INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09919 presentata da PETROCELLI EDILIO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19930121
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_09919_11 an entity of type: aic
Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali, per il coordinamento della protezione civile e dell'ambiente. - Per sapere - premesso che: nonostante le illegalita' procedurali, i divieti di vario tipo e le prese di posizione contrarie da parte di enti e di cittadini non si sono mai fermati del tutto i lavori, iniziati nel 1989, per la realizzazione a "Bocche di Forli'" (Castel di Sangro) di un impianto integrato di conferimento e smaltimento di rifiuti solidi urbani, costituito da un impianto di trattamento, recupero e stoccaggio dei rifiuti e da una discarica controllata non prevista dal piano regionale e mai autorizzata; con provvedimento dell'11 novembre 1989 il commissario regionale per la liquidazione degli usi civici negli Abruzzi aveva disposto l'immediata sospensione dei lavori, imponendo il rilascio dei terreni gravati da usi civici; il Ministero per i beni culturali e ambientali, con nota 11959 del 13 novembre 1990 autorizzava la Soprintendenza di Chieti a chiudere la discarica e al ripristino del terreno manomesso, nonche' "a formulare proposte in merito all'applicazione dell'articolo 59 della legge n. 1089 del 1939 nei confronti dell'Ente che ha realizzato la discarica, e di controllare che, nello studio di una localizzazione diversa dove collocare l'impianto, l'opera sia comunque tenuta lontana dalla sede tratturale"; la Soprintendenza di Chieti, con ordinanza n. 5057 del 12 dicembre 1990, aveva disposto l'immediata sospensione dei lavori in quanto "la Comunita' Montana dell'Alto Sangro e dell'Altopiano delle Cinquemiglia non ha a tutt'oggi provveduto a richiedere a questo ufficio, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1980, alcun parere in merito all'opera che si intende realizzare: dopo gli accertamenti effettuati, questa Soprintendenza ritiene che l'esecuzione dell'intervento in esame, comunque incompatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia del paesaggio tratturale, e' da considerarsi abusiva per quanto attiene le competenze di questo ufficio"; il Ministero per i beni culturali ed ambientali con nota n. 7469 del 31 luglio 1992 decide di cambiare opinione "in considerazione della pubblica utilita' dell'impianto suddetto, tenuto conto di quanto comunicato da codesta Soprintendenza nella nota prot. n. 2051 del 5 luglio 1991 sulla possibilita' di attuare un accordo con gli enti locali al fine di individuare una soluzione per ridurre l'impatto ambientale delle opere realizzate sul tratturo, autorizza il completamento dei lavori dell'impianto in questione. Tale autorizzazione e' condizionata alla formalizzazione di un accordo con la Comunita' Montana che legge per conoscenza che: 1) garantisca lo smantellamento delle opere e la riduzione in pristino della sede tratturale una volta esaurito il ciclo di utilizzazione dell'impianto; 2) impegni la Comunita' Montana a predisporre il Piano Quadro Tratturi previsto dall'articolo 4 del decreto ministeriale 20 marzo 1980"; a seguito di tale nuovo orientamento, in data 28 ottobre 1992, la Soprintendenza di Chieti e la Comunita' Montana dell'Alto Sangro e dell'Altopiano delle Cinquemiglia hanno stipulato un accordo che, tra l'altro, prevede per venti anni "la continuita' tratturale mediante deviazione del suo percorso su area contigua" e la predisposizione del "Piano Quadro Tratturi previsto dall'articolo 4 del decreto ministeriale 20 marzo 1980, previa individuazione di soluzioni per ridurre l'impatto ambientale delle opere realizzate" -: in base a quali norme e per quali finalita' storico-culturali sia stato realizzato l'accordo tra la Soprintendenza e la Comunita' Montana, senza chiedere il parere agli altri enti interessati, come i comuni di Rionero Sannitico e Forli' del Sannio, la regione Molise e la Provincia di Isernia, che da tempo avevano chiesto lo spostamento della discarica; se non ritengono che l'opera continui ad essere abusiva, sia rispetto alle procedure autorizzative richieste dagli uffici dei beni culturali, sia rispetto all'articolo 33 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, il quale prevede la non sanabilita' delle opere eseguite in contrasto con i vincoli gia' esistenti; se non giudicano illegittima l'estensione del piano quadro tratturi alla situazione in questione, visto che tali norme si applicano ai completamenti e alle sanatorie urbanistiche nei centri urbani o di frazioni gia' accertate prima dell'emanazione dei relativi decreti ministeriali (1976, 1980, 1983), senza trascurare che gli stessi decreti impediscono che i suoli tratturali vengano "adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico e che ne pregiudicano la conservazione e l'integrita'", prassi sempre seguita dalle regioni e dalle Soprintendenze nella quotidiana gestione dei beni armentizi; se non rilevano l'insufficienza della richiesta di impatto ambientale, la cui verifica deve essere preventiva (decreto del Presidente della Repubblica n. 460 del 5 ottobre 1991 il quale modifica l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 377 del 10 agosto 1988) e non "contrattata" con i trasgressori, ne' tantomeno limitata all'area tratturale, bensi' effettuata tenendo conto della direttiva parlamentare del 15 dicembre 1992 (odg 9/AC 1984/15) e nel rispetto dei seguenti princi'pi (articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82): a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumita', il benessere e la sicurezza della collettivita' dei singoli; b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonche' ogni inconveniente derivante da rumori ed odori; c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio; d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale. Con deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 (in Suppl. ordinario alla Gazzetta ufficiale 13 settembre 1984, n. 253) e' stato altresi' precisato che l'ubicazione degli impianti di trattamento dei rifiuti deve essere determinata tenendo conto della loro compatibilita' con l'assetto urbano e con l'ambiente naturale e paesaggistico"; se non giudicano motivate e prevalenti le ragioni addotte dal comune di Rionero Sannitico (IS), il quale con apposito ricorso al TAR del Lazio eccepisce la regolarita' delle ultime autorizzazioni e delle relative procedure in quanto la vicinanza dell'impianto al centro abitato arreca grave e irreparabile danno, oltre che al suolo tratturale, al paesaggio, all'ambiente circostante e alla salute dei cittadini a causa delle forti esalazioni che si diffonderanno nell'atmosfera e che finiranno per pregiudicare anche le colture e il valore degli insediamenti umani in genere, senza sottovalutare che la stessa zona e' sismica ed interessata da importanti bacini fluviali; se, tenuto conto delle contraddizioni che emergono dai fatti sopracitati, non valutano urgente e indispensabile sospendere definitivamente i lavori di completamento della discarica in questione. (4-09919)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09919 presentata da PETROCELLI EDILIO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19930121
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19930121-19930319
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09919 presentata da PETROCELLI EDILIO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19930121
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
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2014-05-14T20:56:35Z
4/09919
PETROCELLI EDILIO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA)
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MINISTRO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
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