INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10215 presentata da DI PIETRO ANTONIO (ITALIA DEI VALORI) in data 20101223
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_10215_16 an entity of type: aic
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-10215 presentata da ANTONIO DI PIETRO giovedi' 23 dicembre 2010, seduta n.413 DI PIETRO e FAVIA. - Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: «Italcappa cooperativa sociale», con sede sociale a Pesaro in via Flaminia 211, e' una cooperativa sociale di tipo B costituita ai sensi della legge n. 381 del 1991 - «Disciplina delle cooperative sociali» - con lo scopo di favorire l'inclusione socio lavorativa di soggetti svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991; l'articolo 1 delle legge citata prevede infatti due tipologie di cooperative sociali: a) quelle adibite alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) quelle dedite allo svolgimento di attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta' lavorativa in situazioni di difficolta' familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'interno, sentita la commissione centrale per le cooperative; le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. Questa percentuale deve essere calcolata sia in termini numerici che quantitativi in riferimento all'unita' lavorativa annua (ULA) come precisato nell'interpello 4-2008 del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 3 marzo 2008; la sussistenza della richiamata condizione e' particolarmente rilevante in quanto conferisce alla cooperativa sociale la possibilita' di accesso a benefici fiscali e ad altre peculiari agevolazioni, come la totale esenzione contributiva e la possibilita' di stipulare convenzioni con enti pubblici per attivita' diverse da quelle socio-sanitarie ed educative in deroga al codice degli appalti; per la cooperazione sociale di tipo B sono previste, infatti, varie agevolazioni con lo scopo di favorire l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Ad esempio, le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, sono ridotte a zero. Per quanto concerne le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, tali aliquote sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; inoltre, i trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali sono esenti dall'imposta. Le cooperative sociali godono anche della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attivita' sociale; la non sussistenza delle condizioni che definiscono una cooperativa sociale di tipo B puo' rappresentare una forma di agevolazione di un'impresa, teoricamente non lucrativa, da parte della pubblica amministrazione, a scapito della generalita' delle imprese; dai dati dei bilanci depositati dalla cooperativa Italcappa presso la C.C.I.A.A. di Pesaro-Urbino per gli anni dal 2006 al 2009 - a parere degli interroganti - un'incongruenza nelle voci di bilancio per quanto concerne il valore totale dei salari e stipendi dei lavoratori normodotati. Pur nel rispetto formale della percentuale numerica del 30 per cento di lavoratori svantaggiati, il valore degli oneri sociali relativi ai lavoratori normodotati e' infatti maggiore del totale teorico massimo che si otterrebbe con il rispetto della normativa di cui alla legge n. 381 del 1991. Certo, i lavoratori svantaggiati potrebbero avere contratti part-time, o livelli retributivi inferiori alla media, in ogni caso la percentuale numerica del 30 per cento non da' conto delle unita' lavorative annue effettivamente svolte da tali lavoratori svantaggiati il cui totale sembrerebbe quantitativamente inferiore al 30 per cento: nel 2009, i soci sono stati complessivamente 472 di cui 157 cosidetti «svantaggiati» (il 33 per cento), il totale dei salari e degli stipendi ammonta a 5.827.515 euro a cui dovrebbe corrispondere - qualora si rispettasse la percentuale quantitativa di lavoro a favore dei soggetti svantaggiati e non solo quella numerica, una somma complessiva di 4.079.261 euro a favore dei lavoratori normodotati, per un costo massimo dei corrispondenti oneri sociali (calcolati per semplicita' con una percentuale arrotondata del 30 per cento) pari a 1.223.779 euro. Dal bilancio tali oneri risultano, viceversa pari a 1.442.778 euro. I soggetti svantaggiati essendo esentati da questi oneri, risulta dunque una differenza significativa; lo stesso vale per il 2008: il totale dei salari e degli stipendi ammonta a 5.632.119 euro a cui dovrebbe corrispondere una somma complessiva di 3.942.483 euro a favore dei lavoratori normodotati, per un costo massimo dei corrispondenti oneri sociali pari a 1.182.745 euro. Dal bilancio tali oneri risultano, viceversa pari a 1.393.121 euro; lo stesso vale anche per il 2007: il totale dei salari e degli stipendi ammonta a 5.424.273 euro a cui dovrebbe corrispondere una somma complessiva di 3.796.991 euro a favore dei lavoratori normodotati, per un costo massimo dei corrispondenti oneri sociali pari a 1.139.098 euro. Dal bilancio tali oneri risultano, viceversa pari a 1.340.086 euro; ed anche per l'anno 2006, sia pure in misura minore: il totale dei salari e degli stipendi ammonta a 4.866.176 euro a cui dovrebbe corrispondere una somma complessiva di 3.406.323 euro a favore dei lavoratori normodotati, per un costo massimo dei corrispondenti oneri sociali pari a 1.021.897 euro. Dal bilancio tali oneri risultano, viceversa pari a 1.071.493 euro; la regione Marche con la delibera n. 1.111 del 2007 ha istituito il Centro unico di prenotazione (Cup) incaricando l'azienda ospedaliera San Salvatore di Pesaro, in accordo con le zone territoriali di Pesaro, Urbino e Fano, di esperire la gara di appalto. Il bando di gara viene pubblicato nel febbraio 2009. L'appalto, per circa 12 milioni in cinque anni, viene aggiudicato al Raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) costituito da Telecom, Hiweb