO MAURIZIO (PARTITO DEMOCRATICO)" . "MECACCI MATTEO (PARTITO DEMOCRATICO)" . "BERNARDINI RITA (PARTITO DEMOCRATICO)" . "BELTRANDI MARCO (PARTITO DEMOCRATICO)" . "ZAMPARUTTI ELISABETTA (PARTITO DEMOCRATICO)" . "20110113-20111122" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . _:Bd8cb5a24923dfb707a5111d38ee940a0 "Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedi' 22 novembre 2011 nell'allegato B della seduta n. 552 All'Interrogazione 4-10365\n presentata da MARIA ANTONIETTA FARINA COSCIONI Risposta. - In merito all'infortunio mortale sul lavoro, richiamato nell'interrogazione in esame sulla base degli elementi informativi acquisiti presso i competenti uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' di quelli forniti dall'Inail, si rappresenta quanto segue. Il signor Claudio Liaci era stato assunto, a decorrere dal mese di settembre 2006, alle dipendenze della impresa edile Savina Cosimo di Leverano (LE), con la qualifica di manovale muratore. Alla suddetta impresa erano stati affidati i lavori di ristrutturazione di una abitazione civile, sita nel comune di Nardo', in localita' «Curti Russi». Il giorno 12 gennaio 2011, il lavoratore stava provvedendo, insieme ad altri due colleghi, alla demolizione della pensilina laterale dell'immobile (realizzata con conci di tufo) posta al livello del solaio del piano terra mentre gli altri due colleghi si occupavano del puntellamento dei vani interni dell'abitazione. Nel corso dell'operazione, intorno alle ore 9:20, la pensilina crollava improvvisamente in tutta la sua lunghezza, travolgendo l'operaio che rimaneva seppellito sotto i detriti, privo di vita. Sul luogo dell'incidente intervenivano prontamente gli operatori del servizio 118, i Vigili del fuoco, i Carabinieri e, su delega della competente Autorita' giudiziaria, gli ispettori del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della Asl di Lecce. Dalle prime rilevazioni effettuate dagli ispettori Spesal sembrerebbe emersa la violazione degli articoli 150, comma 2, e 151, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni; sembrerebbe inoltre che gli operai fossero sprovvisti dei sistemi anticaduta prescritti dalla vigente normativa. Si precisa comunque che le cause e circostanze dell'evento nonche' l'accertamento delle eventuali responsabilita' sono tutt'ora al vaglio della competente Autorita' giudiziaria. Per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni di legge dovute dall'Inail, la competente sede dell'Istituto ha provveduta alla costituzione della rendita a superstiti, ai sensi dell'articolo 85 del Testo unico n. 1124 del 1965, nonche' all'erogazione del beneficio a carico del fondo per le vittime di gravi incidenti sul lavoro. In base al medesimo Testo unico, l'Istituto ha anche provveduto all'erogazione dell'assegno funerario. Tutto cio' premesso, si precisa che il tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali costituisce obiettivo strategico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Inail, nell'ottica del tendenziale azzeramento del fenomeno infortunistico e tecnopatico. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intende perseguire infatti la promozione di comportamenti rispettosi delle norme di legge applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed efficaci in funzione prevenzionistica, sia completando l'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni (Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), sia favorendo ogni iniziativa promozionale idonea a determinare un accrescimento delle conoscenze in materia di salute e sicurezza nelle aziende, nei lavoratori e negli studenti, con particolare attenzione all'aspetto della formazione. In relazione allo specifico e gravissimo problema degli infortuni sul lavoro si rende necessario intervenire sulla formazione - informazione dei lavoratori e delle imprese, nonche' sulla prevenzione e sul rafforzamento dei controlli da parte degli enti preposti, al fine di promuovere una consapevolezza sempre piu' ampia sulle esigenze della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' attivamente impegnato su tali fronti, nell'intento precipuo di favorire il dialogo e la collaborazione fra tutti i soggetti interessati, istituzionali e sociali, al fine di ridurre gli incidenti e le malattie professionali e la diffusione di sempre piu' elevati standards di sicurezza nei luoghi di lavoro. L'esistenza in concreto di una efficace strategia di contrasto al fenomeno infortunistico non passa solo attraverso il completamento, mediante le fonti di rango secondario previste dal decreto legislativo n. 81/2008, del quadro giuridico di riferimento ma anche attraverso la realizzazione di una serie di azioni pubbliche e private dirette a migliorare la prevenzione e i livelli di tutela in tutti gli ambienti di lavoro. Per tale ragione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sta attivando ogni possibile sinergia con soggetti pubblici e privati, al fine di migliorare «l'impatto» delle rispettive attivita' in termini di efficacia. In tale ottica si colloca, ad esempio, la definizione, con Accordo in Conferenza Stato - regioni del 20 novembre 2008, dei criteri di impiego e l'attivazione delle somme (pari a 50 milioni di euro) di cui all'articolo 11, comma 7, del Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da destinare in favore di attivita' promozionali della salute e sicurezza, tra le quali una campagna di comunicazione (per complessivi 20 milioni di euro) sulla salute e sicurezza sul lavoro ed attivita' di formazione su base regionale (per complessivi 30 milioni di euro). Con il decreto correttivo n. 106 del 2009 si e' poi consentito il superamento delle difficolta' operative da piu' parti evidenziate nel corso dei primi mesi di applicazione del Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, perfezionando in tal modo il quadro normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e rendendolo, oltre che pienamente coerente con le normative internazionali e comunitarie in materia, idoneo a costituire il fondamento giuridico della strategia di contrasto al fenomeno infortunistico. L'imprescindibile finalita' delle misure varate resta quella di rendere maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo linee di azione consistenti, tra l'altro, nel miglioramento dell'efficacia dell'apparato sanzionatorio al fine precipuo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni. A tale scopo si tiene conto dei compiti effettivamente svolti da ciascun attore della sicurezza, favorendo l'utilizzo di procedure di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante regolarizzazione da parte del soggetto inadempiente. La sanzione penale e' riservata ai soli