. . . . . "Ai Ministri della sanita' e dell'industria, commercio e artigianato. - Per sapere - premesso che: l'articolo 12 del RD 31 maggio 1928 n. 1334 stabilisce che esclusivamente \"gli ottici possono confezionare, apprestare e vendere direttamente al pubblico occhiali e lenti\". Inoltre il Ministero della sanita', conformemente al parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanita', nella seduta del 16 luglio 1971, emana la circolare n. 178 in data 18 ottobre 1971, in cui precisa che nessun dubbio sussiste sulla circostanza che la vendita e l'applicazione di lenti a contatto costituiscano esercizio dell'attivita' dell'ottico. Ancora il Ministero della sanita', con decreto ministeriale del 30 luglio 1991, ai sensi della legge n. 407 del 29 dicembre 1990, impone, per l'applicazione di lenti a contatto, l'ottico quale tecnico abilitato e redige una lunga lista di strumenti indispensabili richiedendo una sala apposita denominata \"sala optometrica\"; il tutto a tutela dell'utente e del disabile visivo; si apprende come di recente (e per la prima volta nella storia sanitaria della UE) molte farmacie vendano confezioni di lenti a contatto (del tipo uso a perdere) senza l'assistenza applicativa dell'ottico contattologo, senza alcuna strumentazione adeguata per il controllo e quindi privi di locali idonei; l'applicazione di lenti a contatto eseguita per la prima volta, da mani inesperte e non prescritta da uno specialista, puo' essere la causa di una serie di complicanze che potrebbero compromettere l'integrita' visiva dell'utente disabile; inoltre la distribuzione di questo tipo di lenti, di produzione coreana, avviene senza nessun riscontro sulla qualita' delle metodologie di produzione, ne' supportata da documentazione clinico-scientifica e soprattutto priva del marchio CE; gli ottici-contattologi, con preparazione di studio quinquennale, ben conoscendo le proprieta' e le caratteristiche dei materiali e delle geometrie delle lenti, sanno come adeguatamente addestrare l'utente all'inserimento ed alla rimozione delle lenti a contatto, assistendolo in tutti i controlli a seguire, consci che un'applicazione di lenti a contatto non si definisce e non si completa con il formale atto di vendita ma prosegue nel tempo d'uso. Considerato inoltre l'investimento che l'ottico-optometrista effettua in tempo e capitali per l'aggiornamento scientifico e l'ammodernamento delle strumentazioni, il fatto non crea pari condizione con la garanzia che puo' offrire il farmacista a difesa dell'utente disabile -: se non intendano, tenuto conto della vacatio legis in materia e delle nuove direttive UE in vigore dal gennaio 1995, porre tempestivamente allo studio una normativa a carattere d'urgenza, che ponga in essere norme che continuino a garantire la fabbricazione delle lenti a difesa dei diritti dell'utente consumatore e soprattutto garantisca l'applicazione eseguita da un tecnico-optometrista-contattologo. (4-09927)" . "2014-05-14T19:40:38Z"^^ . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09927 presentata da GIACCO LUIGI (PROG.FEDER.) in data 19950511" . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "0"^^ . "EMILIANI VITTORIO (PROG.FEDER.)" . . "19950511-" . "4/09927" . "GIACCO LUIGI (PROG.FEDER.)" . "GATTO MARIO (PROG.FEDER.)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09927 presentata da GIACCO LUIGI (PROG.FEDER.) in data 19950511"^^ .