e Italcappa; contro l'aggiudicazione viene presentato un ricorso da parte della «Capodarco cooperativa sociale integrata» che giudica l'Italcappa «carente dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal bando e dalla normativa vigente» e che il Tar accoglie. Ma la stessa cooperativa Capodarco ritira la costituzione presso il Consiglio di Stato nel febbraio del 2010 ponendo di fatto fine al contenzioso. Il 13 settembre dello stesso anno il Cup comincia ad operare; in seguito a numerose denunce dei cittadini e della stampa locale (tra gli altri Il Resto del Carlino 13, 14, 15, 16 e del 17 settembre 2010) su una clamorosa serie di disservizi, l'Avvocatura della regione ha presentato una relazione in data 4 ottobre 2010 (come si apprende dal Corriere Adriatico del 5 ottobre 2010) in cui si asserisce che, l'appalto per il Cup e' stato aggiudicato e realizzato in difformita' da quanto stabilito dalla regione e in contrasto con le regole della diligenza e della buona amministrazione; l'appalto viene acquisito dalla Cooperativa Italcappa prima che essa registri che fra le varie attivita' che effettua ci sono anche quelle della produzione di software, di consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica, che vengono registrate presso la camera di commercio di Pesaro e Urbino solo il 1 o aprile 2010, come si evince dalla relativa visura storica alle pagine 19 e 20; ma nelle gare pubbliche i requisiti tecnici e professionali, insieme ad un fatturato minimo nel settore, devono essere normalmente posseduti prima. Una cooperativa che gestiva servizi a basso valore aggiunto difficilmente ha i requisiti per essere assegnataria di un servizio ad alto contenuto specialistico; inoltre, la societa' Hiweb srl di Perugia, costituita il 18 dicembre 2006 che partecipa al Rti aggiudicatario dell'appalto per la gestione Cup, e' detenuta al 100 per cento da Webred spa: la societa' Hiweb srl di Perugia risulta dunque posseduta al 100 per cento dalla regione Umbria. Nel 2006 il decreto Bersani (decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ora legge n. 248 del 2006) ha stabilito che le societa' come Webred spa, cioe' partecipate da enti pubblici (cosiddette in house), possono fornire i propri servizi solo agli enti proprietari e hanno il divieto di partecipare a gare bandite da altre pubbliche amministrazioni; la stampa locale e diverse interrogazioni dei consiglieri regionali e comunali di Ancona, Bugaro (PdL), Marangoni (Lega Nord), Di Bella (IdV) e Panzieri (PD) chiedono di fare chiarezza sui diversi parenti di politici locali che lavorerebbero alle dipendenze del Cup (vedi anche Il Messaggero del 4 novembre 2010, www.cronachemaceratesi.it del 19 ottobre 2010, Il Resto del Carlino del 15 e 16 settembre 2010, www.viverepesaro.it del 16 settembre 2010); lo stesso assessore regionale alla sanita' Mezzolani ha esplicitamente ammesso che il figlio vi e' impiegato quale centralinista. Il signor Furio Durpetti, marito della presidente della provincia di Ancona, signora Patrizia Casagrande Esposto, risulta dalla visura storica (pagine 31 e 32) essere stato membro del Consiglio di amministrazione della cooperativa in questione dal 4 maggio al 28 dicembre del 2009; la cooperativa Italcappa ha partecipato al bando regionale per la richiesta di contributi da parte della regione Marche alle cooperative sociali di tipo B del 25 febbraio 2010. Tale bando prevedeva l'attestazione che la cooperativa fosse in regola con la normativa in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi ai sensi del decreto legislativo n. 220 del 2002 riferita all'anno 2008. Per le societa' cooperative sociali la revisione e' annuale come espressamente previsto dalla legge n. 381 del 1991. Risulta dal modello C 17 allegato al bilancio della cooperativa che l'ultima revisione e' stata effettuata da parte di Confcooperative in data 22 dicembre 2008. Tale ultima data appare incongrua in quanto la revisione e' possibile solo dopo l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2008 e cioe' normalmente in una data compresa tra aprile e giugno dell'anno successivo; la vigilanza su tutte le forme di societa' cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi ex articolo 5, comma 1, lettera f), legge 3 ottobre 2001, n. 366, societa' di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile, consorzi agrari e piccole societa' cooperative, di seguito denominati enti cooperativi, e' attribuita al Ministero dello sviluppo economico, che la esercita mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordinarie come disciplinate dal decreto legislativo n. 220 del 2002; le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero dello sviluppo economico sulla base di programmati accertamenti a campione, di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative, ma anche ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunita' -: se non ritenga il Governo, avuto riguardo di quanto esposto in premessa e ferme restando le prerogative della regione Marche, di dovere avviare un'ispezione straordinaria presso la Italcappa cooperativa sociale al fine di verificare la veridicita' di quanto esposto, per quanto di competenza, ed, in particolare, se tale cooperativa possa essere considerata una societa' cooperativa di tipo B e dunque se possa ancora beneficiare delle agevolazioni, incluse quelle fiscali e contributive, previste per la suddetta tipologia di imprese sociali. (4-10215)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10215 presentata da DI PIETRO ANTONIO (ITALIA DEI VALORI) in data 20101223
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10215 presentata da DI PIETRO ANTONIO (ITALIA DEI VALORI) in data 20101223
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
FAVIA DAVID (ITALIA DEI VALORI)
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DI PIETRO ANTONIO (ITALIA DEI VALORI)