"INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10073 presentata da SCHIRRU AMALIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20101216"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10073 presentata da SCHIRRU AMALIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20101216" . . "2014-05-15T00:53:37Z"^^ . . "0"^^ . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-10073 presentata da AMALIA SCHIRRU giovedi' 16 dicembre 2010, seduta n.410 SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: l'assicurazione INAIL e' regolata dalle norme contenute nel Testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (testo unico n. 1124 del 1965), nel decreto legislativo n. 38 del 2000 e in disposizioni speciali (lavoratori domestici, casalinghe, medici radiologi, e altri). Nel testo unico e nel decreto legislativo n. 38 del 2000 sono specificati i soggetti che devono essere assicurati e gli infortuni e le malattie per i quali viene riconosciuta la causa lavorativa; l'INAIL tutela anche i lavoratori che si infortunano durante il viaggio di andata e ritorno dal luogo di lavoro (infortunio in itinere); quando si manifesta una coesistenza o una concorrenza di danni, le modalita' di valutazione sono piu' articolate. In generale, nel caso di un postumo di un infortunio aggravato da una pregressa o coesistente patologia, sono due le situazioni nelle quali viene adottata questa modalita' di valutazione: in caso di concausa di lesione e in caso di concausa di invalidita'; nella concausa di lesione, indipendentemente dalla prevalenza di diverse cause, se l'infortunio c'e' stato e viene regolarmente riconosciuto, tutto quello che accade a partire da dopo di esso e' di competenza dell'INAIL, compresi anche gli eventuali postumi permanenti dopo la guarigione clinica; la concausa di invalidita' si verifica quando accanto ai postumi di un infortunio professionale (ufficialmente riconosciuto come tale) si manifesta una concorrenza di situazioni patologiche che aggravano ulteriormente l'invalidita' di un soggetto. Per esempio: un assicurato puo' ferirsi a un piede gia' lesionato da un infortunio precedente, oppure puo' ferirsi a un piede e avere gia' l'altro menomato per lesioni pregresse e, pertanto, la deambulazione - di per se' limitata - viene ulteriormente aggravata. In generale, dunque, si tratta di incidenti che provocano danni che insistono su uno stesso complesso anatomo/funzionale. In tal caso, si ricorre ai dettami della criteriologia medico-legale per valutare come la preesistente invalidita' concorre - e in che misura - ad aggravare l'attuale rispetto a un soggetto che, al momento dell'infortunio, era esente da altre menomazioni; nella concausa di lesione si ha quindi una patologia pregressa che peggiora il decorso di una nuova lesione riportata a seguito di incidente professionale, mentre nella concausa di invalidita' un'invalidita' attuale e' resa piu' grave dalla presenza di invalidita' preesistenti. Nel primo caso tutto cio' che si manifesta dopo l'infortunio e' di competenza dell'INAIL. Nel secondo, invece, si deve procedere attraverso la valutazione specifica di quanto la vecchia invalidita' abbia inciso, e come, rispetto a un lavoratore che ha subito solo quella nuova; dopo la guarigione clinica, l'INAIL invita il lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale a sottoporsi a visita medico-legale per accertare se dall'infortunio o dalla malattia sia derivata inabilita' permanente ed eventualmente quantificarne il grado; per i casi precedenti il 25 luglio 2000, dopo la costituzione della rendita sara' possibile verificare un'eventuale modificazione del grado di inabilita'. La visita di revisione quindi avra' come esito la conferma, l'aumento o la diminuzione della rendita. La revisione del grado di inabilita' puo' essere disposta dall'INAIL (revisione attiva) o richiesta dall'interessato (revisione passiva); l'assicurato INAIL che, a seguito di invalidita' da lavoro accertata da INAIL, percepisce l'indennita' economica per la diminuita capacita' lavorativa, detta rendita (eventi lesivi fino al 24 luglio 2000), o l'indennizzo per la menomazione della integrita' psicofisica e per le sue conseguenze patrimoniali, detto danno biologico (eventi lesivi dal 25 luglio 2000), puo' cumulare la pensione di invalidita' civile per eventi e causa diversa da quella da lavoro; l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha abrogato il divieto di cumulo, ma limitatamente agli invalidi civili totali, ai ciechi civili e ai sordomuti, i quali possono cumulare i trattamenti pensionistici, erogati dal Ministero dell'interno per la minorazione civile, con le altre prestazioni economiche; nel caso in cui l'assicurato, gia' colpito da uno o piu' eventi lesivi, rientranti nella disciplina del danno biologico subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o di un indennizzo in capitale, corrispondente al grado complessivo delle menomazioni secondo i criteri di applicazione della tabella di indennizzo. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale e' decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale gia' corrisposto e non recuperato; nel caso in cui l'assicurato sia affetto da menomazioni preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro, esse assumono rilevanza solo se concorrenti ed aggravanti la menomazione di origine lavorativa; nel caso in cui l'assicurato sia affetto invece da menomazioni preesistenti di origine lavorativa ricadenti nella precedente disciplina del testo unico, se sono indennizzate in rendita, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. Cio' in quanto l'assicurato, oltre alla rendita spettante ai sensi della nuova disciplina, continuera' a percepire quella spettante ai sensi della precedente normativa; se non sono indennizzate in rendita, assumono rilevanza solo se concorrenti od aggravanti le menomazioni derivanti dal nuovo evento lesivo; usualmente, l'INAIL nel giudicare i sinistri sul lavoro, attua nei confronti di chiunque e' gia' affetto da precedenti invalidita' civili la criteriologia dei mali univoci, coesistenti e concorrenti: se chi si infortuna sul luogo di lavoro e' disabile o invalido civile o diversamente abile, l'INAIL preclude l'indennizzo in capitale o in rendita attribuendo il punteggio standard del 3 per cento o in caso di aggravamento il punteggio del 5 per cento (entrambi i punteggi sotto la soglia minima prevista per l'indennizzo) -: se quanto sopra evidenziato corrisponda al vero; quali siano i dati in possesso del Ministro interrogato in merito a tali casistiche; quali siano le motivazioni per le quali usualmente l'INAIL attui nei confronti di chiunque e' gia' affetto da precedenti invalidita' civili la criteriologia dei mali univoci, coesistenti e concorrenti. (4-10073)" . "20101216-" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . . "4/10073" . . "SCHIRRU AMALIA (PARTITO DEMOCRATICO)" . .