casi di violazione delle disposizioni sostanziali e non di quelle meramente formali (come, ad esempio, la trasmissione di documentazione, notifiche, eccetera). Tutti gli interventi proposti garantiscono, in ogni caso, il rispetto dei livelli di tutela oggi assicurati ai lavoratori e alle loro rappresentanze in qualsiasi ambiente di lavoro e in tutto il territorio nazionale, nonche', l'equilibrio delle competenze tra lo Stato e le regioni in materia. Il risultato finale dell'intervento legislativo di riforma potra', comunque, compiutamente apprezzarsi una volta che verra' completata l'emanazione di provvedimenti attuativi del Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di grande rilevanza e impatto sulle aziende e sui lavoratori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali persegue l'obiettivo della riduzione del fenomeno infortunistico anche perseguendo la massima efficacia delle attivita' di vigilanza sui luoghi di lavoro di propria competenza. In tali ambiti, ed in primo luogo nell'edilizia, e' stata da tempo fornita alle strutture amministrative di riferimento l'indicazione di realizzare innanzitutto le attivita' dirette a perseguire le violazioni in materia di salute e sicurezza piu' gravi, in quanto in grado di mettere in pericolo le vite dei lavoratori. Tale impostazione ha consentito di raggiungere risultati molto soddisfacenti. Molte delle iniziative dirette alla attuazione delle disposizioni del Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono devolute dal legislatore alla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6 del decreto legislativo n.81 del 2008), composta in maniera paritaria e tripartita da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali competenti in materia, delle regioni, dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro. Ricostituita con decreto ministeriale del 3 dicembre 2008, la Commissione ha costituito al suo interno nove gruppi «tecnici» di lavoro, nei quali e' garantita la presenza paritetica di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche (comprese le regioni) e delle parti sociali, per affrontare, in tali sedi, gli argomenti attribuiti dalla legge alla Commissione (ad esempio, l'elaborazione di linee metodologiche per la valutazione dello stress lavoro-correlato, l'individuazione delle regole di funzionamento della cosiddetta «patente a punti» per gli edili) e per i quali si prevedono attivita' finalizzate alla attuazione del Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tutti su citati gruppi si sono regolarmente insediati e svolgono con continuita' le attivita' loro devolute. All'esito delle attivita' istruttorie compiute in tali consessi, sono stati elaborati documenti di notevole importanza per gli operatori della salute e sicurezza sul lavoro e altri sono di prossima emanazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha completato talune ulteriori attivita' previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, tra le quali: la predisposizione, in data 17 novembre 2010, delle indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato (articolo 28, comma 1-bis, del «Testo unico») da parte della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2010; la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011 del decreto interdipartimentale del 13 aprile 2011, recante «Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 in materia di salute e sicurezza sul lavoro» che disciplina le particolari modalita' di svolgimento delle attivita' delle: Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381; Organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i volontari della croce rossa italiana e del Corpo nazionale soccorso alpini e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco; la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2011 - Supplemento ordinario n. 111 - del decreto interministeriale dell'11 aprile 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dello sviluppo economico che disciplina delle modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo; la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'11 aprile 2011 del decreto del 4 febbraio 2011 «Lavori su impianti elettrici ad alta tensione» a firma del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute - che definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle aziende che effettuano lavori sotto tensione, in attuazione dell'articolo 82, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni; l'istituzione, con decreto interministeriale del 27 maggio 2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 6 del 30 giugno 2011, del Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici previsto dall'articolo 232, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni. È, inoltre, in corso la predisposizione del decreto interministeriale per la costituzione e la regolamentazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp), redatto con il costante coinvolgimento del soggetto gestore del trattamento dei relativi dati (Inail) e con quello delle regioni. Occorre, da ultimo, segnalare che nella Gazzetta Ufficiale n.260 dell'8 novembre 2011 e' stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 settembre 2011, recante: Norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8 lettera g) del decreto legislativo n. 81 del 2008. Il provvedimento, fortemente voluto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' frutto di un lavoro che ha coinvolto Stato, regioni e parti sociali nell'intento, da tutti condiviso, di predispone misure innovative ed efficaci a contrasto al fenomeno degli infortuni, gravissimi per numero e drammatici per modalita', verificatisi, negli ultimi anni, nei lavori in ambienti cosiddetti «confinati», quali silos, cisterne e simili. Infine, va ricordato come il Ministero del lavoro e delle politiche sociali abbia predisposto e messo a disposizione dell'utenza una sezione del sito internet specificamente dedicata alla diffusione di notizie e pubblicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tutto quanto sin qui esposto consente di affermare come la riforma delle regole volte a tutelare la salute e sicurezza sul lavoro abbia fornito l'Italia di un sistema di regole moderno e sistematicamente coeso, suscitando un interesse finalmente non piu' solo specialistico sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, a sua volta importante punto di partenza per l'abbattimento del numero e della gravita' degli infortuni e, quindi, delle sofferenze umane e dei danni sociali che simili eventi determinano. Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali: Luca Bellotti." . _:Bd8cb5a24923dfb707a5111d38ee940a0 "20111122" . _:Bd8cb5a24923dfb707a5111d38ee940a0 .